Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 21 novembre 2017, n. 52979. Il diritto di impugnazione personale dell’imputato costituisce un’espressione di autodifesa

Il diritto di impugnazione personale dell’imputato costituisce un’espressione di autodifesa riconosciuta alla persona condannata, o in espiazione di pena: si tratta di una legittimazione di natura eccezionale che non può essere estesa alla altre parti del processo, salvo norma speciale che lo preveda.

Sentenza 21 novembre 2017, n. 52979
Data udienza 16 marzo 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BONITO Francesco Maria – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G. – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 408/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE, del 10/11/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha dichiarato inammissibile il reclamo, proposto dal Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nei confronti del provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza di Udine aveva riconosciuto a (OMISSIS), su istanza-reclamo dello stesso ai sensi dell’articolo 35-ter ord.pen., il rimedio consistente nella riduzione nella misura di 92 giorni della pena detentiva in corso di esecuzione, a titolo compensativo della detenzione sofferta in condizioni costituenti violazione dell’articolo 3 della CEDU presso gli istituti penitenziari di Trieste e di Udine.
Il Tribunale di sorveglianza riteneva che il reclamo fosse stato proposto in violazione delle norme che riservano, in via obbligatoria ed esclusiva, all’Avvocatura dello Stato il patrocinio in giudizio delle amministrazioni statali, norme che dovevano trovare puntuale applicazione in sede di impugnazione proposta in un procedimento giurisdizionale come quello ex articolo 35-bis ord.pen..
2. Il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, lamentando violazione di legge, in relazione agli articoli 35-bis, 35-ter ord.pen., articoli 666 e 678 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, per due ordini di motivi.

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