Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 20 ottobre 2017, n. 48424. Ricorso avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessità ex art. 30 ord.pen. emesso dal magistrato di sorveglianza in sede con riguardo all’istanza del detenuto di fare visita e stare vicino alla moglie in occasione della nascita del figlio, avvenuta a seguito di fecondazione assistita.

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In particolare, e in coerenza con la funzione rieducativa della pena e con le esigenze di rango costituzionale di umanizzazione della stessa (art. 27 terzo comma Cost.), è stata ritenuta l’incidenza rilevantissima, se non addirittura decisiva, che devono assumere il contatto coi familiari e il ruolo della famiglia nel contesto interpretativo dei requisiti – come sopra individuati – caratterizzanti l’evento che legittima la concessione del permesso c.d. di necessità (Sez. 1 n. 52820 dell’11/10/2016, in motivazione).
3. Nel caso di specie, la motivazione con cui l’ordinanza impugnata ha confermato il diniego del permesso richiesto dal ricorrente non si è confrontata in modo coerente e giuridicamente corretto coi principi di diritto sopra enunciati.
L’affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la nascita di un figlio non costituisce, per il genitore, un evento (necessariamente) irripetibile potrebbe anche apparire fondata dal punto di vista strettamente naturalistico, ma non è condivisibile sotto il profilo – che assume rilevanza dirimente agli effetti della valutazione da compiersi ex art. 30 ord.pen. – della sua concreta incidenza sull’esperienza umana del genitore interessato, per il quale la nascita di ciascun figlio rappresenta un evento emozionale di natura eccezionale e insostituibile, tale da realizzare un unicum indelebile nella sua esperienza di vita.
Non può negarsi, del pari, la natura fortemente coinvolgente dell’evento-parto in sé, anche se destinato ad avvenire con metodi naturali, sotto il profilo della intensità emotiva che normalmente caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute tanto della madre quanto del bambino, concorrendo a conferire quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare gravità dell’evento familiare postulata dall’art. 30 comma 2 ord.pen.: anche di tale fondamentale elemento di valutazione il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto adeguato conto, nel giudizio che ha escluso l’importanza, nell’esperienza umana del genitore detenuto, della partecipazione personale e diretta all’evento della nascita del figlio, che non appare surrogabile dalla possibilità assicurata dall’ordinamento penitenziario di ricevere la visita in carcere del neonato e della madre in un momento successivo.
4. Per tali ragioni l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che si atterrà ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

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