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La perizia balistica richiesta dalla difesa dell’imputato per verificare la sensibilita’ del grilletto della pistola era superflua; anche la perizia sui liquidi biologici repertati nel corso dell’autopsia non era necessaria per verificare le condizioni psicofisiche di (OMISSIS) al momento dell’alterco: quali che fossero le condizioni della vittima, la sua condotta, fino al momento dell’uccisione, non aveva raggiunto i requisiti della pericolosita’ grave, concreta ed attuale prevista dalla legge.
La Corte, oltre a ridurre le pena, confermava le statuizioni civili e, in particolare, la disposta provvisionale a favore delle parti civili.
2. Ricorre per cassazione il difensore di (OMISSIS) deducendo, con un primo motivo, la violazione dell’articolo 43 c.p., e articolo 52 c.p., comma 2, e il vizio di motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Fin dalle prime dichiarazioni al Comandante della Stazione Carabinieri di (OMISSIS), (OMISSIS) aveva sostenuto di essersi munito della pistola dopo avere visto (OMISSIS) che minacciava la moglie con l’ombrello e di non avere avuto intenzione di uccidere, ma solo di intimorire (OMISSIS), riferendo che il colpo era partito solo per la pressione del grilletto, accidentalmente, non richiedendo quella pistola l’armamento del cane.
La versione era attendibile, perche’ l’arma aveva esploso un solo colpo in uno spazio ristretto, con il rischio di colpire le figlie e la moglie dell’imputato e nel momento in cui (OMISSIS), impugnando l’ombrello con la punta verso l’esterno, tentava di scagliarsi contro (OMISSIS) e la (OMISSIS).
(OMISSIS) non aveva nessun motivo per uccidere (OMISSIS), convivente della figlia e padre del nipote (OMISSIS); lo sparo era stato causato da una contrazione della mano sul grilletto.
Le sentenze di merito non avevano considerato l’uso dell’ombrello, con punta metallica, che pure era stato rinvenuto dalla polizia giudiziaria e di cui avevano riferito i testimoni: la (OMISSIS), moglie dell’imputato, aveva riferito che (OMISSIS) la voleva “infilare” con l’ombrello e, nello stesso momento, l’aggressore si era proteso verso l’imputato; in quel momento era stato esploso il colpo mortale.
Sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento della legittima difesa: (OMISSIS) si era introdotto nell’appartamento della famiglia (OMISSIS), non ottemperando ai ripetuti inviti a lui rivolti dall’imputato e dalla moglie di allontanarsi; contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, la vittima non era rimasta sulla soglia dell’ingresso dell’abitazione, ma era entrata nell’anticamera, come dimostravano i due ombrelli sul pavimento; inoltre, sussisteva un pericolo attuale per l’incolumita’ delle persone presenti, poiche’ (OMISSIS) brandiva un ombrello con una punta metallica, potenzialmente un mezzo letale. Inoltre (OMISSIS) aveva compiuto la rapina delle chiavi dell’autovettura di proprieta’ di (OMISSIS) e si era rifiutato di restituirle, cosi’ avviandosi ad impossessarsi dell’autovettura stessa; non vi era stata desistenza ed era in corso un pericolo di aggressione.
In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante putativa o dell’eccesso colposo di legittima difesa.
(OMISSIS), nel corso della giornata, aveva avuto piena conoscenza delle violenze messe in atto da (OMISSIS) nei confronti della figlia, che si era rifugiata a casa dei genitori; inoltre (OMISSIS), prima di giungere all’abitazione dell’imputato, aveva ripetutamente telefonato con ingiurie e minacce anche nei confronti dei genitori della convivente; infine il giovane aveva tenuto un atteggiamento aggressivo, anche con l’uso dell’ombrello a mo’ di arma: l’imputato nutriva, quindi, la ragionevole persuasione di un effettivo, imminente pericolo per l’incolumita’ propria e delle tre donne presenti.
Sotto un altro profilo era ragionevole pensare ad un eccesso colposo nella difesa messa in atto.
In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’ingiustificato rigetto di giudizio abbreviato condizionato e quanto al diniego da parte della Corte territoriale di rinnovazione dell’istruttoria.
Il difensore dell’imputato, a sostegno del ricorso e per ottemperare la principio di autosufficienza del ricorso, ha depositato memoria con allegati documentali.
Il ricorrente ribadisce che, al momento dello sparo, (OMISSIS) stava mettendo in atto un tentativo di rapina dell’autovettura di (OMISSIS) e stava muovendo l’ombrello con punta metallica contro la moglie dell’imputato, che aveva ragione di temere per l’incolumita’ del coniuge.
Secondo il difensore, le prove che vengono allegate dimostrano l’introduzione di (OMISSIS) nell’abitazione di (OMISSIS), contro la volonta’ di chi aveva diritto a vietarne la presenza, i pregressi maltrattamenti ai danni della convivente, la violenta sottrazione delle chiavi dell’autovettura di (OMISSIS), la legittima detenzione delle armi e delle munizioni da parte dell’imputato, il requisito dell’attualita’ del pericolo e della necessita’ di difesa.
3. Il difensore delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ha depositato memoria con cui argomenta in ordine alla manifesta infondatezza del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Benche’ proposto per ultimo, il terzo motivo di ricorso, di carattere processuale, deve essere affrontato per primo.
Il motivo e’ infondato.
1.1. La sentenza impugnata fornisce una sintetica ma adeguata motivazione in ordine alla fondatezza del rigetto da parte del G.U.P. della richiesta di rito abbreviato condizionata all’escussione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e all’esecuzione di perizia sui liquidi biologici prelevati dalla salma della vittima.
L’articolo 438 c.p.p., comma 5, prevede che il Giudice dell’udienza preliminare dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalita’ di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia’ acquisiti ed utilizzabili.
Nel caso in esame, la difesa dell’imputato chiedeva di escutere le due figlie e la moglie dell’imputato, vale a dire tutte le testimoni presenti al fatto; quindi tenuto conto della minuziosita’ delle indagini e dei rilievi compiuti dai carabinieri nonche’ dell’esito della perizia autoptica – in sostanza chiedeva di rinnovare per intero l’istruttoria sul nucleo centrale del processo.
Si aggiunga che il ricorrente non chiarisce nemmeno sotto quale profilo i verbali di sommarie informazioni delle tre testimoni fossero incompleti, nel senso di non avere toccato specifici punti della vicenda importanti per la decisione: si limita, infatti, a segnalare che le tre donne erano state escusse a sommarie informazioni subito dopo il fatto e, quindi, si trovavano in stato di agitazione e a suggerire che la loro escussione da parte del G.U.P. avrebbe “fornito elementi ben piu’ significativi”.
Questa Corte ha affermato che la richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad un’integrazione probatoria, il cui oggetto sia la reiterazione dell’esame di una persona che ha gia’ reso dichiarazioni, deve indicare, a pena di improponibilita’, i temi da integrare e specificare i fatti e le circostanze, diversi da quelli gia’ oggetto di dichiarazioni, che necessitano di approfondimento (Sez. 1, n. 29669 del 25/03/2010 – dep. 28/07/2010, Cat Berro e altri, Rv. 248185); del resto, l’integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone, da un lato, l’incompletezza di un’informazione probatoria in atti, dall’altro, una prognosi di positivo completamento del materiale a disposizione per il tramite dell’attivita’ integrativa, valutazione insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente e logicamente motivata (Sez. 2, n. 5229 del 14/01/2009 – dep. 05/02/2009, Massaroni Gabrieli, Rv. 243282), cosicche’ e’ legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla sostituzione del materiale gia’ raccolto ed utilizzabile, cosi’ da ottenere un vero e proprio dibattimento dinnanzi al G.U.P., in contrasto con gli obiettivi di speditezza e semplificazione perseguito dal rito alternativo (Sez. 6, n. 8738 del 29/01/2009 – dep. 26/02/2009, Sarno e altri, Rv. 243067).
Quanto alla perizia sui liquidi biologici prelevati dal corpo della vittima, la motivazione della sentenza impugnata e’ logica nel sotttolinearne l’irrilevanza, tenuto conto che, per valutare la condotta dell’imputato, occorreva aver presente non l’eventuale stato di alterazione di (OMISSIS), ma la concreta condotta da lui posta in essere nelle fasi immediatamente precedenti alla sua uccisione.
1.2. Infine, il motivo di ricorso risulta generico con riferimento alla dedotta illogicita’ della sentenza impugnata con riferimento al diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello mediante espletamento di una perizia relativa alla sensibilita’ del grilletto della pistola usata per l’omicidio.
Il ricorrente parla di “sviluppi istruttori non inutili”, ma il criterio pone il criterio dell’assoluta necessita’ ai fini della decisione.
Entrambi i giudici di merito hanno ampiamente e logicamente escluso l’attendibilita’ della versione resa dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia di un colpo partito accidentalmente dalla pistola, versione correlata a quella di essersi recato a prelevare la pistola carica con la esclusiva intenzione di minacciare (OMISSIS), e non di ucciderlo: viene evidenziato che tale minaccia non era stata affatto posta in essere, tenuto conto che nessuno dei presenti si era accorto che (OMISSIS) si era munito dell’arma e che il colpo colse tutti di sorpresa (le testimonianze delle figlie e della moglie dell’imputato sono unanimi su questo punto); inoltre, che – dal racconto delle tre testimoni e dalla versione dello stesso imputato – non emergeva alcun urto al corpo di (OMISSIS) che potesse avergli fatto muovere il dito che teneva sul grilletto; ancora, che il corpo dell’imputato e della vittima erano distanti almeno un metro al momento dello sparo (il dato e’ dedotto dai risultati dell’autopsia); che nell’interrogatorio, l’imputato non aveva affatto spiegato in quale contesto il colpo fosse partito accidentalmente; che l’imputato e’ persona esperta delle armi; che, infine il colpo era stato preciso, diretto ad una parte del corpo sede di organi vitali ed esploso senza porre in pericolo le persone delle tre congiunte presenti nell’ingresso dell’abitazione.
2. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.
In effetti, la ricostruzione della precisa dinamica dei fatti, ai fini della valutazione della sussistenza della scriminante della legittima difesa ai sensi dell’articolo 52 c.p., comma 2, non appare accurata ne’ convincente e fa intravedere travisamenti della prova.
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