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2.1. Il ricorso proposto dal difensore lamenta violazione di legge, in relazione all’articolo 30 ord.pen., censurando l’erronea interpretazione da parte dell’ordinanza impugnata della piu’ recente giurisprudenza di legittimita’, secondo cui nella nozione di eventi familiari di particolare gravita’ devono includersi tutti gli eventi, non necessariamente luttuosi o negativi, particolarmente significativi nella vita di una persona, tra i quali rientra anche il matrimonio di un figlio.
2.2. Il ricorso personale del condannato deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sempre in relazione all’articolo 30 ord.pen., svolgendo argomentazioni analoghe e sovrapponibili a quelle del ricorso del difensore.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato, il 9.05.2017, memoria contenente motivi nuovi, con cui ribadisce le censure gia’ dedotte e richiama le pronunce piu’ recenti di questa Corte in materia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato, nei termini e per le ragioni che seguono.
2. L’articolo 30, comma 2 ord.pen. prevede la possibilita’ eccezionale di concedere ai detenuti (e agli internati) il permesso di uscire dal carcere, con le necessarie cautele esecutive, per “eventi familiari di particolare gravita’”, analogamente a quanto stabilito dal comma 1 della medesima norma per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del soggetto interessato.
In sede di elaborazione giurisprudenziale del portato della norma, questa Corte ha effettivamente affermato, cosi’ come argomentato dal ricorrente, che i requisiti della particolare gravita’ dell’evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacita’ dell’evento stesso – da intendersi nella sua accezione di fatto storico specifico e ben individuato – di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico: assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianita’, sia per il suo intrinseco rilievo fattuale, sia per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell’esperienza umana della detenzione carceraria (Sez. 1 n. 15953 del 27/11/2015, Rv. 267210; Sez. 1 n. 52820 dell’11/10/2016, in motivazione).
3. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata si e’ confrontata coi principi suddetti, e in particolare con l’affermazione di questa Corte secondo cui l’evento che legittima la concessione del permesso deve riguardare una vicenda familiare particolarmente grave e inusuale, idonea a incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto e nel grado di umanita’ della sanzione detentiva, e ha negato il beneficio sul presupposto che tali requisiti non ricorressero nella partecipazione del (OMISSIS) alla cerimonia nuziale del figlio, ritenuta priva del connotato dell’eccezionalita’ dell’evento – intesa nel senso sopra indicato – con una motivazione non manifestamente illogica e che si sottrae percio’ al sindacato di legittimita’.
La natura di evento lieto e di occasione di convivialita’, che caratterizza ordinariamente la celebrazione di un matrimonio (per quanto esso riguardi un proprio discendente), appare idonea a escludere, invero, quella carica di eccezionale tensione emotiva che deve – normativamente – connotare l’evento familiare di particolare gravita’ postulato dall’articolo 30, comma 2, ord.pen., che deve possedere una capacita’ di incidere nell’esperienza umana del genitore detenuto in modo talmente coinvolgente e insostituibile da giustificarne la partecipazione personale all’evento, anche in presenza di esigenze di prevenzione, legate alla pericolosita’ del soggetto, particolarmente elevate, come quelle che sono state valorizzate dal Tribunale di sorveglianza nell’ambito della motivazione che ha incensurabilmente negato al ricorrente il beneficio richiesto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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