Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 dicembre 2017, n. 55797. Ai fini della concessione del permesso di necessità previsti dall’art. 30, co. 2 O.P.: la celebrazione del matrimonio del figlio

Ai fini della concessione del permesso di necessità previsti dall’art. 30, co. 2 O.P.: la celebrazione del matrimonio del figlio non rappresenta un evento eccezionale di particolare gravità tale da “incidere profondamente nella vicenda umana del detenuto” e da costituire, quindi, circostanza idonea a fondare la concessione del beneficio penitenziario.

Sentenza 14 dicembre 2017, n. 55797
Data udienza 26 maggio 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico G – rel. Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. COCOMELLO Assunta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 20/09/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette le conclusioni del PG Dr. TAMPIERI LUCA, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) – detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno, inflitta per reati ostativi dei benefici penitenziari ex articolo 4-bis ord.pen. – avverso il provvedimento di diniego di permesso di necessita’ ex articolo 30 ord.pen. emesso dal magistrato di sorveglianza in sede con riguardo all’istanza del condannato di presenziare al matrimonio del figlio, valorizzando sia l’assenza del requisito della particolare gravita’ dell’evento, sia l’elevatissima pericolosita’ del (OMISSIS).
2. Avverso l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con due distinti atti di impugnazione, l’uno proposto personalmente e l’altro a mezzo del difensore.

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