Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11313. Ai fini dell’ammissione ai benefici penitenziari del soggetto che abbia riportato condanna per reati inclusi nell’elencazione dell’articolo 4-bis, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario

Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11313.

Ai fini dell’ammissione ai benefici penitenziari del soggetto che abbia riportato condanna per reati inclusi nell’elencazione dell’articolo 4-bis, comma 1-bis, dell’ordinamento penitenziario, non è applicabile in favore del richiedente il principio del ragionevole dubbio quale criterio guida per individuare la situazione di collaborazione impossibile o inesigibile, che deve essere oggetto di rigoroso accertamento positivo, operando quale condizione per superare la preclusione normativa.

Sentenza 13 marzo 2018, n. 11313
Data udienza 6 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. BONI Moni – Rel. Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 11/10/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Boni Monica;
lette le conclusioni del PG Dott.ssa Di nardo Marilia che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 11 ottobre 2016 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta, proposta da (OMISSIS), volta ad ottenere l’accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, omicidio e tentato omicidio aggravati, giudicati con la sentenza di condanna all’ergastolo, emessa dalla Corte di Assise di Siracusa il 5/5/2006, confermata dalla Corte di Assise di appello di Catania il 20/6/2007, irrevocabile il 19/3/2008.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale di sorveglianza rilevava che l’istante non aveva reso alcuna forma di collaborazione e nulla aveva riferito in ordine ai soggetti intranei alla cosca di appartenenza ed ai delitti fine commessi.
1.2 Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’interessato a mezzo del difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per:
a) violazione ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, articoli 4-bis e 58-ter, in relazione al richiesto accertamento della c.d. collaborazione impossibile e/o irrilevante per i fatti di cui al capo B) della sentenza di condanna relative, all’omicidio di (OMISSIS), per avere il Tribunale di sorveglianza respinto l’istanza sulla base di un’illegittima applicazione dei principi che regolano la materia. L’affermazione del Tribunale sulla possibilita’ per il (OMISSIS) di chiarire se sul luogo del delitto fosse stata presente anche un’altra motocicletta con a bordo (OMISSIS), gia’ condannato come mandante, e (OMISSIS), mandato assolto dallo stesso addebito in altro procedimento, non dimostra che l’eventuale collaborazione del (OMISSIS) sarebbe stata proficua per chiarire la posizione del (OMISSIS), rispetto alla quale il Tribunale ha lasciato tale aspetto irrisolto, senza considerare che nessuna Procura Distrettuale riconoscerebbe la collaborazione al (OMISSIS) ai sensi della L. n. 354 del 1975, articolo 58-ter se lo stesso si limitasse ad escludere il coinvolgimento del (OMISSIS). Sotto altro aspetto, il ragionamento del Tribunale non e’ diretto a colmare una possibile lacuna del processo di merito, ma a modificarne le definitive conclusioni, basate sul giudizio di elevata attendibilita’ della teste (OMISSIS) e sull’impossibilita’ di ravvisare la responsabilita’ del (OMISSIS). Se infatti la (OMISSIS) aveva esposto un dubbio sulla presenza di due motociclette, gli altri testimoni presenti avevano descritto una sola motocicletta, per cui non vi era una lacuna da colmare. Il Tribunale di sorveglianza ha dunque illegittimamente individuato la possibilita’ per il (OMISSIS) di contribuire a chiarire l’episodio delittuoso per cui e’ stato condannato, senza che agli atti risultasse nulla ancora da acclarare nei confronti del (OMISSIS), che non era nemmeno imputato nel suo stesso procedimento.
b) Violazione dell’articolo 125 c.p.p., in relazione alla richiesta scissione del cumulo giuridico ed all’accertamento dell’avvenuta espiazione dei reati di cui ai capi A) e C) della sentenza, nonche’ mancanza di motivazione per non avere il Tribunale espresso alcuna deduzione quanto alla richiesta di scissione del cumulo giuridico, proposta al fine di individuare quale dei delitti per cui il (OMISSIS) e’ stato condannato potesse considerarsi ancora in espiazione. Il Tribunale pare avere ritenuto ancora in espiazione tutti e tre i reati senza avere offerto indicazioni per consentire di comprendere se abbia considerato impossibile la scissione del cumulo di reati ricostruito, oppure se abbia soltanto omesso di prendere in considerazione la richiesta che non e’ per nulla superflua, potendo discenderne l’eventuale accertamento dell’avvenuta espiazione del delitto di cui all’articolo 416-bis c.p..
c) Violazione ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, articoli 4 bis e 58 ter, in relazione al richiesto accertamento della c.d. collaborazione impossibile e/o irrilevante per i fatti di cui al capo A) della sentenza di condanna. Le motivazioni del Tribunale in ordine all’accertamento del delitto di cui all’articolo 416-bis c.p., sono errate e frutto della non compiuta considerazione dell’istanza per avere ritenuto che non fossero stati individuati tutti gli esponenti dell’organizzazione ed accertati tutti i reati fine, ma le informazioni mancanti sono state dedotte dai capi di imputazione e non collimano con quanto la Corte di assise di Siracusa aveva espressamente affermato nella ricostruzione della compagine associativa. Sotto il primo aspetto la sentenza ha chiaramente e compiutamente analizzato la composizione soggettiva dell’organizzazione ed in ordine ai reati fine ha affermato che non erano emerse altre attivita’ delittuose, quali estorsioni, traffico di droga o rapine, alla stessa riconducibili. I rilievi esposti dal Tribunale costituiscono un’indebita modifica di dati gia’ definiti nel processo di cognizione, sui quali la sentenza ha espresso determinazioni definitive, avendo accertato che gli unici reati erano stati gli omicidi in danno di esponenti del clan (OMISSIS).
d) Violazione ed erronea applicazione della L. n. 354 del 1975, articoli 4-bis e 58-ter, in relazione al richiesto accertamento della collaborazione impossibile e/o irrilevante. Il Tribunale ha ritenuto che il (OMISSIS) fosse stato nelle condizioni di chiarire gli omicidi (OMISSIS)- (OMISSIS) del (OMISSIS), (OMISSIS) del (OMISSIS), (OMISSIS) del (OMISSIS), a lui asseritamente attribuiti da alcuni collaboratori, ma non ha considerato che se le propalazioni fossero state convergenti, o confermate da altri elementi, avrebbero condotto alla sua condanna anche per i predetti episodi, cosa che non si e’ mai verificata.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Marilia di Nardo, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto manifestamente infondato.
1.4 In data 8 giugno 2017 la difesa ha depositato atto contenente dei motivi nuovi, con i quali ha dedotto l’ammissibilita’ e la fondatezza dei motivi originari in relazione all’errore di diritto in cui era incorso il Tribunale di sorveglianza per avere considerato reati per i quali il ricorrente non aveva riportato condanna, ponendosi al di fuori dell’alveo valutativo valevole per la materia come individuato dalla giurisprudenza di legittimita’. Ha poi segnalato che anche la nota trasmessa dalla D.D.A. non aveva in alcun modo evidenziato che il ricorrente potesse prestare un utile chiarimento di fatti rimasti ignoti o non definiti, dato che avrebbe dovuto essere considerato.
1.5 In data 20 novembre 2017 la difesa ha depositato memoria, contenenti ulteriori motivi nuovi per illustrare piu’ diffusamente gli originari motivi; ha richiamato il principio di diritto espresso da Cass., sez 1, n. 31690 del 13/4/2017, secondo il quale in caso di dubbio sulle condizioni per riconoscere la collaborazione impossibile va applicata la disciplina di favore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato e non merita dunque accoglimento.
1. L’ordinanza in esame, premesso che il (OMISSIS) sta espiando la pena dell’ergastolo perche’ irrevocabilmente condannato per i delitti di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, nonche’ di omicidio, tentato omicidio e dei connessi reati in materia di armi, tutti aggravanti perche’ commessi, avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis c.p., e per agevolare organizzazione mafiosa, giudicati con la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Siracusa del 5 maggio 2006, irrevocabile il 19 marzo 2008, ha rilevato che il superamento della condizione ostativa alla fruizione dei benefici penitenziari per quanti abbiano riportato condanna per i reati piu’ gravi, inseriti nell’elenco di cui alla L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis, comma 1, e’ costituito dall’accertamento della collaborazione attiva con la giustizia secondo quanto previsto dalla L. n. 354 del 1975, articolo 58-ter, o, in alternativa, della collaborazione inesigibile perche’ impossibile o divenuta inutile.
1.1 A tal fine il Tribunale di sorveglianza ha riscontrato che l’istanza volta ad ottenere tale accertamento e’ priva di fondamento alla stregua di quanto deducibile dalle imputazioni elevate in sede di cognizione e dallo sviluppo motivazionale della sentenza irrevocabile di condanna; dagli elementi cosi’ desunti e’ pervenuto a ricostruire un ambito di conoscenze, che il (OMISSIS) aveva acquisito a ragione della posizione stabilmente assunta nella formazione mafiosa in cui aveva militato e che mai aveva riversato nel procedimento a suo carico o in altri, dal momento che non aveva prestato nessuna forma di collaborazione con la giustizia.
1.2 La conclusione cosi’ sintetizzata si avvale della considerazione del fenomeno criminale gia’ individuato processualmente nella pronuncia passata in giudicato, delle sue concrete caratteristiche e dello specifico apporto partecipativo offerto dal ricorrente; all’uopo ha indicato precisi passaggi della motivazione della sentenza di condanna ove, secondo le concordi propalazioni di piu’ collaboratori di giustizia, era stato ricostruito il suo ruolo di “killer” al soldo del clan (OMISSIS), capeggiato da (OMISSIS) ed insediato nell’area territoriale dei comuni di (OMISSIS) e (OMISSIS). Dall’attribuzione al (OMISSIS) di una funzione “militare”, strategica per il mantenimento in vita della formazione e per l’eliminazione degli antagonisti che avevano conteso sul piano criminale il predominio nell’area di influenza, il Tribunale ha dedotto che il patrimonio di conoscenze acquisite dal condannato trascendeva i fatti di omicidio, tentato omicidio e di violazione della legge sulle armi specificamente addebitatigli, ma aveva riguardato anche altre analoghe azioni delittuose, perpetrate in danno di tali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), esponenti dell’avversario clan (OMISSIS), sia perche’ siffatte intraprese rientravano nel programma dell’associazione, sia perche’ in concreto si erano potute realizzare con l’impiego delle stesse armi che avevano ucciso (OMISSIS) e tentato di uccidere (OMISSIS).
Inoltre, ha registrato che anche in riferimento all’uccisione del (OMISSIS) ed al ferimento del (OMISSIS) erano rimasti dei punti ancora oscuri poiche’ la moglie del primo, presente all’azione criminosa, aveva reso versioni discordanti quanto ai partecipanti, dapprima indicati nei soli (OMISSIS) e (OMISSIS), quindi anche nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS), presenti a bordo di una seconda motocicletta, sicche’ non era stato definitivamente acclarato il ruolo del (OMISSIS), condannato soltanto in quanto mandante e del (OMISSIS), il cui alibi era risultato incerto ed era stato mandato assolto.
1.3 Ebbene, nella disamina condotta dai giudici di sorveglianza come esposta nel provvedimento in esame non e’ dato ravvisare alcun profilo di illegittimita’, ne’ di carente o illogica motivazione laddove si e’ ritenuto che il (OMISSIS) si trovasse nelle condizioni di poter apportare al processo celebrato a suo carico un contributo informativo utile e significativo per il compiuto accertamento di tutte le responsabilita’ coinvolte e di tutti i fatti illeciti perpetrati: il giudizio espresso si attiene a dati conoscitivi emersi dal processo di cognizione e non soltanto alla struttura formale dell’imputazione. Col terzo e quarto motivo la difesa oppone che la sua condizione di mero partecipante con mansioni esecutive di decisioni assunte da altri non gli ha consentito di svelare fatti e circostanze ancora da acclarare e che la sentenza di condanna ha gia’ ricostruito con esiti conclusivi la genesi, lo sviluppo e la composizione soggettiva del clan (OMISSIS) senza siate rimasto piu’ nulla ancora da chiarire. La censura si alimenta pero’ di un solo passaggio della motivazione della sentenza di condanna relativa all’accertamento della condotta partecipativa di cui al capo A), che anticipa contenuti ricostruttivi in punto di fatto, successivamente analizzati, ma rimasti imprecisati ed ignoti per questa Corte, che, com’e’ noto, non ha il compito di consultare e verificare direttamente gli atti aventi valenza dimostrativa.
In altri termini, la citazione operata dalla difesa non consente di comprendere cosa poi abbia accertato la Corte di Assise di Siracusa, ovvero quali componenti del gruppo organizzato dal (OMISSIS) abbia individuato, quali ruoli abbia loro assegnato e quali specifiche iniziative criminose abbia loro attribuito; e’ dunque impossibile verificare se l’organigramma della formazione mafiosa sia stato integralmente accertato e quindi se la difforme valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza si ponga in contrasto col giudicato nei termini e con gli effetti denunciati in ricorso.
1.4 Del pari, anche l’osservazione contenuta nella sentenza di condanna e richiamata in ricorso sul compimento da parte della cosca (OMISSIS) degli omicidi, “dinanzi elencati”, come rientranti in “una delle attivita’-fine oggetto del programma indeterminato” dell’associazione, per come trascritta nell’impugnazione, e’ stata espressa “allo stato” delle conoscenze processualmente acquisite; il che equivale a riconoscere la limitatezza delle acquisizioni ed al tempo stesso il gia’ avvenuto accertamento di altre attivita’ criminose, della cui esistenza la stessa Corte giudicante ammette l’esistenza quando individua gli omicidi come uno soltanto dei settori d’interesse del clan, che certamente doveva comprendere anche le armi da fuoco impiegate nelle uccisioni e per la difesa personale dei partecipi, stante il carattere armato dell’associazione, secondo la descrizione del fatto partecipativo contenuta nell’imputazione capo A) e lo specifico addebito mosso al capo C). Resta dunque escluso che alla stregua delle stesse risultanze indicate dal ricorrente l’ordinanza in esame sia incorsa nella modifica indebita di dati incontrovertibilmente accertati o si sia avvalsa solamente di situazioni fattuali ricavabili dai capi d’imputazione.
1.5 La difesa contesta anche il passaggio dell’ordinanza impugnata nel quale il Tribunale ha valorizzato le accuse provenienti da alcuni collaboratori di giustizia che avevano indicato il (OMISSIS) quale partecipe anche ad altri omicidi diversi da quello del (OMISSIS); sostiene che tali propalazioni non erano state ritenute sufficienti per elevare una precisa imputazione a suo carico e che quindi non avrebbero potuto condurre a ravvisare uno spazio per la sua collaborazione. La doglianza, seppur fondata in punto di fatto quanto alla mancata contestazione al (OMISSIS) del concorso negli omicidi predetti, trascura pero’ che essi, per quanto gia’ esposto in precedenza, sono stati individuati come uno dei settori di attuazione del programma criminoso del clan (OMISSIS) e che per tale ragione anche di essi si e’ trattato nel procedimento definito con la condanna pronunciata a suo carico in ordine al delitto associativo. Non puo’ dunque lamentarsi che la valutazione di tali emergenze sia stata compiuta in difetto di contraddittorio con la difesa e su dati estranei alle contestazioni mossegli ed alla sua possibilita’ di contraddire, mentre il suo apporto informativo avrebbe potuto fare definitiva chiarezza sulle proprie ed altrui responsabilita’ a prescindere dall’esito conseguibile in termini di ulteriori pronunce di condanna. Tanto piu’ che la norma di riferimento non esige che la collaborazione, oltre ad essere utile, possibile e rilevante, sia anche necessariamente fruttuosa e si traduca in un successo investigativo.
Non ignora il Collegio l’orientamento interpretativo, richiamato in ricorso, secondo il quale i delitti per i quali puo’ essere pretesa la collaborazione del condannato, estranei o meno alla previsione della L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis, devono essere compresi nel provvedimento in esecuzione, in conseguenza di condanna irrevocabile (sez. 1, n. 36999 del 28/6/2012, Rannesi, non massimata; sez. 1, n. 35621 del 20/6/2013, Spada, non massimata; sez. 1, n. 44163, del 3/5/2016, non massimata). La delimitazione in tali termini del perimetro delle condotte per le quali deve essere accertata l’impossibilita’ della collaborazione risponde all’esigenza di evitare che il condannato per fatti di criminalita’ organizzata sia ritenuto in grado, per la sola posizione rivestita, di riferire su situazioni di fatto e relazioni non ben individuate, con la conseguente assoluta indeterminatezza dei presupposti richiesti ed eccessiva discrezionalita’ per l’organo giudicante e corrispondente compromissione dei diritti di difesa. Poiche’ la norma di cui alla L. n. 354 del 1975, articolo 58-ter contiene lo specifico riferimento all’accertamento dei fatti e delle responsabilita’ operato con la sentenza definitiva di condanna, l’ambito di valutazione per riconoscere la collaborazione impossibile o inutile va circoscritto a quanto oggetto della sentenza di condanna definitiva e, quindi, ai soli elementi di fatto riportati nell’imputazione e sui quali e’ intervenuta la pronuncia irrevocabile, non potendo estendersi ad ulteriori fattispecie di reato, sia nel caso di mancata contestazione, sia in quello di loro addebito in altri procedimenti.
Si ritiene pero’ che la decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza di Roma non incorra nel divieto individuato dalla citata linea interpretativa, poiche’ mantenutasi entro i limiti dell’imputazione avente ad oggetto il delitto associativo e dell’individuazione dei suoi reati fine, anche per alcuni dei quali -omicidio, tentato omicidio, violazione della legge sulle armi- il (OMISSIS) ha riportato condanna definitiva.
2. Del tutto infondato e quindi inammissibile e’ il secondo motivo: l’eventuale scioglimento del cumulo giuridico, effetto dell’unificazione per continuazione dei delitti per i quali il ricorrente e’ stato giudicato responsabile, non gli avrebbe arrecato alcun effetto vantaggioso, dal momento che, sia il reato di cui all’articolo 416-bis c.p., che i restanti -questi ultimi aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, articolo 7, per quanto risulta dalle rispettive imputazioni trascritte nell’ordinanza impugnata e dalla sentenza della Corte di cassazione n. 35047 del 19/3/2008 che aveva respinto il suo ricorso nel processo di cognizione- sono compresi nella c.d. “prima fascia” dei reati ostativi di cui alla L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis e quindi impediscono egualmente l’accesso ai permessi premio, se non nei limiti del riconoscimento della collaborazione impossibile o inesigibile.
3. La difesa con i motivi nuovi ha richiamato il recente arresto interpretativo (Cass., sez. 1, n. 31690 del 13/4/2017, Sudato, non massimata), secondo il quale, a fronte dell’incerta sussistenza dei presupposti di legge per definire impossibile la collaborazione del condannato per reati ostativi, la situazione di dubbio autorizza a ritenere inoperante il divieto di accesso ai benefici indicati dalla L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis a ragione dei principi fondanti dell’ordinamento penale e dei principi di rilievo costituzionale. Ritiene il Collegio di dover dissentire da tale conclusione, che con un’operazione ortopedica priva di adeguata copertura normativa, esporta un principio, quello che consente di pronunciare il verdetto di colpevolezza soltanto a condizione del superamento di ogni ragionevole dubbio, al giudizio di esecuzione penitenziaria. Tale soluzione non convince per una pluralita’ di concorrenti ragioni.
3.1 In primo luogo, si pone in contrasto con la formulazione letterale della disposizione della L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis, comma 1-bis, per il quale la impossibilita’ di collaborazione, quale condizione equipollente alla collaborazione positivamente prestata ai fini dell’accesso ai benefici penitenziari, discende “dall’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita’ operato con sentenza irrevocabile”, ovvero dalla “limitata partecipazione al fatto criminoso”, ossia da una situazione, quanto al primo profilo, positivamente accertata di compiuto disvelamento delle vicende criminose, oggetto di sentenza irrevocabile, in tutti i loro aspetti o da un minore contributo dato dal condannato alla loro realizzazione, cosi’ da essere impedito dal riferire informazioni utili ai fini collaborativi. Stante il chiaro dettato normativo non vi e’ spazio per assegnare rilievo ad incompleti accertamenti, oppure ad incertezze sulla possibilita’ o meno della collaborazione non prestata.
Sulla base di tale constatazione e’ stato gia’ osservato, e qui si ribadisce, che “la tipizzazione normativa della nozione di collaborazione impossibile o inesigibile, soggetta al principio di stretta interpretazione in quanto disposizione che fa eccezione alla regola generale della ostativita’ del titolo di reato, comporta che non possa ricomprendersi nella collaborazione inesigibile la situazione del soggetto che versa nella impossibilita’ di rendere una collaborazione processualmente rilevante a causa di una condotta volontaria” (Cass. sez. 1, n. 24056 del 15/04/2015, Consoli, rv. 263976) e, per le medesime ragioni, che la collaborazione non puo’ essere parziale in modo tale da escluderne taluni delitti che costituiscono elementi di un medesimo piano operativo e forme attuative di criminalita’ organizzata (Cass., sez. 1 n. 43391 del 3/10/2014, Cuffaro, rv. 261145).
3.2 Sotto diverso profilo, il testo attuale dell’articolo 533 c.p.p., per cui la responsabilita’ penale puo’ affermarsi soltanto “oltre ogni ragionevole dubbio”, stabilisce la regola di giudizio, che traduce in precetto positivo il principio costituzionale della presunzione di innocenza, per la quale il giudice puo’ pervenire alla condanna soltanto se vi sia ragionevole certezza della colpevolezza e se sia possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalita’ e plausibilita’, alimentate da elementi desunti dai dati acquisiti al processo nella loro oggettiva consistenza. Sia per la collocazione sistematica, che per la funzione, la disposizione citata assume valenza soltanto nel processo di cognizione, finalizzato all’accertamento del reato ed alla sua attribuzione alla persona dell’imputato, operando quale parametro cui allineare la valutazione inerente all’affermazione di responsabilita’, da escludersi quando le prove ottenute non offrano certezze processuali.
Nel differente contesto esecutivo che trova nella formazione del giudicato penale di condanna il proprio antecedente logico e giuridico l’ordinamento non ammette una presunzione favorevole al condannato, equiparabile al principio di non colpevolezza sino a dimostrazione contraria, ma, all’opposto, fermo restando il giudizio di elevata pericolosita’ sociale discendente dalla commissione di forme di criminalita’ tra le piu’ gravi, pretende che sia effettivamente riscontrata con pronuncia giudiziale la collaborazione quale indicatore di un allontanamento dai legami e dalle logiche delittuose, oppure una situazione equiparabile alla prestata collaborazione.
Deve dunque formularsi il seguente principio di diritto: “ai fini dell’ammissione ai benefici penitenziari del soggetto che abbia riportato condanna per reati inclusi nell’elencazione della L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis, comma 1-bis, non e’ applicabile in favore del richiedente il principio del ragionevole dubbio quale criterio guida per individuare la situazione di collaborazione impossibile o inesigibile, che deve essere oggetto di rigoroso accertamento positivo, operando quale condizione per superare la preclusione normativa”.
Per le considerazioni svolte tutti i motivi articolati sono infondati e vanno dunque respinti con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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