Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11055. In tema di furto, ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 c.p., n. 2

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 13 marzo 2018, n. 11055.

In tema di furto, ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 c.p., n. 2, non e’ necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una piu’ efficace difesa della stessa: cio’ che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita.
Nel caso di specie la rimozione del nastro blocca transito dei clienti collocato sul limitare delle casse chiuse delinea, invece, un comportamento caratterizzato da particolare abilita’, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, in linea con gli indici di riconoscibilita’ della circostanza aggravante della destrezza nella commissione del delitto di furto siccome individuati dalla sentenza Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017. E’ d’uopo evidenziare, infatti, che, come correttamente sottolineato dal giudice censurato – allorche’ ha confermato la riqualificazione dell’aggravante, originariamente contestata nei termini di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, in quelli di cui all’articolo 625 c.p., n. 4 -, con il defilarsi dall’esercizio commerciale utilizzando un passaggio inibito al transito dei clienti dal sistema di protezione predetto, il soggetto agente ha posto in essere una condotta particolarmente insidiosa, perche’ effettivamente idonea ad eludere l’attenzione dei preposti alla sorveglianza, i quali, ove l’uscita dall’ipermercato fosse avvenuta per le vie ordinarie, non avrebbero potuto non accorgersi della sottrazione di un oggetto tanto voluminoso quanto un televisore.

Sentenza 13 marzo 2018, n. 11055
Data udienza 13 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. IRENE SCORDAMAGLIA;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LORI PERLA che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 20 dicembre 2016, la Corte di appello di Catania, in riforma di quella del 20 giugno 2016 emessa dal Tribunale di Catania, nelle forme del rito abbreviato, nei confronti di (OMISSIS), riconosciuto responsabile del delitto di furto consumato di un televisore sottratto ad un esercizio commerciale, aggravato dall’uso della violenza sulle cose – per avere asportato la targhetta antitaccheggio apposto sul bene oggetto materiale del reato – e dalla destrezza per avere rimosso i nastri blocca transito collocati su alcune casse chiuse – e dalla recidiva specifica, riqualificato il fatto come furto tentato, aggravato dalle suddette aggravanti, rideterminava la pena da infliggere all’imputato in mesi dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa, con conferma nel resto.
2. Nell’interesse dell’imputato, ricorre il difensore di fiducia, Avv. Filippo Pino, sviluppando due motivi di impugnazione.
2.1. Il primo motivo deduce promiscuamente il vizio di violazione di legge, sostanziale e processuale, e quello argomentativo, evidenziando come il giudice censurato, con il rideterminare la pena inflitta all’imputato – in ragione della riqualificazione del fatto ascrittogli nei termini del delitto tentato – in quella di mesi dieci di reclusione ed Euro 200,00 di multa, a fronte della pena inflitta in primo grado pari ad anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa, avesse errato nell’applicazione sia della norma di cui all’articolo 56 c.p., comma 2, per avere operato una diminuzione della pena in misura inferiore rispetto a quella ivi stabilita, che della norma di cui all’articolo 597 c.p.p., comma 3, che, in ipotesi di impugnazione del solo imputato, prevede il divieto di reformatio in peius. Situazione, questa, puntualmente verificatasi nel caso scrutinato in virtu’ dell’errore di calcolo denunciato.
2.2. Il secondo motivo denuncia il vizio di violazione di legge ed il vizio argomentativo, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante del mezzo fraudolento sia in relazione alla condotta di asportazione della targhetta antitaccheggio sia in relazione a quella di rimozione del nastro blocca transito della clientela apposto sulle casse chiuse. Eccepisce che la statuizione adottata contrasta, con riguardo al profilo della asportazione della targhetta antitaccheggio, sia con il divieto di alterazione della corrispondenza tra accusa e sentenza, che con quello di bis in idem sostanziale; mentre, con riguardo al profilo della rimozione del nastro blocca transito della clientela, con il principio di diritto affermato da questa Corte regolatrice secondo il quale l’aggravante menzionata richiede un quid pluris in termini di insidiosita’ della condotta tale da sorprendere la contraria volonta’ del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilita’.
3. Il ricorso e’ solo parzialmente fondato.
3.1. La determinazione della pena, in conseguenza della riqualificazione del fatto da furto consumato a tentato, e’ stata operata dalla Corte territoriale in violazione dei parametri di legge.
In effetti, il giudice di primo grado aveva stabilito come pena base per il delitto di cui all’articolo 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2 e articolo 99 c.p. – riconosciuta l’equivalenza tra le circostanze aggravanti contestate e la circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4 – quella di anni uno e mesi sei di reclusione e di Euro 450,00 di multa, sulla quale aveva operato la riduzione di un terzo, ai sensi dell’articolo 442 c.p.p., comma 2, sino a pervenire alla pena finale di anni uno di reclusione ed Euro 300,00 di multa. Il giudice di appello, riqualificato il fatto nei termini di cui agli articoli 56 e 624 c.p., articolo 625 c.p., n. 2 e 4 e articolo 99 c.p. e confermato il giudizio di equivalenza tra le contestate aggravanti e l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 4, ha applicato sulla pena base detentiva stabilita dal Tribunale la riduzione fino ad un terzo e non di almeno terzo, come disposto dall’articolo 56 c.p., comma 2. Donde, correttamente, avrebbe dovuto stabilire la pena detentiva sulla quale operare la riduzione ex articolo 442 c.p.p., comma 2, in anni uno di reclusione e cosi’ pervenire alla pena finale di mesi otto di reclusione e Euro 200,00 di multa.
3.2. Non colgono nel segno, invece, i rilievi critici che si appuntano sulla qualificazione del fatto nei termini del delitto di furto tentato aggravato dall’uso della violenza sulla cosa (quanto al distacco del dispositivo antitaccheggio) e dalla destrezza nella commissione del fatto (quanto al passaggio dei varchi di uscita dall’esercizio commerciale mediante la rimozione del nastro blocca transito).
E’ ius receptum che, in tema di furto, ai fini della configurabilita’ della circostanza aggravante della violenza sulle cose prevista dall’articolo 625 c.p., n. 2, non e’ necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla “res” oggetto dell’impossessamento, ben potendosi l’aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una piu’ efficace difesa della stessa: cio’ che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d’uscita. (Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Temelie, Rv. 270478; Sez. 2, n. 3372 del 18/12/2012 – dep. 23/01/2013, Moisescu, Rv. 254782; Sez. 4, n. 14780 del 14/02/2006, Navarrete Yacelga, Rv. 234030).
La rimozione del nastro blocca transito dei clienti collocato sul limitare delle casse chiuse delinea, invece, un comportamento caratterizzato da particolare abilita’, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, in linea con gli indici di riconoscibilita’ della circostanza aggravante della destrezza nella commissione del delitto di furto siccome individuati dalla sentenza Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088. E’ d’uopo evidenziare, infatti, che, come correttamente sottolineato dal giudice censurato – allorche’ ha confermato la riqualificazione dell’aggravante, originariamente contestata nei termini di cui all’articolo 625 c.p., n. 2, in quelli di cui all’articolo 625 c.p., n. 4 -, con il defilarsi dall’esercizio commerciale utilizzando un passaggio inibito al transito dei clienti dal sistema di protezione predetto, il soggetto agente ha posto in essere una condotta particolarmente insidiosa, perche’ effettivamente idonea ad eludere l’attenzione dei preposti alla sorveglianza, i quali, ove l’uscita dall’ipermercato fosse avvenuta per le vie ordinarie, non avrebbero potuto non accorgersi della sottrazione di un oggetto tanto voluminoso quanto un televisore.
3.2. Tali conclusioni non si pongono, peraltro, in contrasto ne’ con il principio di correlazione tra l’accusa e la sentenza, ne’ con quello del ne bis in idem. Quanto al primo profilo, secondo la linea ermeneutica di questa Corte, infatti, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non e’ indispensabile una formula specifica espressa con enunciazione letterale, ne’ l’indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l’imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l’aggravante (Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro e altri, Rv. 242027; Sez. 2, n. 47863 del 28/10/2003, Ruggio, Rv. 227076). Con riguardo al secondo versante della censura, la preclusione del ne bis in idem sostanziale, opera solo allorche’ vi sia identita’ del fatto: situazione che non ricorre, all’evidenza, nel caso scrutinato, posto che la rimozione del dispositivo antitaccheggio e la rimozione del nastro blocca transito integrano condotte oggettivamente diverse.
4. In ragione delle argomentazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con rideterminazione della pena, ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., lettera l), in quella di mesi otto di reclusione e Euro 200,00 di multa. Nel resto il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi 8 di reclusione e Euro 200,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.
Motivazione semplificata.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *