Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 1 marzo 2018, n. 9441. Alla disposizione dell’articolo 45  Decreto Legislativo n. 274 del 2000, non puo’ essere riconosciuta una portata diversa dalla norma recepita e meramente riprodotta, espressamente operante per i procedimenti riguardanti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace

Alla disposizione dell’articolo 45 Decreto Legislativo n. 274 del 2000, non puo’ essere riconosciuta una portata diversa dalla norma recepita e meramente riprodotta, espressamente operante per i procedimenti riguardanti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace, nei quali e’ possibile applicare, in via transitoria, la nuova tipologia sanzionatoria, ma non per le sentenze divenute irrevocabili anteriormente all’avvento della legge di riforma.

Sentenza 1 marzo 2018, n. 9441
Data udienza 10 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 36/2016 TRIBUNALE di PISTOIA, del 19/05/2016;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO;

Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, con atto recante personale sottoscrizione, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Pistoia, in data 19 maggio 2016, nella parte in cui e’ stata respinta la sua istanza di cancellazione dell’iscrizione, nel casellario giudiziale, della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata il 27 gennaio 2000, irrevocabile dal 4 maggio 2001, con la quale il predetto e’ stato condannato per il reato di diffamazione di cui all’articolo 595 c.p., comma 2, alla pena della multa di Euro 1.032,91 successivamente condonata con provvedimento della Corte di appello di Firenze, in data 7 settembre 2006, applicativo dell’indulto largito con la L. n. 241 del 2006.

1.1 Lamenta il ricorrente, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), che il Tribunale sarebbe incorso nell’inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 45 e avrebbe erroneamente applicato la norma di cui allo stesso D.P.R., articolo 5, comma 2, lettera h).

Il Tribunale ha negato la cancellazione dell’iscrizione, osservando che l’articolo 5, comma 2, lettera h), trova applicazione per le condanne inflitte in relazione a reati commessi dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 274 del 2000 e divenuti di competenza del giudice di pace, mentre la disciplina transitoria si riferisce a reati commessi prima dell’entrata in vigore del citato decreto oggetto di procedimenti ancora pendenti dinanzi ad un giudice diverso. Nel caso in disamina, inoltre, la pena pecuniaria inflitta era stata interamente condonata e, dunque, non poteva ritenersi materialmente eseguita come richiesto dalla disposizione di cui si invoca l’applicazione.

1.2 Deduce, al contrario, il ricorrente che il Tribunale ha completamente obliterato la portata innovativa della disposizione transitoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, articolo 45, in forza del quale le iscrizioni relative ai reati di competenza del giudice di pace commessi prima del (OMISSIS) sono eliminate secondo le previsioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e), g) ed h), senza alcuna distinzione sull’epoca dell’intervenuta formazione del giudicato iscritto, ne’ sul giudice che lo ha pronunciato. Una diversa interpretazione renderebbe palese la superfluita’ della disposizione in esame, dappoiche’, gia’ prima della sua introduzione, per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del (OMISSIS), ma non ancora oggetto di condanne definitive, e per quelli commessi da tale data in poi si applicavano le disposizioni in materia di eliminazione delle iscrizioni di cui al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 46, articolo 63, comma 2 e articolo 64, comma 2.

1.3 Censura, inoltre, come erronea l’interpretazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h, fornita dall’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la sanzione pecuniaria inflitta non poteva ritenersi eseguita perche’ condonata, e che, pertanto, non era legittimo anche per tale motivo disporre la cancellazione dell’iscrizione. Al contrario, cosi’ come disposto dall’articolo 5, comma 2, lettera d), per i provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni, per le quali e’ stata inflitta la pena dell’ammenda, anche il termine quinquennale o decennale di cui all’articolo 5, comma 2, lettera h), deve essere inteso come decorrente dalla data in cui la pena e’ stata eseguita o si e’ in altro modo estinta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.

1. Il Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti) all’articolo 5 regolamenta la materia della eliminazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale, gia’ disciplinata dall’articolo 687 c.p.p., dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 15, dal articolo 46 e Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 63, comma 2, abrogati dall’articolo 52, comma 1, dello stesso Testo Unico a decorrere dal 45 giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13.02.2003.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g) e h), per i reati di competenza del giudice di pace e’ prevista l’eliminazione delle iscrizioni delle sentenze di condanna sia che la condanna sia stata pronunciata dallo stesso giudice di pace (lettera g), sia che sia stata pronunciata dal giudice ordinario (lettera h).

Dette disposizioni non hanno carattere innovativo, limitandosi a recepire e a riprodurre testualmente la disciplina della eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative alle sentenze del giudice di pace in materia penale di cui all’abrogato Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 46 (lettera b), e, per le condanne relative a reati di competenza del giudice di pace emesse da un giudice diverso, le previsioni gia’ contenute nell’abrogato articolo 63, comma 2 del medesimo decreto.

L’articolo 63, commi 1 stabilisce, difatti, che il regime sanzionatorio previsto per i reati di competenza del giudice di pace trova applicazione anche quando essi siano giudicati da un giudice diverso e, al comma 2 (abrogato e sostituito dal citato articolo 5, comma 2, lettera h), estendeva, limitatamente ad essi, il regime dell’iscrizione e della relativa eliminazione di cui ai pure abrogati articoli 45 e 46.

2. Diversamente da quanto opina il ricorrente, portata recettiva e non innovativa deve essere parimenti riconosciuta alla disposizione transitoria di cui all’articolo 45 del T.U., anch’essa riproduttiva della norma transitoria di cui al successivo articolo 64, contestualmente abrogata nella parte di interesse, che al comma 2, estende ai procedimenti relativi a reati commessi prima della data di entrata in vigore del Decreto Legislativo le disposizioni dell’articolo 63, comma 1, e ai medesimi procedimenti aveva esteso le disposizioni di cui all’articolo 63, comma 2 sulle iscrizioni e cancellazioni.

E tale e’, per l’appunto, il tenore dell’articolo 45, in forza del quale le iscrizioni relative ai reati di competenza del giudice di pace “commessi prima del (OMISSIS)” non sono riportate nei certificati richiesti dall’interessato e sono eliminate secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 2, lettera e) g) e h). Disposizione, quella dell’articolo 45, alla quale non puo’ essere riconosciuta una portata diversa dalla norma recepita e meramente riprodotta, espressamente operante per i procedimenti riguardanti reati successivamente attribuiti alla competenza del giudice di pace, nei quali e’ possibile applicare, in via transitoria, la nuova tipologia sanzionatoria, ma non per le sentenze divenute irrevocabili anteriormente all’avvento della legge di riforma, per le quali, come gia’ statuito da questa Corte con principio dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, l’iscrizione deve essere mantenuta (Sez. 1 n. 40564 del 16/09/2004, Rv. 230638).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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