Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 30 marzo 2018, n. 2022. Il termine di impugnazione per gli strumenti urbanistici è ancorato alla data della loro pubblicazione o dalla comunicazione personale, e non alla data in cui il ricorrente ne afferma aver avuto piena conoscenza

Il termine di impugnazione per gli strumenti urbanistici è ancorato alla data della loro pubblicazione o dalla comunicazione personale, e non alla data in cui il ricorrente ne afferma aver avuto piena conoscenza.

Sentenza 30 marzo 2018, n. 2022
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9874 del 2010, proposto da:
Al. Ca., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ro., Ra. Bo., con domicilio eletto presso lo studio Ra. Bo. in Roma, corso (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Se. Ge., Fe. Gi., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
nei confronti
Ne. Fi. Sportiva Dilettantistica Srl non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 9876 del 2010, proposto da:
Al. Ca., rappresentato e difeso dagli avvocati Fr. Ro., Ra. Bo., con domicilio eletto presso lo studio Ra. Bo. in Roma, corso (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Fe. Gi., Se. Ge., con domicilio eletto presso lo studio Gi. Ma. Gr. in Roma, corso (…);
nei confronti
Ne. Fi. Sportiva Dilettantistica Srl non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 9874 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia – Sez. Staccata di Brescia: Sezione I n. 02485/2010, resa tra le parti, concernente l’approvazione definitiva di variante al p.r.g.;
quanto al ricorso n. 9876 del 2010:
della sentenza del T.a.r. Lombardia – Sez. Staccata di Brescia: Sezione I n. 2486/2010, resa tra le parti, concernente la presa d’atto del collaudo tecnico a fine lavori e l’approvazione di perizia suppletiva;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Fu. su delega di Ro. e Ma. su delega di Ge.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune di (omissis), in data 18 dicembre 2002, ad esito della procedura concorsuale di project financing ex art. 37-bis e ss. l. n. 109/94, sottoscriveva con Ne. Fi. s.r.l. una convenzione di concessione della progettazione, costruzione e gestione per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente/natatorio comunale sull’area di proprietà comunale.
1.1. Il progetto esecutivo veniva in seguito approvato con delibera di Giunta comunale n. 21 del 1° marzo 2004 e veniva successivamente integrato con variante in corso d’opera, approvata con delibera di Giunta comunale n. 182 del 22 dicembre 2004, con cui veniva prevista un’altezza dei campi da tennis coperti pari a m. 11,04, in deroga alla normativa in materia di altezze di cui all’art. 29 delle N.T.A. di P.R.G., ai sensi degli artt. 7 e 14 del d.P.R. n. 380/2001.
1.2. In seguito, ai fini della risoluzione della controversia insorta a causa della proposizione da parte della Ne. Fi. s.r.l. di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso ordinanza di demolizione (prot. n. 7511 dell’8 ottobre 2005) emessa dal Comune in relazione ad alcune opere realizzate in difformità del progetto approvato, veniva conclusa tra le parti transazione, approvata con d.G.C. n. 35 del 28 marzo 2006.
1.3. Successivamente, con la variante in forma semplificata n. 1/2006, adottata con d.C.C. n. 30/2006 e approvata con d.C.C. n. 46/2006, il Comune di (omissis) ha aggiornato lo strumento urbanistico comunale, apportando alcune modifiche, tra cui lo “stralcio” del limite di altezza massima previsto in m. 8. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. i) della legge regionale Lombardia n. 23/1997, il Comune espungeva dall’art. 29 delle N.T.A., disciplinante gli “spazi attrezzati per gioco e lo sport”, i limiti riguardanti le altezze previste per tutte le aree destinate all’insediamento di opere pubbliche.
2. Con ricorso n. 234/2007 dinanzi al Tar per la Lombardia – Brescia il sig. Ca. Al., proprietario di un edificio di civile abitazione, sito nel Comune di (omissis), via (omissis) (mappale n. (omissis)), impugnava la deliberazione del Consiglio comunale di (omissis) del 3 novembre 2006, n. 46, recante esame osservazioni ed approvazione definitiva di variante al P.R.G.
3.1. Con la d.G.C. n. 6 del 30 gennaio 2007 veniva approvata la “perizia suppletiva, modificativa centro sportivo polivalente natatorio – lotto 2”, dandosi altresì atto che, in adempimento di quanto previsto dalla transazione in data 29 marzo 2006, la Ne. Fi. s.r.l. aveva ottemperato all’ordinanza n. 7511 dell’8 ottobre 2005.
3.1.1. La deliberazione costituiva titolo abilitativo edilizio delle opere realizzate in variante, tra le quali si prevedeva anche l'”abbassamento dell’altezza delle coperture dei campi da tennis da m. 11,04 come previsto dalle tavole allegate al progetto esecutivo (delib. G.M. 21/04) a mt. 9,664″.
3.2. Il Comune, con la d.G.C. n. 16 del 6 marzo 2007, prendeva atto del collaudo tecnico di fine lavori del centro sportivo polivalente lotto 2 e, conseguentemente, nello stesso giorno, con la d.C.C. n. 7, approvava la perizia estimativa e disponeva l’alienazione del terreno del centro sportivo – lotto 2, in esecuzione di quanto previsto dalla transazione.
4. Con ricorso n. 751/2007 dinanzi al Tar per la Lombardia – Brescia il sig. Ca. Al. impugnava:
a) la d.G.C. n. 6 del 30 gennaio 2007 recante “approvazione perizia suppletiva, modificativa centro sportivo polivalente natatorio – lotto 2”;
b) la d.C.C. n. 7 del 6 marzo 2007 recante “approvazione perizia estimativa e alienazione terreno del centro sportivo – lotto 2”;
c) la d.G.C. n. 16 del 6 marzo 2007 recante “presa d’atto collaudo tecnico a fine lavori del centro sportivo polivalente lotto II”.
5. Con riferimento al ricorso n. 234/2007, con sentenza n. 2485/2010, il Tar per la Lombardia – Brescia, dopo aver respinto l’istanza cautelare, dichiarava l’irricevibilità del ricorso a causa della tardività dell’impugnazione della d.C.C. n. 46 del 3 novembre 2006.
6. Con riferimento al ricorso n. 751/2007, con sentenza n. 2486/2010 il Tar per la Lombardia – Brescia, dopo aver respinto l’istanza cautelare, dichiarava l’irricevibilità del ricorso, affermando che il ricorrente “non può, eludendo i termini di decadenza, riproporre la questione dell’altezza impugnando provvedimenti che su essa non incidono (se non in minus)”.
7. Con ricorso in appello n. 9874/2010 Ca. Al. ha impugnato la sentenza n. 2485/2010 del Tar Lombardia – Brescia, chiedendone l’annullamento e motivando sulla ricevibilità del ricorso di primo grado. Ha altresì riproposto i seguenti motivi di diritto avanzati in primo grado, non esaminati dal TAR:
I) violazione di legge: art. 25 L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12; art. 2 L.R. Lombardia 23 giugno 1997, n. 23;
II) violazione di legge: art. 2 L.R. Lombardia 23 giugno 1997, n. 23; art. 25 L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12; eccesso di potere per violazione di circolare;
III) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di motivazione, sviamento di potere.
8. Con ricorso in appello n. 9876/2010 Ca. Al. ha impugnato la sentenza n. 2486/2010 del Tar Lombardia – Brescia, chiedendone l’annullamento e motivando sulla ricevibilità del ricorso di primo grado, stante l’erroneità della pronuncia impugnata a causa della erronea qualificazione della domanda e del travisamento dei fatti.
Ha altresì riproposto i seguenti motivi di diritto avanzati in primo grado, non esaminati dal TAR:
I) violazione di legge: art. 25 L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12; art. 2 L.R. Lombardia 23 giugno 1997, n. 23;
II) violazione di legge: art. 2 L.R. Lombardia 23 giugno 1997, n. 23; art. 25 L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12; eccesso di potere per violazione di circolare;
III) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica, difetto di motivazione, sviamento di potere;
IV) violazione di legge: art. 132 d.lgs. n. 163/2006; difetto di motivazione;
V) violazione di legge: artt. 7, 14 e 36 d.P.R. n. 380/2001; art. 47 d.P.R. n. 554/1999; difetto di motivazione;
VI) eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; sviamento di potere, difetto di motivazione.
9. Per entrambi i giudizi si è costituito il Comune di (omissis), il quale ha depositato memoria difensiva, opponendosi agli appelli e censurandoli in ogni punto.
9.1. L’appellante ha depositato ulteriore memoria per ognuno dei giudizi.
9.2. Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie di replica per ogni giudizio.
10. All’udienza del 15 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
11. Preliminarmente, è necessario disporre la riunione ai sensi degli artt. 70 e 96 c.p.a. degli anzidetti ricorsi in appello (R.G. n. 9874/2010 ed R.G. n. 9876/2010), vista l’identità soggettiva delle parti e la parziale connessione oggettiva tra essi.
12. In relazione all’appello n. 234/2007, con il primo motivo si lamenta l’erroneità della dichiarazione di irricevibilità del ricorso in primo grado con cui si chiedeva l’annullamento della delibera di approvazione della variante al P.R.G.
Al riguardo il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza n. 2485/2010, dichiarava irricevibile il ricorso (notificato in data 3 febbraio 2007) per tardività, ritenendo che il termine per l’impugnazione della delibera di approvazione della variante 3 novembre 2006, n. 46 decorresse dal 25 novembre 2006, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all’albo comunale avvenuta in data 10 novembre 2006.
In senso contrario, l’appellante sostiene che il termine di proposizione del ricorso dovrebbe cominciare a computarsi dal momento conclusivo dell’ultima misura conoscitiva messa in atto nell’ambito della sequenza degli atti preordinati alla pubblicazione degli strumenti urbanistici. Nel caso di specie, ciò avverrebbe dopo 15 giorni da quando l’avviso dell’avvenuta approvazione è stato affisso all’albo pretorio, ossia dal 21 novembre 2006, con la conseguenza che dovrebbe essere riconosciuta la tempestività e, per l’effetto, la ricevibilità del ricorso.
12.1. L’assunto va respinto.
12.2. Si deve in primo luogo ricordare che, in base a principio giurisprudenziale poi cristallizzato nell’art. 41 c.p.a., comma 2 seconda parte del primo periodo, il termine di impugnazione per gli strumenti urbanistici è ancorato alla data della loro pubblicazione o dalla comunicazione personale, e non alla data in cui il ricorrente ne afferma aver avuto piena conoscenza.
Se, da un lato, la pubblicazione risponde alle ordinarie esigenze dell’ordinamento, concernenti la conoscenza legale degli atti a carattere generale, per cui rileva anche ai fini della decorrenza dei termini per proporre azione giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2013, n. 1097; Cons. Stato, Sez. VI, 4 giugno 2007, n. 2934; Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2002, n. 4075); dall’altro, in caso di comunicazione diretta, il dies a quo non può che essere costituito dal giorno di ricezione della notifica individuale all’interessato in base alla regola generale di cui al medesimo comma 2, prima parte del primo periodo dell’art. 41 del c.p.a.

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