Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 30 marzo 2018, n. 2020. La semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova seppur presuntiva sull’epoca dell’abuso

La semplice produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non può in alcun modo assurgere al rango di prova seppur presuntiva sull’epoca dell’abuso; in ipotesi la dichiarazione sostitutiva può rappresentare un principio di prova potenzialmente idoneo e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere, ma la stessa non fa ricadere sull’Amministrazione pubblica l’onere di fornire la prova dell’ultimazione dei lavori in data successiva a quella dichiarata dall’interessato.

Sentenza 30 marzo 2018, n. 2020
Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6646 del 2008, proposto da:
Li. Ot. e Li. Carpenteria S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Al. Pa., Ra. Bu., con domicilio eletto presso lo studio Al. Pa. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gu. Sa., Fa. Lo., con domicilio eletto presso lo studio Fa. Lo. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Veneto – Venezia, Sezione II, n. 1981/2008, resa tra le parti, concernente il diniego del rilascio di condono edilizio relativo a cambio destinazione d’uso rustico.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2018 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Mo. su delega di Bu., R. Ch. su delega di Sa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso n. 752/2007 dinanzi al TAR Veneto Li. Ot. e Li. Carpenteria s.r.l. chiedevano l’annullamento del provvedimento del Comune di (omissis) di diniego di condono edilizio n. 2488 del 29 gennaio 2007 e della comunicazione n. 25754 del 10 ottobre 2006, nonché, con ricorso per motivi aggiunti, chiedevano l’annullamento del provvedimento del medesimo Comune di demolizione di opere abusive e rispristino dello stato dei luoghi n. 8961 del 1° aprile 2008.
1.1. Entrambi i provvedimenti erano relativi al cambio di destinazione d’uso di un annesso rustico (agricolo) in capannone ad uso artigianale (catastalmente censito al Catasto Fabbricati: Comune di (omissis), Sezione Unica, Foglio (omissis), particella (omissis), sub (omissis)), rustico realizzato in virtù di concessione edilizia n. 27 del 12 dicembre 2001.
1.2. Il diniego opposto dal Comune si fondava sulla circostanza che il cambio d’uso del capannone da agricolo ad artigianale sarebbe intervenuto successivamente al termine ultimo per il condono del 31 marzo 2003 di cui alla l. n. 326/2003.
2. Con sentenza n. 1981/2008, resa in forma semplificata, il TAR per il Veneto, Sezione seconda, respingeva il ricorso, ritenendo che, sulla base della documentazione prodotta, le opere abusive, realizzate alla data del 31 marzo 2003, erano state successivamente rimosse.
3. Con ricorso in appello i ricorrenti hanno impugnato tale pronuncia, chiedendone l’annullamento sulla base del seguente motivo:
I) erroneità della sentenza emessa con motivazione assolutamente apodittica, contraria e in apparente “non lettura” delle censure del ricorso; sua illogicità – omessa pronuncia su punti decisivi del contendere – violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 9 l. n. 205/2000.
3.1. Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis) con memoria difensiva, opponendosi all’appello e censurandolo su ogni punto.
3.2. Il Comune appellato ha depositato ulteriore memoria in data 16 gennaio 2018, nella quale viene dato atto che nelle more è intervenuto, tra il Comune ed i proprietari dell’immobile, accordo ex art. 6 L.R. Veneto n. 117/2004 che prevede, tra l’altro, la demolizione dell’edificio ad uso produttivo per carpenteria, già utilizzato dal figlio. Poiché tale edificio fungeva da base per l’utilizzo per l’attività di carpenteria dell’immobile di cui è causa, l’ente appellato ritiene che sia venuto meno l’interesse degli appellanti al condono per mutamento di destinazione dell’annesso rustico.
3.3. Gli appellanti hanno infine depositato in data 26 gennaio 2018 memoria illustrativa e memoria di replica.
4. All’udienza del 15 febbraio 2018 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO

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