Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31193. L’impugnazione del garante riguardo al rapporto principale

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3.- Il secondo motivo di ricorso muove dalla circostanza che, in una con la loro citazione in appello, gli eredi (OMISSIS) depositarono una “procura generale che sarebbe stata conferita al loro dante causa (OMISSIS) da (OMISSIS) e (OMISSIS) in data 20/9/99”. Per poi rilevare che, sin dalla “propria comparsa di costituzione e risposta in appello”, le eredi (OMISSIS) spiegarono eccezione di inammissibilita’ ex articolo 345 c.p.c. nei confronti del relativo documento. Nonostante questo, “in nessuna parte della sentenza gravata” – insistono le dette ricorrenti – la “Corte di Appello di Roma ha motivato circa la ammissibilita’ della citata produzione documentale di parte appellante”.
Il motivo e’ inammissibile.
La decisione della Corte territoriale di ritenere esente da responsabilita’ il comportamento tenuto in concreto dalla Banca si basa, in realta’, su una ampia serie di rationes decidendi autonome, che nulla hanno a che vedere con la detta procura. Quale, tra le altre, la constatazione che “le eredi della (OMISSIS) non avvisarono la Banca della morte della depositante”; quale pure la constatazione ulteriore che “il (OMISSIS), convivente della (OMISSIS), operava sul deposito bancario dal marzo del 1998 in forza di valida procura notarile e dalla movimentazione delle operazioni in questione non emerge alcuna anomalia, per importi o frequenza delle stesse, che potesse imporre alla Banca, quantomeno in via prudenziale, un diverso comportamento”; quale ancora il rilievo dell’insufficienza del “semplice comportamento omissivo del terzo per costituirlo in colpa nel caso di abuso della procura (o di mancanza della stessa), occorrendo… ai fini dell’affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza, il concorso di altri elementi”.
Del resto, il cenno, che la sentenza impugnata rivolge alla detta procura, rimane del tutto estraneo a un’eventuale, ipotetica conoscenza che la Banca possa nel caso avere avuto della procura stessa: si’ che il peso del relativo documento per la valutazione del comportamento della Banca – questo appunto essendo il thema decidendum assegnato alla Corte romana – comunque si manifesta di nulla significativo.
4.- Il terzo motivo di ricorso muove dal rilievo che la Corte di Appello, “nel ritenere esclusa qualsiasi forma di responsabilita’ della (OMISSIS) in relazione alle operazione di prelievo” poste in essere da (OMISSIS) sul conto intestato alla defunta (OMISSIS), “e’ incorsa in una interpretazione censurabile dell’insieme delle norme sostanziali che sovraintendono la rappresentanza”. Sulla base di tale affermazione il motivo si addentra poi in una serie di descrizioni, letture e valutazioni relative ad accadimenti intervenuto nel periodo di tempo che, nei fatti, ha contornato il momento della morte di (OMISSIS).
Poste queste sue caratteristiche, il motivo si manifesta inammissibile perche’ chiede un riesame del fatto, secondo quanto risulta per contro precluso all’esame di questa Corte.
D’altro canto, non sembra inopportuno segnalare in proposito che, secondo quanto dispone la norma dell’articolo 1396 c.c., comma 2, la causa di estinzione della procura, che e’ data dalla morte del rappresentato, non e’ opponibile al terzo che la ha senza colpa ignorata.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 7.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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