Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 29 dicembre 2017, n. 31193. L’impugnazione del garante riguardo al rapporto principale

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FATTI DI CAUSA
1.- (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS)Crifo’ Carlo (OMISSIS)Crifo’ Pierluca (OMISSIS)Dacos Nicole (OMISSIS)Crifo’ Sofia (OMISSIS) (OMISSIS) e (OMISSIS) (in proprio e in veste di unica esercente della potesta’ genitoriale sul minore (OMISSIS)), tutti quali eredi di (OMISSIS), come pure nei confronti della s.p.a. (OMISSIS).
Le ricorrenti eredi (OMISSIS) vengono, in particolare, a sviluppare tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, 3 luglio 2013 n. 3817, che ha riformato la pronuncia emessa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Roma, n. 7088 del 2006.
2.- La pronuncia, resa in esito al giudizio di primo grado, ha accolto la domanda di restituzione proposta dalle eredi (OMISSIS) nei confronti della Banca per avere questa consentito ad (OMISSIS) procuratore generale di (OMISSIS) e suo convivente – di prelevare dal conto corrente intestato a quest’ultima delle somme di danaro pur dopo la morte della sua titolare.
La medesima pronuncia ha altresi’ accolto la domanda di garanzia e manleva che la Banca era venuta a svolgere nei confronti degli eredi (OMISSIS), a seguito di apposita chiamata in causa.
3.- Diversamente ha ritenuto la Corte di Appello, che ha stimato fondato tanto l’appello principale proposto dagli eredi (OMISSIS), quanto quello incidentale presentato dalla Banca.
La Corte territoriale non ha, in specie, ravvisato profili di negligenza nel comportamento tenuto dalla Banca nella fattispecie concreta in discorso e ha quindi escluso ogni sua responsabilita’ restitutoria e/o risarcitoria nei confronti delle eredi (OMISSIS). La stessa pure ha osservato che – “una volta venuta meno la responsabilita’” della Banca – “viene meno anche il presupposto della domanda di manleva (garanzia impropria)”, che quest’ultima aveva dispiegato nei confronti degli eredi (OMISSIS).
4.- Nei confronti del ricorso, presentato dalle eredi (OMISSIS), resistono tanto gli eredi (OMISSIS), quanto la Banca, che hanno depositato distinti controricorsi.
Entrambi i controricorrenti hanno pure depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- I motivi di ricorso vengono a denunziare i vizi qui di seguito richiamati.
Il primo motivo, in specie, lamenta “violazione o falsa applicazione degli articoli 330, 332, 333, 334 e 343 c.p.c. in relazione alla inammissibilita’ dell’appello principale spiegato dagli eredi (OMISSIS) e dell’appello incidentale spiegato dalla (OMISSIS)”.
Il secondo motivo censura, poi, “violazione o falsa applicazione dell’articolo 345 c.p.c. in relazione a documenti depositati in secondo grado dagli appellanti principali eredi (OMISSIS)”.
Il terzo motivo assume, altresi’, “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1189 c.c., comma 2, articolo 1393 c.c., articolo 1398 c.c., articolo 1722 c.c., comma 4 in relazione alle operazioni di prelievo poste in essere dal dante causa degli eredi (OMISSIS) ai danni del libretto di risparmio presso (OMISSIS) intestato alla dante causa delle ricorrenti”.
2.- Il primo motivo di ricorso si sostanzia nel rilevare che l’appello principale, che e’ stato proposto dagli eredi (OMISSIS), e’ inammissibile e che tale, di conseguenza, e’ pure quello incidentale proposto dalla Banca, quale appello incidentale tardivo ex articolo 334 c.p.c., comma 2.
Nella prospettiva assunta dal motivo in esame, l’appello principale risulta inammissibile perche’ – pur proposto da semplici chiamati in garanzia (quali appunto sono gli eredi (OMISSIS)) – riguarda il rapporto principale, come intercorrente in via esclusiva tra le ricorrenti e la Banca, posto che il detto appello si conclude con la domanda di “in via principale di merito, respingere nella loro integralita’ le domande proposte in primo rado dalle attrici nei confronti di (OMISSIS)”. Sostiene in via correlata il ricorso che il chiamato in garanzia impropria non ha facolta’ di interloquire in via autonoma su termini e contenuto del rapporto principale, possedendo solo il “diritto a impugnare il capo di sentenza concernete il rapporto di garanzia improprio”.
Il motivo e’ infondato, essendo errato il presupposto di base su cui lo stesso si fonda; e che appena sopra e’ stato riportato.
Secondo quanto rilevato dalla pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, 4 dicembre 2015, n. 24707, “l’impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell’accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, e’ idonea ad investire il giudice dell’impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che e’ stato lo stesso garantito a realizzare l’estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale”. “L’eventuale impugnazione del solo garante, diretta alla riforma del capo della sentenza principale relativo all’accertamento dell’obbligo risarcitorio, spiega i suoi effetti anche nei confronti del garantito anche laddove quest’ultimo non abbia proposto appello incidentale sul medesimo capo della sentenza, in ragione del nesso di dipendenza che corre tra domanda principale e domanda di garanzia”.
Nella medesima prospettiva di fondo si veda inoltre, tra le altre, la pronuncia di Cass., 2 dicembre 2014, n. 26154, secondo cui l'”appello principale del garante, che contesti la responsabilita’ del convenuto quale presupposto della garanzia, consente a quest’ultimo di impugnare in via incidentale tardiva… avverso l’accoglimento della pretesa del danneggiato, poiche’, per effetto dell’impugnazione principale, e’ posta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza impugnata”.

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