Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 27 settembre 2017, n. 22589. Solo al fallito tentativo di recupero della genitorialita’ puo’ conseguire la dichiarazione dello stato di adottabilita’

Solo al fallito tentativo di recupero della genitorialita’ puo’ conseguire la dichiarazione dello stato di adottabilita’. L’adozione di un provvedimento di tale natura e’ ammissibile esclusivamente nel caso in cui si accerti una situazione di abbandono non transitoria, rappresentando l’allontanamento dal nucleo familiare d’origine una soluzione di “extrema ratio”, cioe’ adottabile quando ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso.

La rottura dei legami familiari e’ giustificata solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, la cui mancanza comporta che il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia di origine sia lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione). La Corte di Strasburgo ha ritenuto che tale disposizione impone alle autorita’ nazionali, da un lato, di astenersi da ingerenze ingiustificate che compromettano l’armonia familiare, dall’altro, di adottare misure finalizzate a garantire il diritto del genitore al ricongiungimento con il figlio. Il confine tra obblighi positivi e negativi non e’ predeterminato, ma deve essere delineato a seconda del bilanciamento degli interessi da operarsi nel caso di specie, tenendo in preminente considerazione, come imposto dall’articolo 3 della Convenzione di New York dell’89 e confermato da una vasta giurisprudenza, il principio del superiore interesse del minore.

Sentenza 27 settembre 2017, n. 22589
Data udienza 28 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) in qualita’ di genitore del minore (OMISSIS), domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso la p.e.c. (OMISSIS) e il fax (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

avv. (OMISSIS), curatore speciale di (OMISSIS), giusta nomina del T.M. di L’Aquila elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS) (fax (OMISSIS)) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni alla p.e.c. (OMISSIS);

– controricorrente –

e

(OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS); Procuratore Generale presso la Corte di appello di L’Aquila;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2015 della Corte di appello di L’Aquila emessa il 27 gennaio 2015 e depositata il 26 ottobre 2015;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. Ceroni Francesca che ha concluso per la dichiarazione di nullita’ del procedimento o in subordine per l’accoglimento del ricorso.

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale per i minorenni di L’Aquila, con sentenza in data 8 agosto 2014, ha dichiarato lo stato di adottabilita’ del minore (OMISSIS) nato a (OMISSIS) da (OMISSIS) e (OMISSIS) e la decadenza dei genitori dalla responsabilita’ genitoriale, ha affidato il piccolo (OMISSIS) ai Servizi sociali del Comune di Sant’Eusanio del Sangro e disposto il divieto di contatto con i genitori.

procedimento per la dichiarazione di adottabilita’ era stato attivato a seguito di segnalazione di un grave comportamento abbandonico in danno del minore (il minore era stato ritrovato piangente nella carrozzina, nella denotavano uno scorretto uso dei pannolini). Il T.M. nella motivazione ha evidenziato che la consulenza tecnica aveva condotto ad accertare che in entrambi i genitori l’idoneita’ genitoriale e’ completamente carente e non risultano margini di recupero, che i nonni paterni non sono idonei a prendersi cura del nipote, che il clima affettivo della famiglia di origine del padre, caratterizzato da violenza fisica, verbale e psicologica potrebbe mettere a rischio lo sviluppo psicosociale del minore.

2. Contro la decisione del Tribunale minorile hanno interposto separatamente appello (OMISSIS) e (OMISSIS) unitamente ai suoi genitori (OMISSIS) e (OMISSIS). Con entrambi gli appelli e’ stata contestata la consulenza tecnica e si e’ lamentata la mancata predisposizione da parte dei Servizi sociali cui era stato affidato il piccolo (OMISSIS) di qualsiasi intervento finalizzato al recupero della capacita’ genitoriale.

3. La Corte di appello di L’Aquila con sentenza n. 29/2015 ha respinto gli appelli rilevando che sebbene nessun intervento di sostegno alla famiglia era stato disposto dal Tribunale minorile e’ comunque certo che le capacita’ genitoriali del (OMISSIS) e della (OMISSIS) sono deficitarie e una idoneita’ dei nonni paterni a prendersi cura del nipote deve essere esclusa cosi’ come deve essere esclusa l’utilita’ di un intervento finalizzato al recupero della capacita’ genitoriale alla luce del giudizio di irrecuperabilita’ della situazione espresso dal consulente tecnico.

4. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a dieci motivi di impugnazione.

5. L’avv. (OMISSIS) nella sua qualita’ di curatore speciale di (OMISSIS) propone controricorso.

RITENUTO

che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articolo 1 per la riconosciuta mancanza di interventi diretti a consentire il recupero della capacita’ genitoriale nonostante le palesi difficolta’ economiche e psicologiche specialmente della madre colpita dall’evento traumatico del suicidio del padre e dalla forzata separazione dal figlio.

7. Con il secondo motivo si deduce violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 2 per non avere l’autorita’ giudiziaria applicato altri istituti giuridici diversi dal collocamento in comunita’ quali ad esempio l’affidamento familiare.

8. Con il terzo motivo si deduce violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 8 per non avere valutato la causa di forza maggiore che ha impedito la prestazione di una assistenza morale e materiale da parte dei genitori.

9. Con il quarto motivo si deduce violazione della L. n. 184 del 1983, articolo 2 in relazione al prelevamento coattivo del minore dalla casa materna senza predisporre alcun tipo di preavviso e di programmazione finalizzato a garantire diritti delle parti coinvolte e senza alcuna valutazione della necessita’ di un intervento attuato in forma coattiva mediante l’ausilio della forza pubblica.

10.Con il quinto motivo si deduce violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 per illogicita’ e contraddittorieta’ oltre che per mera apparenza della motivazione della legge circa la non reversibilita’ dello stato di abbandono. In particolare la ricorrente lamenta che la motivazione non abbia tenuto in alcun conto la circostanza dell’interruzione pressoche’ completa dei rapporti della madre con il figlio dal momento del prelievo coattivo avvenuto alla tenerissima eta’ di sette mesi cosi’ come non abbia tenuto conto dell’interesse manifestato dalla madre verso il figlio testimoniato dalla partecipazione agli incontri con l’assistente sociale e all’appuntamento settimanale con il figlio.

11.Con il sesto motivo si deduce violazione per omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente rimarca che i Servizi sociali e il T.M. hanno disposto incontri in luogo neutro e con modalita’ restrittive (un’ora alla settimana) e non facilitanti quali la presenza agli incontri anche dell’ex compagno e dei suoi genitori e rileva che a fronte di queste condizioni il giudizio del consulente tecnico secondo cui la madre non riesce ad entrare in contatto con (OMISSIS) e mostra grande difficolta’ ad essere empatica con il proprio figlio era stata oggetto di specifica critica e di richiesta di rinnovazione della C.T.U..

12.Con il settimo motivo si contesta l’omesso esame della reiterata richiesta di collocamento della madre unitamente al figlio in una comunita’.

13.Con l’ottavo motivo si contesta l’omesso esame della reale situazione del minore nei sette mesi precedenti il suo prelievo coattivo attestata anche dalla documentazione fotografica dalla quale emerge la normalita’ della situazione del bambino e la esistenza di una rete sociale e parentale di sostegno costituita anche dalle due zie materne.

14.Con il nono motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, articoli 1, 2 e 8 (come modificata dalla legge n. 149/2001). La ricorrente lamenta che la Corte di appello ha tenuto conto esclusivamente di un fattore socio-economico, di una c.t.u. carente e dell’operato dei servizi sociali che non hanno svolto alcun ruolo proattivo teso a verificare la possibilita’ del reinserimento del minore nella sua famiglia di origine e ritiene che in tal modo siano stati violati i principi ispiratori della L. n. 184 del 1983 che pongono al centro della valutazione giudiziaria la tutela del diritto fondamentale del minore di vivere e crescere nella sua famiglia di origine.

15.Con il decimo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 della C.E.D.U. che tutela la vita privata e familiare dalle ingerenze ingiustificate e sproporzionate del potere pubblico.

16.1 motivi di ricorso meritano di essere trattati congiuntamente, preso atto della connessione logico-giuridica tra essi esistente poiche’ tutti diretti a censurare la decisione della Corte di appello per cio’ che concerne la valutazione relativa alla sussistenza dello stato di adottabilita’ del minore e la mancata adozione di strumenti idonei a garantire una possibilita’ di recupero della genitorialita’.

17. Fonti di matrice sovranazionale e nazionale (L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 1) riconoscono il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, che rappresenta il luogo piu’ idoneo a garantire un armonico sviluppo psico-fisico del bambino. Nell’intento di garantire in maniera effettiva la tutela del suddetto diritto, il legislatore ha previsto, per il caso in cui si manifestino situazioni di difficolta’ e disagio familiare, che siano predisposti interventi di sostegno a favore della famiglia.

18. Come piu’ volte si e’ espressa la giurisprudenza di questa Corte, solo al fallito tentativo di recupero della genitorialita’ puo’ conseguire la dichiarazione dello stato di adottabilita’. L’adozione di un provvedimento di tale natura e’ ammissibile esclusivamente nel caso in cui si accerti una situazione di abbandono non transitoria, rappresentando l’allontanamento dal nucleo familiare d’origine una soluzione di “extrema ratio”, cioe’ adottabile quando ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso (Cass. Civ., 1 sez., 6137/15, Cass. Civ., 1 sez., 23976/2015).

19. Negli stessi termini, del resto, si e’ espressa la Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la quale la rottura dei legami familiari e’ giustificata solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, la cui mancanza comporta che il provvedimento di allontanamento del minore dalla famiglia di origine sia lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione). La Corte di Strasburgo ha ritenuto che tale disposizione impone alle autorita’ nazionali, da un lato, di astenersi da ingerenze ingiustificate che compromettano l’armonia familiare, dall’altro, di adottare misure finalizzate a garantire il diritto del genitore al ricongiungimento con il figlio, (CEDU Zhou c. Italia ricorso n. 33773/11, CEDU Clemen e altri c. Italia ricorso n. 19537/03). Il confine tra obblighi positivi e negativi non e’ predeterminato, ma deve essere delineato a seconda del bilanciamento degli interessi da operarsi nel caso di specie, tenendo in preminente considerazione, come imposto dall’articolo 3 della Convenzione di New York dell’89 e confermato da una vasta giurisprudenza, il principio del superiore interesse del minore.

20. Nel caso di specie, la decisione della Corte territoriale appare in contrasto con la citata giurisprudenza di legittimita’ che ha ricondotto a casi estremi la misura dell’allontanamento del minore dalla famiglia di origine. Il giudice d’appello, pur prendendo atto della mancanza di un doveroso intervento di sostegno o di aiuto disposto dal Tribunale per i Minorenni, si limita ad un mero recepimento del giudizio di irrecuperabilita’ della capacita’ genitoriale espresso dal consulente tecnico in primo grado, omettendo di esprimere alcuna motivazione riguardo al successivo cambiamento della situazione esistenziale della ricorrente e alla sua reiterata ma frustrata disponibilita’ a un percorso di sostegno e recupero della relazione con il figlio. Parimenti l’esclusione della idoneita’ dei nonni a prendersi cura della minore o di fornire un valido sostegno alla ricorrente e’ priva di una specifica e concreta ricognizione delle ragioni a sostegno di un tale assunto.

21. I giudici di merito non hanno valutato inoltre la reale necessita’ e proporzionalita’ di un intervento cosi’ grave e invasivo come quello posto in essere con il prelievo forzato dalla madre del piccolo (OMISSIS) all’eta’ di sette mesi, eta’ fondamentale per favorire l’instaurazione di una forte relazione affettiva del figlio con la madre, che costituisce un elemento essenziale per permettere una serena crescita del minore. Una tale valutazione non puo’ essere infatti basata esclusivamente sull’episodio abbandonico, di cui si e’ resa responsabile la ricorrente e che ha determinato l’intervento della polizia ferroviaria, senza un necessario inquadramento della condotta della madre nel contesto della sua situazione esistenziale del momento e senza che a tale intervento di urgenza sia stata ricollegata quella necessaria predisposizione di misure di verifica e di sostegno alla possibilita’ di recupero della funzione genitoriale.

22. Il ricorso va pertanto accolto al fine di consentire l’esperimento delle misure necessarie a verificare le possibilita’ di recupero della capacita’ genitoriale della ricorrente al fine di sostenere il recupero della relazione madre – figlio e consentire la permanenza del minore nella sua famiglia di origine nel rispetto del principio del suo interesse superiore che giustifica la rescissione del legame genitore – figlio solo come extrema ratio conseguente all’accertamento di una definitiva verifica dell’impossibilita’ del recupero di una adeguata capacita’ genitoriale lesiva per la crescita del minore.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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