Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092. Assegno di divorzio; la morte del coniuge in pendenza di giudizio fa cessare la materia del contendere.

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19. Piu’ di recente si e’ affermata una giurisprudenza di segno opposto che ha rinnovato un filone di pronunce risalenti e conformi. Secondo tale indirizzo va rilevato che l’articolo 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi e che tale evento non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l’effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato (Cass. Civ. 1 sez. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del 27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. civ. sez. 1 n. 661 del 29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990, n. 2944 del 4 aprile 1997).
20. Come e’ noto l’articolo 4, comma 12 della legge 898/1970 prevede che, nel caso in cui il tribunale emetta sentenza non definitiva relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudizio puo’ continuare per la decisione relativa all’an e al quantum dell’assegno. Nel presente giudizio il Tribunale si e’ gia’ pronunciato sullo status dichiarando lo scioglimento del matrimonio e tale pronuncia, come si e’ visto, e’ ormai passata in giudicato. La questione controversa si pone pertanto, nella specie, con specifico riferimento alla possibilita’ di applicare, per estensione, al giudizio relativo alla determinazione dell’assegno lo stesso principio riferibile al giudizio di separazione e divorzio in tema di dichiarazione sullo status e dunque dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande accessorie al divorzio nonostante la sentenza dichiarativa del divorzio sia passata in giudicato prima della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno.
21. Il Collegio, pur valutando le ragioni sottese al primo indirizzo giurisprudenziale menzionato, ritiene di aderire all’indirizzo contrario e prevalente, cui intende dare continuita’, perche’ esso appare piu’ coerente al presupposto indiscusso secondo cui la morte del coniuge, in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimita’ davanti a questa Corte, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere sia sul giudizio relativo allo status che su quello relativo alle domande accessorie. Tale principio legale deve estendersi anche alle domande accessorie che sono “autonomamente” sub judice al momento della morte del coniuge nei cui confronti era stato richiesto l’assegno. Infatti se e’ vero che la pronuncia del divorzio, con sentenza non definitiva, non e’ piu’ tangibile, per effetto del suo passaggio in giudicato, la pendenza del giudizio sulle domande accessorie al momento della morte non puo’ costituire una causa di scissione del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio. Se la pronuncia non definitiva sullo status si legittima nell’ottica di una attribuzione non procrastinabile dello status di divorziato ai fini della riacquisizione della libera determinazione delle scelte personali degli ex coniugi, connessa alla fine dello status derivante dal matrimonio, e in quanto tale status non ha piu’ ragione di perdurare, e’ nello stesso tempo indiscutibile che solo ragioni di complessita’ istruttoria giustificano la pronuncia differita sulle domande accessorie. Tali ragioni se non possono costituire il presupposto per una dilazione ingiustificata sulla pronuncia relativa allo status non possono altresi’ costituire una fonte di deroga al principio per cui l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge e’ personalissimo e non trasmissibile proprio perche’ si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata a uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perche’ puo’ essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce. Cio’ comporta che, per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e, per altro verso, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.
22. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il dibattito giurisprudenziale cui si e’ fatto cenno giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, riconvocatasi in data 3 ottobre 2017, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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