Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092. Assegno di divorzio; la morte del coniuge in pendenza di giudizio fa cessare la materia del contendere.

Assegno di divorzio; la morte del coniuge in pendenza di giudizio fa cessare la materia del contendere. Cio’ comporta che, per un verso, deve ritenersi improseguibile, nei confronti degli eredi del coniuge, l’azione intrapresa per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile, e, per altro verso, comporta che gli eredi del coniuge obbligato non possono subentrare nella sua posizione processuale al fine di far accertare la insussistenza del suo obbligo di contribuire al mantenimento e di ottenere la restituzione delle somme versate sulla base di provvedimenti interinali o non definitivi.

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 4092
Data udienza 10 febbraio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al processo al fax n. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) (fax n. (OMISSIS)), presso lo studio delle avvocate (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1407/14 della Corte di appello di Roma, emessa il 5 febbraio 2014 e depositata il 3 marzo 2014, n. R.G. 6582/11;
Rilevato che all’udienza del 10 febbraio 2017 il Procuratore Generale cons. Dott. Francesca Ceroni ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ per sopravvenuta carenza di interesse;
Udita la relazione in camera di consiglio del cons. Dott. Giacinto Bisogni.
FATTO
Rilevato che:
1. Con ricorso depositato, presso il Tribunale di Latina, il (OMISSIS) (OMISSIS), detto (OMISSIS), ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, contratto nel (OMISSIS), con (OMISSIS).
2. Il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva del 30 agosto 1999, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio. La decisione e’ stata impugnata dalla (OMISSIS) e il giudizio sulle altre domande e’ rimasto sospeso sino al passaggio in giudicato della dichiarazione di scioglimento del matrimonio conseguente alla decisione della Corte di Cassazione del 5 agosto 2003.
3. Con sentenza definitiva, depositata in data 18 luglio 2011, il Tribunale di Latina ha stabilito la corresponsione di un assegno annuo, a favore della (OMISSIS), di 75.000 Euro, ritenendo invece cessato l’obbligo di mantenimento nei confronti dei figli.
4. Ha proposto appello il (OMISSIS) il quale si e’ lamentato del fatto che il Giudice di prime cure, nella determinazione dell’importo dell’assegno divorzile, non avesse preso in considerazione circostanze quali l’esistenza di un nuovo nucleo familiare, composto anche da tre figli minorenni, il decremento della redditivita’ della sua attivita’ artistica di musicista e i suoi problemi di salute.
5. La (OMISSIS) ha proposto appello incidentale chiedendo la rideterminazione in aumento dell’assegno divorzile e il ripristino del mantenimento a favore dei figli facendo rilevare che solo il figlio (OMISSIS) aveva raggiunto l’indipendenza economica nel gennaio 2002 mentre era rimasta la condizione di dipendenza della figlia.
6. Con sentenza depositata in data 3 marzo 2014 la Corte d’Appello di Roma ha respinto entrambi gli appelli, ha confermato l’importo dell’assegno divorzile annuo in 75.000 Euro e la sua decorrenza a far data dalla decisione di primo grado (18 luglio 2011), rilevando che, pur avendo il (OMISSIS) provato una riduzione dei proventi della sua attivita’ artistica, aveva nello stesso tempo intrapreso una nuova attivita’ imprenditoriale, consistente nell’apertura di un resort turistico, e dato vita, nel 2010, alla societa’ (OMISSIS), destinata allo svolgimento di tale attivita’, oltre ad aver goduto ed essere titolare di un consistente patrimonio immobiliare.
7. Ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS) affidandosi a tre motivi di ricorso.

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