Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 7 settembre 2017, n. 20887. Controversia avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito e prova dell’entità della pretesa

In una controversia avente ad oggetto l’accertamento negativo del credito, non occorre la prova dell’entità della pretesa, se la stessa non è contestata.

 

Ordinanza 7 settembre 2017, n. 20887
Data udienza 24 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14421/2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Simeri Crichi;

– intimato –

avverso la sentenza n. 440/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 19.4.2011, la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la decisione, con la quale il Tribunale di quella Citta’, giudicando su due giudizi riuniti, aveva rigettato la domanda di accertamento negativo proposta da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Simeri Crichi, relativa a crediti per la fornitura d’acqua negli anni 1988-1990. La Corte ha, in particolare, rilevato che la mancata produzione in appello delle richieste di pagamento non consentiva di valutarne la fondatezza. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il (OMISSIS) con cinque motivi, illustrati da memoria. L’intimato non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Col primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione del principio di non contestazione, per non avere il giudice d’appello considerato che l’ammontare della pretesa per i consumi d’acqua per ciascuno dei tre anni oggetto di domanda non era stata contestata dal Comune, ed anzi era stata assentita ex adverso negli scritti difensivi, talche’ la Corte d’Appello poteva decidere nel merito della controversia e non limitarsi a prendere atto della mancata produzione delle richieste di pagamento del Comune.

3. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 2697 c.c., per essergli stato addossato un onere probatorio che incombeva all’Amministrazione creditrice, avendo egli affermato che il Comune non aveva proceduto alle misurazioni del consumo dell’acqua, e, per le annualita’ 1988 e 1990, non aveva, neppure, indicato l’acqua che sarebbe stata consumata.

3. Col terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in cui e’ incorsa la Corte d’Appello nel non esaminare la notifica del pagamento del canone acqua del 1989, oltre che il Delib. n. 3 della Giunta, contenuti nel fascicolo di parte del Comune di Simeri, ed il cui esame avrebbe consentito di determinate l’esatta entita’ della pretesa creditoria ed il consumo, per il medesimo anno 1989.

4. Col quarto motivo, si deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c., il vizio di motivazione e la violazione dell’articolo 2948 c.c., n. 4, per non esser stata valutata l’eccezione di prescrizione proposta in riferimento all’annualita’ 1988, richiesta, per la prima volta, l’11.7.1994, come dedotto con la citazione introduttiva e confermato in seno alla comparsa di costituzione e nella comparsa conclusionale avversarie.

5. Col quinto motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame di documenti decisivi e delle richieste istruttorie. In relazione ai primi, il ricorrente deduce che, dal riepilogo annuale dell’acqua erogata nel periodo di riferimento e dal regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile, emergeva che i consumi erano meramente indicativi (riportando esattamente gli stessi mc 124.416, pari alla meta’ dell’intero territorio comunale) ed inoltre che erano state riscontrate irregolarita’ nel funzionamento del contatore, tanto che nel 1992 era stato sostituito ed aveva registrato consumi di appena mc. 4.640. In relazione alle seconde, il ricorrente afferma che, in sede d’appello, aveva dedotto interrogatorio formale su tali circostanze ed in via gradata, prova testimoniale, oltre che CTU, e su tali istanze istruttorie la Corte aveva immotivatamente taciuto.

6. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, vanno accolti nei seguenti termini. La Corte territoriale ha ritenuto di non poter decidere sulle censure dell’appellante sul rilievo della mancata produzione delle richieste di pagamento, che non consentiva di conoscere l’esatto contenuto della pretesa creditoria. Ma, con tale perentoria affermazione, la Corte territoriale, anzitutto, non ha considerato che, per effetto delle difese svolte in prime cure dal Comune, diligentemente trascritte per autosufficienza e riportate pure nella narrativa della sentenza, sia l’ammontare della richiesta per la somministrazione dell’acqua che gli anni di riferimento non erano stati contestati, sicche’ tali dati dovevano ritenersi acquisiti in giudizio, irrilevante essendo che l’Ente non si fosse costituito in appello. Inoltre, la Corte non ha compreso che dalle richieste di pagamento e dagli elementi in tesi ivi contenuti poteva semmai desumersi l’esistenza dei crediti e non gia’ la loro inesistenza, che costituiva, appunto, l’oggetto del thema decidendum delle azioni proposte dal (OMISSIS).

7. Pertanto, se la statuizione sul merito della controversia non era affatto preclusa e doveva essere resa, appare lampante anche l’insufficienza della motivazione relativamente alle prove dedotte, laddove la mancata valutazione della prescrizione del credito relativo alla somministrazione dell’annualita’ 1988 risulta priva di giustificazione alcuna.

8. La sentenza va, in conclusione, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvedera’,

anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

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