Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla L.Fall., articolo 161, comma 6, e’ sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore”, attesa “la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice”. Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva puo’ essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della societa’, le formalita’ prescritte dalla L.Fall., articolo 152, devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.
Ordinanza 4 settembre 2017, n. 20725
Data udienza 21 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) e (OMISSIS) srl, rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento (OMISSIS) srl, domiciliato in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende con l’avv. prof. (OMISSIS), come da mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 114/2013 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 27 settembre 2013.
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Nappi Aniello.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) e (OMISSIS) srl impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Napoli che ne ha rigettato il reclamo proposto avverso la dichiarazione di fallimento della societa’, pronunciata in conseguenza della dichiarazione di inammissibilita’ di una domanda di concordato preventivo con riserva presentata senza previa deliberazione a norma della L.Fall. articolo 152, del pur unico amministratore.
Propongono tre motivi d’impugnazione, cui resiste con controricorso il fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto necessaria la previa delibera degli amministratori della societa’ di capitali gia’ al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva, anziche’ solo al momento della presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui alla L.Fall., articolo 161, commi 2 e 3. Rilevano come per invalidare l’interpretazione posta a fondamento della decisione impugnata risulti decisivo il testo della L.Fall., articolo 152, comma 2, che richiede la deliberazione degli amministratori delle societa’ di capitali per “la proposta e le condizioni del concordato”.
Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilita’, anche alla delibera L.Fall., ex articolo 152, della L.Fall., articolo 162, comma 1, nella parte in cui prevede che il tribunale puo’ concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Con il terzo motivo infine i ricorrenti lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente escluso l’applicabilita’ dell’articolo 182 c.p.c., comma 2, laddove prevede che il giudice assegni un termine alla parte per sanare eventuali difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione.
2. Il primo motivo del ricorso e’ fondato e assorbente.
Sulla questione posta dal primo motivo si riscontra in realta’ un contrasto sia in dottrina sia nella giurisprudenza di merito.
Si discute se il rispetto delle formalita’ previste dalla L.Fall., articolo 152, (assunzione della decisione da parte dell’organo competente, verbalizzazione notarile e pubblicita’) sia necessario anche ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva. E come si e’ rilevato in dottrina, le risposte astrattamente possibili sono quattro: a) le formalita’ devono essere rispettate solo al momento della presentazione della domanda “con riserva”; b) le formalita’ devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta; c) le formalita’ sono richieste in entrambi i momenti; d) le formalita’ sono richieste in uno dei due momenti e, quindi, al momento della presentazione della domanda “con riserva” o al momento del suo successivo completamento.
Tuttavia, secondo una recente decisione di questa corte, “ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui alla L.Fall., articolo 161, comma 6, e’ sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore”, attesa “la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva, e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice” (Cass., sez. 1, 12/1/2017, n. 598).
Ne consegue che, se la domanda di concordato con riserva puo’ essere sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura rilasciata dal legale rappresentante della societa’, le formalita’ prescritte dalla L.Fall., articolo 152, devono essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta.
L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo e il terzo.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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