Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 20 settembre 2017, n. 21829. Liquidazione degli onorari, Decreto ministeriale 127 del 2004 nel caso in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralita’ di cause

Il D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, stabilisce (per cio’ che in questa sede interessa) che “qualora in una causa l’avvocato assista e difenda piu’ persone, aventi la stessa posizione processuale, l’onorario unico puo’ essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%…” e, piu’ avanti, che “la stessa disposizione trova applicazione, ove piu’ cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione…”.

Non v’e’ dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinche’ l’onorario possa essere aumentato in misura percentuale, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, e’ che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a piu’ processi che, benche’ separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti.

Nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralita’ di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non puo’ che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento; ne’, in tal caso, l’onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) puo’ essere determinato nella misura del 20% di quello gia’ liquidato per la prima di esse che sia stata definita (o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto ad emettere il primo provvedimento di liquidazione): il chiarissimo tenore testuale del secondo periodo della disposizione (dal quale si ricava, a contrario, che la stessa non puo’ trovare applicazione prima della riunione) esclude infatti che la sua operativita’ possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all’ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta.

L’art. 5, comma 4, delle tariffe approvate con D.M. n. 392 del 1990, prevedeva la possibilita’ di liquidare un unico onorario nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralita’ di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un provvedimento formale di riunione, e che tale previsione non e’ piu’ contenuta ne’ nelle tariffe approvate col D.M. n. 127 del 2004, ne’ in quelle precedenti, approvate col D.M. n. 585 del 1994, che hanno significativamente introdotto la regola opposta

 

Ordinanza 20 settembre 2017, n. 21829
Data udienza 27 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12583/2012 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio Studio, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 11/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2017 dal Cons. Dott. MAGDA CRISTIANO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Roma, con decreto dell’11.4.012, ha respinto il reclamo proposto dall’avv. (OMISSIS) contro il decreto con il quale il giudice delegato al Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. aveva liquidato gli onorari dovutigli quale difensore della procedura concorsuale, nel procedimento L. Fall., ex art. 26, promosso da (OMISSIS) s.p.a., nella misura del 20% di quelli gia’ riconosciutigli per le difese svolte in un altro, analogo procedimento ex art. 26 cit., promosso da (OMISSIS) s.p.a..

Il tribunale ha rilevato che i due reclami erano stati proposti dalle banche creditrici contro il medesimo provvedimento del G.D. e presentavano le medesime questioni di fatto e di diritto, tanto da aver consentito al legale nominato di depositare due distinte memorie difensive aventi contenuto sostanzialmente identico. Ha pertanto ritenuto che, benche’ i procedimenti, chiamati alla medesima udienza, non fossero stati formalmente riuniti in quanto le reclamanti avevano rinunciato alle impugnazioni, il G.D. avesse correttamente fatto applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, che, nell’ipotesi in cui l’avvocato difenda piu’ parti in un unico processo, o in quella di riunione di cause, prevede che l’onorario sia unico ed aumentato del 20% per ogni parte oltre la prima. Ha inoltre escluso che, secondo quanto richiesto in subordine dal reclamante, la maggiorazione del 20% andasse operata tenuto conto del valore complessivo dei due procedimenti.

Il decreto e’ stato impugnato dall’avv. (OMISSIS) con ricorso straordinario per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Il Fallimento intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

RITENUTO IN DIRITTO

che:

Con il primo motivo, che denuncia violazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, il ricorrente sostiene, che, non essendo mai intervenuta la riunione, gli onorari avrebbero dovuto essergli liquidati in misura piena, tenuto conto del valore della domanda di (OMISSIS) s.p.a.; deduce, in subordine, che il giudice del merito avrebbe dovuto determinare il compenso quantomeno nella misura del 20% del valore cumulato delle due domande.

La prima delle due censure nelle quali si articola il motivo e’ fondata.

Il D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, stabilisce (per cio’ che in questa sede interessa) che “qualora in una causa l’avvocato assista e difenda piu’ persone, aventi la stessa posizione processuale, l’onorario unico puo’ essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20%…” e, piu’ avanti, che “la stessa disposizione trova applicazione, ove piu’ cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione…”.

Non v’e’ dubbio, pertanto, che presupposto necessario affinche’ l’onorario possa essere aumentato in misura percentuale, in ragione del numero delle parti assistite o del numero delle controparti, e’ che vi sia da liquidare un unico compenso, relativo o al medesimo processo o a piu’ processi che, benche’ separatamente introdotti, sono stati successivamente riuniti.

Nel diverso caso, verificatosi nella specie, in cui l’avvocato assista o difenda la stessa parte in una pluralita’ di cause, che, pur se aventi ad oggetto identiche questioni di fatto e di diritto, non siano state riunite, la liquidazione degli onorari, invece, non puo’ che essere effettuata separatamente, in relazione a ciascun procedimento; ne’, in tal caso, l’onorario relativo alla seconda causa (ed a quelle eventualmente successive) puo’ essere determinato nella misura del 20% di quello gia’ liquidato per la prima di esse che sia stata definita (o nella quale il giudice abbia casualmente provveduto ad emettere il primo provvedimento di liquidazione): il chiarissimo tenore testuale del secondo periodo della disposizione (dal quale si ricava, a contrario, che la stessa non puo’ trovare applicazione prima della riunione) esclude infatti che la sua operativita’ possa essere estesa, in via di interpretazione analogica, anche all’ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta.

L’assunto del tribunale trova, peraltro, smentita anche in un argomento di carattere sistematico, atteso che l’art. 5, comma 4, delle tariffe approvate con D.M. n. 392 del 1990, prevedeva la possibilita’ di liquidare un unico onorario nel caso di procedimenti distinti relativi a pluralita’ di parti aventi identica posizione processuale, pur in mancanza di un provvedimento formale di riunione, e che tale previsione non e’ piu’ contenuta ne’ nelle tariffe approvate col D.M. n. 127 del 2004, ne’ in quelle precedenti, approvate col D.M. n. 585 del 1994, che hanno significativamente introdotto la regola opposta (cfr. in motivazione, con riferimento al D.M. n. 585 del 1994, Cass. nn. 26089/05, 17354/02).

Infine, va rilevato che l’errata applicazione del ridetto D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, ad una fattispecie in esso non contemplata ha condotto il tribunale a determinare il valore di entrambi i giudizi sulla scorta di una scelta discrezionale, non consentita in materia, ovvero ad assumere quale onorario base, da maggiorare nella misura del 20%, quello relativo al giudizio di minor valore, solo perche’ liquidato per primo dal giudice delegato.

All’accoglimento della censura sin qui esaminata conseguono la cassazione del provvedimento impugnato ed il rinvio del procedimento al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che si atterra’ al seguente principio di diritto: del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 4, che presuppone la liquidazione di un unico onorario, non puo’ trovare applicazione nel caso in cui l’avvocato difenda la medesima parte contro piu’ parti, ma in processi separatamente introdotti e mai riuniti, ancorche’ aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto.

Il giudice del rinvio liquidera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

Restano assorbite sia la censura illustrata in via subordinata nel primo motivo, sia quella prospettata nel secondo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e dichiara assorbite le ulteriori censure; cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimita’.

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