Il giudice fallimentare, nel valutare la fattibilita’ del piano, necessariamente compie un controllo della idoneita’ della proposta a raggiungere il risultato che si propone.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 20 marzo 2018, n. 6924.

Il giudice fallimentare, nel valutare la fattibilita’ del piano, necessariamente compie un controllo della idoneita’ della proposta a raggiungere il risultato che si propone. Idoneita’ che consiste in una valutazione sia in termini di astratta compatibilita’ della proposta con i parametri di legge di riferimento, che anche nella concreta idoneita’ di quanto rappresentato a raggiungere lo scopo prefissato. Il solo limite che il giudice incontra in siffatto giudizio e’ quello di rispettare i poteri che sono affidati dalla legge ad altri organi della procedura. E nel caso di specie cio’ che e’ vietato al tribunale e’ di sostituirsi ai creditori nella valutazione della convenienza della proposta, che e’ evidentemente una valutazione che spetta solo al titolare del relativo diritto. Cio’ tuttavia non significa che al tribunale sia precluso di dichiarare l’inammissibilita’ della preposta tutte le volte in cui rilevi come la documentazione offerta e le relative attestazioni dei professionisti incaricati siano oggettivamente inidonee a dimostrare la realizzabilita’ di quanto proposta. In tale evenienza, infatti, non si ha alcuna ingerenza del giudice in una valutazione di opportunita’ riservata ai creditori, ma tutto al contrario si palesa proprio quella garanzia di controllo di legittimita’ della procedura, che e’ indiscutibilmente affidata all’organo giudiziario. E’ evidente che il giudice fallimentare ha l’onere di motivare la sua decisione, sicche’ per il tramite della motivazione e’ possibile verificare il rispetto dei suddetti limiti.

Ordinanza 20 marzo 2018, n. 6924
Data udienza 15 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – est. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 03005/2012 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS) S.R.L. e (OMISSIS) S.P.A.

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1.36/2011 pubblicata i7 dicembre 2011;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Soldi Anna Maria, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE avverso la sentenza del (OMISSIS) con cui il locale Tribunale aveva dichiarato il suo fallimento.

2. La Corte di appello ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente applicato i criteri di valutazione dell’ammissibilita’ della proposta di concordato preventivo, respingendola con una valutazione del tutto rispettosa dei limiti imposi dalla L. Fall., articolo 161.

3. Per la cassazione della pronuncia (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ha proposto ricorso affidato a un motivo; gli intimati non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso lamenta “Violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., articoli 160, 161 e 162 nella formulazione applicabile ratione temporis (articolo 360 c.p.c., n. 3)” deducendo che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente e solo parzialmente esaminato la documentazione allegata in atti dalla ricorrente a sostegno della domanda di concordato preventivo e comunque erroneamente qualificato i limiti del controllo giudiziario della proposta di concordato, che consisterebbero nel solo controllo della veridicita’ dei dati offerti ai creditori, i quali sarebbero gli unici arbitri della sua convenienza.

2. Il ricorso va respinto.

Il motivo e’ inammissibile laddove a pag. 22 deduce la sussistenza di documentazione che afferma essere stata depositata; sul punto la censura omette infatti, in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di trascrivere, o quantomeno di indicare con precisione, in quali atti del processo tali documenti troverebbero riscontro, cosi’ da non consentire a questa Corte di verificare l’effettivita’ di quanto dedotto. (cfr. Cass. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012).

Il motivo e’ infondato laddove lamenta una falsa applicazione delle norme che definiscono i limiti del sindacato che il giudice fallimentare deve compiere nel giudizio di omologazione del concordato preventivo. Sul punto la motivazione resa dalla Corte di appello e’ conforme all’insegnamento di questa Corte secondo cui il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimita’ sul giudizio di fattibilita’ della proposta di concordato, non restando questo escluso dall’attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilita’ di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilita’, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, e si attua verificando l’effettiva realizzabilita’ della causa concreta: quest’ultima, per altro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore, da un lato, e all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro (Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013, cui si e’ costantemente adeguata la giurisprudenza successiva: Sez. 1, Sentenza n. 11014 del 09/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 13083 del 27/05/2013, Sez. 1, Sentenza n. 21901 del 25/09/2013). Resta dunque escluso che, come opina la ricorrente, il giudice fallimentare abbia solo un ruolo formale, limitato al mero controllo astratto della regolarita’ della procedura. Al contrario, il giudice fallimentare, nel valutare la fattibilita’ del piano, necessariamente compie un controllo della idoneita’ della proposta a raggiungere il risultato che si propone. Idoneita’ che consiste in una valutazione sia in termini di astratta compatibilita’ della proposta con i parametri di legge di riferimento, che anche nella concreta idoneita’ di quanto rappresentato a raggiungere lo scopo prefissato. Il solo limite che il giudice incontra in siffatto giudizio e’ quello di rispettare i poteri che sono affidati dalla legge ad altri organi della procedura. E nel caso di specie cio’ che e’ vietato al tribunale e’ di sostituirsi ai creditori nella valutazione della convenienza della proposta, che e’ evidentemente una valutazione che spetta solo al titolare del relativo diritto. Cio’ tuttavia non significa che al tribunale sia precluso di dichiarare l’inammissibilita’ della preposta tutte le volte in cui rilevi come la documentazione offerta e le relative attestazioni dei professionisti incaricati siano oggettivamente inidonee a dimostrare la realizzabilita’ di quanto proposta. In tale evenienza, infatti, non si ha alcuna ingerenza del giudice in una valutazione di opportunita’ riservata ai creditori, ma tutto al contrario si palesa proprio quella garanzia di controllo di legittimita’ della procedura, che e’ indiscutibilmente affidata all’organo giudiziario. E’ evidente che il giudice fallimentare ha l’onere di motivare la sua decisione, sicche’ per il tramite della motivazione e’ possibile verificare il rispetto dei suddetti limiti.

Nel caso di specie la sentenza impugnata motiva espressamente (da pag. 4 a pag. 5) sulle concrete ragioni che hanno portato a ritenere che la proposta non fosse fattibile, rilevando carenze essenziali legate all’incompletezza dei dati analizzati, non sanate all’esito dell’apposita richiesta formulata L. Fall., ex articolo 162. Di tali aspetti il ricorso non tratta, limitandosi a considerazioni astratte sull’interpretazione della normativa impugnata e accennando come detto in maniera generica e percio’ inammissibile alla documentazione fornita a supporto dell’istanza.

Ne consegue la sua reiezione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *