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2.2.2. Piu’ di recente, si e’ ribadito che la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale “on line”, di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione “on line” di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l’interesse pubblico alla notizia stessa (Cass., 24/06/2016, n. 13161).
E perfino con riferimento alla conservazione di dati contenuti in registri tenuti da soggetti pubblici (nella specie una Camera di Commercio), istituzionalmente finalizzati a consentire l’accesso della collettivita’ a fatti e vicende concernenti gli operatori economici, questa Corte ha, da ultimo, precisato – alla stregua di quanto chiarito, al riguardo dalla decisione della Corte di Giustizia, 9/3/2017, C- 398, Manni – che, in tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 8 della CEDU nonche’ degli articoli 7 e 8 della cd. “Carta di Nizza”, l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed e’ legittima la loro conservazione. Ma cio’ esclusivamente allorquando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societa’ democratica, e’ necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle liberta’ altrui (Cass., 09/08/2017, n. 19761).
3. Da tale quadro normativo – desumibile da un reticolo di norme nazionali (articolo 2 Cost., articolo 10 c.c., L. n. 633 del 1941, articolo 97) ed Europee (articoli 8 e 10, comma 2 CEDU, articoli 7 e 8 della Carta di Nizza – e giurisprudenziale di riferimento deve, pertanto, inferirsi che il diritto fondamentale all’oblio puo’ subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti: 1) il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico; 2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle liberta’ altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine; 3) l’elevato grado di notorieta’ del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realta’ economica o politica del Paese; 4) le modalita’ impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poiche’ attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalita’ non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, si’ da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione; 5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.
In assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non puo’ che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all’oblio, come configurato dalle disposizioni normative e dai principi giurisprudenziali suesposti.
4. Tutto cio’ premesso, e’ del tutto evidente che i suindicati parametri – in presenza dei quali soltanto puo’ legittimamente affermarsi la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all’oblio devono ritenersi senz’altro assenti nel caso di specie.
4.1. A tal riguardo, deve anzitutto rilevarsi che l’esclusione della dedotta violazione del diritto all’oblio e’ stata operata, dalla Corte territoriale, esclusivamente sulla base della laconica affermazione circa la “dimensione pubblica attuale del personaggio (OMISSIS), famoso cantante italiano non soltanto in passato, ma anche nel presente”. Il giudice di appello ha, pertanto, ancorato la legittimita’ della diffusione delle immagini in discussione – dopo cinque anni dalla loro registrazione – unicamente all’affermata fama attuale del (OMISSIS) come cantante, che renderebbe, di per se’ sola, di interesse pubblico la diffusione di tali immagini, a prescindere dal loro contenuto e dalle modalita’ della loro diffusione.
E’ di tutta evidenza, pertanto, che la Corte di merito – nella sommaria valutazione operata al riguardo – non ha fatto in alcun modo applicazione dei principi e delle norme di diritto interno ed internazionale succitati, posti a presidio del diritto del singolo a che fatti o vicende – anche spiacevoli o addirittura diffamanti – che lo avevano riguardato in passato, non vengano sottoposti nuovamente, a distanza di tempo, all’attenzione del pubblico, in mancanza di un interesse apprezzabile ed attuale.
4.2. Sotto tale profilo, e’ palese la notevole distanza che separa il caso concreto dalle vicende (fondate su fatti criminali, su interessi economici o politici preminenti, o sulla salvaguardia dell’ordine pubblico o della sicurezza delle persone) oggetto delle decisioni giurisdizionali suindicate, nelle quali l’interesse pubblico a conoscere i fatti – anche a distanza di molto tempo – e’ immanente nella preminente rilevanza del personaggio e/o degli accadimenti che lo riguardano, e come tale si protrae nel tempo, o si riaccende quando un evento – anche a distanza di anni – rende di viva attualita’ quei fatti risalenti. Nel caso di specie e’, per contro, evidente che l’episodio del diniego, seppure espresso in forma perentoria e poco cortese, di un’intervista da parte del cantante (OMISSIS) – personaggio certamente molto noto a quella specifica parte di pubblico che lo segue e lo ammira, ma di certo non investito di un ruolo primario nella vita pubblica nazionale – riproposto in televisione a distanza di cinque anni, costituisce un fatto del tutto inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse, e – men che mai – risponde a quelle ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, o di interesse scientifico o didattico, che sole possono giustificare una nuova diffusione della vicenda da parte di una trasmissione televisiva.
E’, in realta’, innegabile che la reiterata messa in onda delle immagini televisive concernenti l’episodio in questione ha avuto come finalita’ unica di consentire l’inserimento del cantante nella trasmissione “(OMISSIS)”, allo scopo di renderlo inconsapevole partecipante ad una classifica dei personaggi “piu’ antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo”, inventata dalla stessa trasmissione, consentendo, in tal modo, il soddisfacimento di un interesse esclusivamente divulgativo, per finalita’ commerciali e di audience del gestore televisivo.
4.3. Ma vi e’ di piu’. I commenti posti a corredo delle immagini registrate ben cinque anni prima – non rispondono a quei criteri di continenza espressiva, scevra da “allusioni o considerazioni personali”, che – secondo la giurisprudenza Europea (Corte EDU, 19/10/2017 cit.) – valgono a porre in luce l’emersione, a distanza di anni, di un nuovo interesse pubblico obiettivo a conoscere una determinata vicenda del passato, senza finalita’ di denigrazione personale, al cospetto del quale il diritto dell’oblio diviene recessivo.
Nel caso concreto, invero, i commenti dell’inviato – posti in correlazione con l’inserimento, non autorizzato, del (OMISSIS) nell’impropria classifica suindicata- sono, per contro, surrettiziamente diretti a far apparire il cantante, in assenza di ulteriori e comprovati elementi obiettivi di riscontro, come una persona costantemente scortese ed antipatica e, per di piu’, ormai sul viale del tramonto, posto che le “luci della ribalta”, ormai da tempo, “non lo illuminano piu'”. Il pregiudizio all’identita’ personale dell’artista, scaturente da siffatta palese violazione del diritto all’oblio, risulta del tutto evidente.
5. Ne’ puo’ condividersi l’assunto del giudice di appello, secondo il quale la lesivita’ dei suddetti commenti audio alle immagini sarebbe, nella specie, discriminata dal legittimo esercizio del diritto di satira.
5.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, la satira costituisce una modalita’ corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicche’, diversamente dalla cronaca, e’ sottratta all’obbligo di riferire esclusivamente fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalita’ delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purche’ siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira, e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato (Cass., 17/09/2013, n. 21235; Cass., 28/11/2008, n. 28411).
5.2. Ebbene, nel caso di specie, va – per intanto – esclusa la sussistenza di uno dei connotati tipici della satira, costituito dall’espressione di una critica in forma paradossale, surreale ed iperbolica, ma va altresi’ radicalmente escluso che i commenti in questione – sebbene si riferissero un fatto vero – fossero finalizzati ad una denuncia sociale o politica, o ad un ragionato dissenso dall’opinione o dal comportamento altrui, tali da legittimare l’uso anche di espressioni fortemente critiche, o addirittura lesive dell’altrui reputazione. Nel caso concreto, infatti, i commenti in parola – tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall’episodio rappresentato, che mette fuori gioco l’esistenza di una critica spontanea ed immediata ad un comportamento ritenuto poco urbano e cortese del (OMISSIS) – sono chiaramente diretti ad una mera ed ingiustificata denigrazione dell’artista, fatto apparire come una persona costantemente scorbutica ed antipatica, e per di piu’, ormai da tempo, al termine della propria carriera.
Il tutto senza supportare in alcun modo – mediante un diligente lavoro di ricerca, effettuato sulla base di fonti “affidabili e verosimili” (Corte EDU, 19/10/2017, cit.) – la diffusione dell’immagine e del commento con informazioni tali da consentire di stabilire che non si fosse trattato di un episodico disappunto espresso dal cantante alla vista della troupe televisiva, al termine di una cena privata, e che effettivamente il (OMISSIS) fosse un cantante, ormai da anni, in declino.
6. L’accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso – assorbiti gli altri (diffusione dell’immagine senza autorizzazione, violazione del principio di essenzialita’ dell’informazione e di rispetto della privacy, illegittimo utilizzo dell’immagine a fini commerciali) – comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovra’ procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresi’, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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