Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 20 marzo 2018, n. 6919. La satira costituisce una modalita’ corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicche’, diversamente dalla cronaca, e’ sottratta all’obbligo di riferire esclusivamente fatti veri

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L’unica eccezione a tale affermata prevalenza dei diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente del diritto all’oblio, e’ stata ravvisata dalla Corte nella sola ipotesi in cui “risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali e’ giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtu’ dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi” (Corte Giustizia, 13/05/2014, C131/12, Google Spain).
2.1.2. In una piu’ recente pronuncia, la Corte EDU – con riferimento ad una vicenda nella quale un cittadino tedesco, che rivestiva una posizione politica ed imprenditoriale di grande rilievo in Germania, aveva chiesto la cancellazione dal Web dei dati informativi relativi ad un episodio di collusione con la criminalita’ russa risalente a diversi anni prima, ripubblicati a distanza di diversi anni dalla stampa – ha ritenuto che l’interesse del pubblico all’informazione prevalesse su quello del singolo all’oblio, ma sulla base di specifici e tassativi criteri, la cui sussistenza deve essere sempre riscontrata, ai fini di riconoscere siffatta prevalenza.
In primo luogo, deve – per vero – sussistere il contributo dell’articolo ad un “dibattito di interesse pubblico”, in relazione al “grado di notorieta’ del soggetto”; requisito questo ritenuto dalla Corte sussistente nel caso concreto, in quanto – pur trattandosi di una notizia risalente nel tempo – erano emersi nuovi sospetti a carico del medesimo individuo, molto noto al pubblico trattandosi di un uomo di affari molto impegnato anche in politica.
Occorre, poi, avere riguardo alle “modalita’ impiegate per ottenere l’informazione” ed al “contenuto della pubblicazione”, che devono, non soltanto riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla base di “fonti affidabili e verosimili”, ma devono essere altresi’ non eccedenti rispetto allo scopo informativo; e tali sono state ritenute nel caso di specie, avendo la Corte accertato che dette modalita’ erano “prive di (…) insinuazioni o considerazioni personali”, e che il giornale aveva informato l’interessato dell’imminente pubblicazione dell’articolo, per consentirgli di esercitare il suo diritto di replica prima della divulgazione della notizia (Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania).
2.2. La giurisprudenza nazionale si e’, altresi’, espressa in senso sostanzialmente conforme a tali affermazioni delle Corti Europee.
2.2.1. Si e’ – per vero – osservato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali non siano pubblicamente rievocate (cd. diritto all’oblio) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualita’, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza (Cass., 26/06/2013, n. 16111). Pertanto, l’editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole cosi’ a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, e’ tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, senza alcun interesse pubblico pregnante ed attuale, possa essere leso il diritto all’oblio delle persone che vi furono coinvolte (Cass., 05/04/2012, n. 5525).

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