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Il Tribunale romano – constatato che, in quel periodo, l’ente era “ritornato (sia pur in via provvisoria) a esistere giuridicamente” – ha peraltro ritenuto di escludere il credito relativo alla detta attivita’, rilevando che “le forme di conferimento della procura non possono essere surrogate da semplici presunzioni e/o da prove testimoniali in mancanza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata dalla quale risulti con certezza l’attribuzione del potere di rappresentanza processuale” e che l’opponente (OMISSIS) non aveva per l’appunto fornito documentazione di tale genere.
7.- Il motivo sviluppato dal ricorrente contesta la motivazione svolta dal Tribunale, sostanzialmente osservando che l'”accertannento giudiziale in ordine alla sussistenza” della documentazione “relativa al conferimento del mandato all’avv. (OMISSIS) poteva essere effettuato soltanto nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato”. E constatando che “ne’ l’Avvocatura dello Stato, costituitasi nell’interesse dell'(OMISSIS) in l.c.a., ne’ gli altri contro interessati, hanno eccepito alcun vizio attinente alla validita’ della procura, ne’ il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza n. 3539, ha reputato sussistente un simile vizio”.
Ancora assume il motivo che, comunque, la questione attinente alla documentazione relativa alla procura poteva casomai riguardare il “rapporto interno” all’ente, non “certo coinvolgere l’avv. (OMISSIS), in quale, in perfetta buona fede, ha ritenuto di ben difendere in giudizio l’ente, avendo ricevuto la procura alle liti nell’interesse dell’ (OMISSIS) da parte di quel soggetto che ufficialmente risultava in quel momento il Presidente e il legale rappresentante dell’ente, nonche’ a fronte dell’esibizione di una copia della delibera assembleare del 6 luglio 2009 avente ad oggetto il conferimento dell’incarico”.
8.- Il motivo e’ fondato, secondo i termini che seguono.
Posto che, nella specie, il giudizio verte sul diritto al compenso dei (OMISSIS) per attivita’ giudiziale svolta nell’interesse di (OMISSIS), non appare corretto fare riferimento – come procede per contro il Tribunale – alla figura, e alla disciplina legale, della procura alle liti, con le limitazioni anche probatorie che ne conseguono.
In proposito rilevante si manifesta, piuttosto, il conferimento di un apposito mandato difensivo da parte dell’Ente e il diligente svolgimento dello stesso da parte del mandatario incaricato. Sia il primo, che il secondo di tali aspetti, peraltro, non risultano soffrire di particolari limitazione di ordine probatorio. D’altro canto, non risulta contestato che (OMISSIS) abbia effettivamente svolto attivita’ difensiva di (OMISSIS) avanti al Consiglio di Stato; come pure appare pacifico che nessuno ha sollevato eccezioni, o anche solo rilievi e perplessita’, rispetto a tale attivita’.
9. In conclusione, il ricorso va accolto e l’impugnato decreto cassato con rinvio della controversia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e il secondo motivo di ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia la controversia al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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