Sono inefficaci le rimesse alla banca effettuate dalla società poi fallita l’anno prima dell’ammissione all’amministrazione controllata, se l’istituto di credito si è “fidato” delle ottimistiche previsioni contenute nella relazione di accompagnamento, senza usare i suoi canali di informazione che le avrebbero permesso di valutare in modo autonomo e realistico delle aspettative.
Ordinanza 2 novembre 2017, n. 26061
Data udienza 7 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18089/2011 R.G. proposto da:
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.P.A., in persona del curatore p.t. Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dello Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo depositata il 22 giugno 2010;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il curatore del fallimento della (OMISSIS) S.p.a. convenne in giudizio la (OMISSIS) S.p.a., per sentir dichiarare inefficaci, ai sensi del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, articolo 67, comma 2, due rimesse bancarie dell’importo di Lire 124.015.138 e Lire 108.236.453, effettuate dalla societa’ fallita nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura di amministrazione controllata che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento.
Si costitui’ la Banca, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.
1.1. Con sentenza del 28 giugno 2005, il Tribunale di Palermo accolse la domanda, condannando la Banca alla restituzione della somma complessiva di Euro 119.947,93, oltre interessi.
2. L’impugnazione proposta dalla Banca e’ stata accolta dalla Corte di appello di Palermo, che con sentenza del 22 giugno 2010 ha rigettato la domanda.
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