Il  privilegio previsto dall’articolo 2751-bis c.c., n. 5, non e’ applicabile al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 16 aprile 2018, n. 9369.

Il  privilegio previsto dall’articolo 2751-bis c.c., n. 5, per i crediti dell’impresa artigiana e delle societa’ o enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non e’ applicabile al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva

Ordinanza 16 aprile 2018, n. 9369
Data udienza 11 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19944/2013 proposto da:

(OMISSIS), in proprio e quale titolare dell’omonima impresa artigiana, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Curatela del Fallimento (OMISSIS) S.c.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 203/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 12/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2018 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona delSostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto che la Corte rigetti il ricorso.

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame di (OMISSIS) nei confronti della decisione con la quale il tribunale della stessa citta’ aveva ammesso il predetto al passivo del fallimento del (OMISSIS) s.c.a.r.l., in via chirografaria, per un credito maturato a titolo di corrispettivo di un contratto d’opera;

avverso la sentenza, depositata il 12-6-2013, (OMISSIS) ricorre per cassazione articolando due motivi;

la curatela non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

la memoria del ricorrente e’ stata depositata fuori termine, donde non va esaminata;

col primo motivo il ricorrente denunzia la nullita’ della sentenza e del procedimento per violazione dell’articolo 112 c.p.c.;

si sostiene che la corte d’appello sia andata in ultrapetizione con l’escludere il privilegio per l’asserita inapplicabilita’ dell’articolo 2751-bis c.c., n. 5, al contratto d’opera;

il motivo e’ infondato;

il privilegio e’ stato escluso dalla corte territoriale in ragione del titolo posto a base della insinuazione (il contratto d’opera), e qualificare giuridicamente l’azione in base al rapporto giuridico dedotto in giudizio non integra ultrapetizione ove non siano modificati i fatti costitutivi allegati dalla parte istante (cfr. per tutte Cass. n. 1394512; Cass. n. 15925-07); nel caso di specie cio’ non e’ accaduto, visto che lo stesso ricorrente ha sottolineato che il credito derivava “dal mancato parziale pagamento di effettuati lavori di ampliamento del magazzino e sistemazione funzionale dell’immobile di proprieta’ del Consorzio”;

col secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’articolo 2751-bis c.c., n. 5 e dell’articolo 115 c.p.c., sostenendo di aver fornito la prova della natura artigiana della sua impresa attraverso il certificato camerale, l’estratto di conto corrente, le buste paga, le dichiarazioni dei redditi degli anni dal 2003 al 2006 depositate in giudizio; cosicche’ il privilegio avrebbe dovuto essere riconosciuto non ostandovi la fattispecie dell’appalto;

il secondo motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360-bis c.p.c.;

questa Corte ha ripetutamente affermato che il privilegio previsto dall’articolo 2751-bis c.c., n. 5, per i crediti dell’impresa artigiana e delle societa’ o enti cooperativi di produzione e di lavoro, relativamente ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti, non e’ applicabile al credito per compenso di appalto d’opera, neppure in via di interpretazione estensiva (Cass. n. 1739605, Cass. n. 20116-10, Cass. n. 4383-15);

non risultano nell’attuale ricorso dedotti argomenti idonei a un mutamento di giurisprudenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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