Esclusa la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 23 aprile 2018, n. 18048.

Esclusa la sussistenza del reato di omicidio preterintenzionale qualora, alla luce delquadro probatorio, manchi il presupposto della volonta’ di provocare dolore mediante un gioco erotico e la pratica sia diretta solo a provocare piacere sessuale

Sentenza 23 aprile 2018, n. 18048
Data udienza 1 febbraio 2018

REATO – DELITTO – PRETERINTENZIONALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 21/09/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;

Udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. LIGNOLA FERDINANDO che ha concluso per il rigetto.

Uditi il difensore di parte civile, avv. (OMISSIS), che fa proprie le conclusioni del Procuratore Generale ed il difensore dell’imputata, avv. (OMISSIS), che espone alla Corte i motivi di gravame e insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Assise d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Livorno del 13 luglio 2015, ha ridotto la pena inflitta all’imputata (OMISSIS) ad anni 6 di reclusione, ritenuta l’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 2, revocando anche la concessione della provvisionale a tutte le parti civili costituite e riducendo la condanna alle spese per la loro costituzione; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, che ha affermato la responsabilita’ dell’imputata per i reati di cui all’articolo 609-bis c.p., comma 2, n. 1, articolo 609-septies c.p., comma 4, n. 4 e articolo 584 c.p. per aver costretto il marito (OMISSIS), in condizioni di grave alterazione per abuso di sostanze alcoliche, a subire atti sessuali violenti (consistiti nello strizzamento violento dei genitali e nella penetrazione anale mediante un porta-rotoli da cucina in marmo), provocandogli lesioni dalle quali derivava la sua morte. In (OMISSIS).

2. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’imputata tramite il proprio difensore avv. (OMISSIS), deducendo quattro motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo si adduce vizio di inutilizzabilita’ delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputata alla polizia giudiziaria subito dopo il ricovero del marito in ospedale per l’emorragia del retto in corso, emorragia dalla quale derivava poi la morte: da tale inutilizzabilita’ deriverebbe la nullita’ della sentenza su di esse basata. Si evidenzia che tali dichiarazioni, benche’ in ambito valutativo di giudizio abbreviato, devono essere ritenute comunque inutilizzabili provenendo da soggetto che sin dall’inizio doveva essere sentito come indagato e con le garanzie di cui all’articolo 63 c.p.p. poiche’ aveva gia’ rivelato ai medici del pronto soccorso, prima dell’intervento della polizia giudiziaria, cio’ che era successo tra lei e la vittima.

Erronea sarebbe la considerazione della Corte d’Assise d’Appello riferita al fatto che la (OMISSIS) non era ancora da considerarsi indagata per il reato di cui all’articolo 584 c.p., essendosi il decesso verificato soltanto il giorno dopo a quello delle spontanee dichiarazioni, non essendo in dubbio che ella fosse gia’ indiziata quantomeno del reato di lesioni gravi.

2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge per la mancata esclusione delle parti civili in ragione della addotta insussistenza dell’interesse ad agire.

Non vi sarebbe legittimazione alla costituzione di parte civile della sorella e delle nipoti di (OMISSIS) per la mancanza, da tempo, di qualsiasi rapporto di frequentazione o familiarita’ in vita con la vittima, se non conflittuale, sicche’ alcun danno materiale o morale sarebbe per loro derivato dalla sua morte, non essendovi danno esistenziale per mancanza di alterazioni nella quotidianita’ familiare con la vittima. La Corte d’Assise d’Appello ha accolto solo parzialmente la doglianza in tal senso gia’ proposta come motivo d’appello, revocando la concessione della provvisionale alle parti civili e riducendo le spese di giudizio a loro favore.

2.3. Con il terzo motivo si adduce vizio di motivazione avuto riguardo all’eccezione di non spontaneita’ delle dichiarazioni rese dall’imputata, in realta’ indotte dalla polizia giudiziaria che l’aveva condotta in caserma ed evidentemente frutto di domande a lei poste, benche’ non verbalizzate. In proposito la motivazione d’appello appare illogica e scarsamente convincente, cosi’ come non tiene conto del fatto che l’imputata non legge la lingua italiana e non poteva avere certezza di quello che effettivamente stava sottoscrivendo.

2.4. Infine, con un quarto motivo, si lamenta l’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo delreato di cui all’articolo 584 c.p., laddove, invece, la difesa aveva avanzato, in sede di appello, richiesta di riqualificare il fatto come omicidio colposo, sulla cui concreta prospettazione i giudici d’appello non hanno ritenuto di addurre alcuna motivazione specifica.

La motivazione d’appello, anzi, confonde la volonta’ di provocare sofferenze al marito da parte dell’imputata con il dolo di percosse, sul quale la stessa Corte d’Assise d’Appello ritiene vi sia dubbio; dubbio ancor piu’ plausibile in una fattispecie come quella in esame in cui il rapporto tra i due coniugi era solito svolgersi con pratiche sessuali in cui il provocarsi dolore rappresentava una modalita’ consueta di “gioco erotico”, in atto anche la notte della condotta di reato, quando la stessa vittima era stata consenziente alla pratica sessuale che poi le aveva provocato le lesioni mortali.

La morte del (OMISSIS) e’ discesa, inoltre, dal rifiuto di questi di recarsi immediatamente in ospedale per sottoporsi alle cure necessarie, che, secondo la stessa prospettazione dei consulenti di parte del pubblico ministero e della difesa, avrebbe avuto buone probabilita’ di essere evitata con interventi chirurgici tempestivi prima dell’insorgere di complicanze funzionali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

2. Il primo ed il terzo motivo possono essere trattati insieme, poiche’ riferiti entrambi alla utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese ex articolo 350 c.p.p., comma 7, dall’imputata.

Priva di pregio e’ la tesi difensiva che propone un epilogo di nullita’ della sentenza impugnata, che deriverebbe dalla ritenuta utilizzabilita’ da parte del giudice d’appello delle dichiarazioni spontanee rese senza le garanzie dell’articolo 63 c.p. dalla ricorrente, la quale doveva essere sentita, in quel contesto, in qualita’ di indagata, in ragione del suo ruolo, gia’ evidente, di autrice delle gravi lesioni che avevano provocato la morte del marito.

Ed infatti, anche a voler ritenere che le dichiarazioni rese dalla (OMISSIS) siano inutilizzabili in ogni caso, compreso quello del giudizio abbreviato, perche’ provenienti da soggetto che sin dall’inizio doveva essere sentito come indagato e con le garanzie di cui all’articolo 63 c.p.p., costituisce principio tradizionalmente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui la violazione delle regole che attengono all’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese nel procedimento non produce effetti di nullita’ sulla sentenza la cui motivazione si fonda anche su altre risultanze probatorie (cfr. Sez. 1, n. 2189 del 15/11/1977, Spada, Rv. 138092, rispetto a fattispecie riferita alla violazione dell’articolo 348 c.p.p. del vecchio codice di rito), dovendosi, invece, verificare l’efficacia determinante sulla decisione della fonte di prova inutilizzabile (cfr. analoga affermazione, molto piu’ recente, svolta in tema di misure cautelari da Sez. 4, n. 18232 del 12/4/2016, Maddaferri, Rv. 266644; Sez. 6, n. 33300 del 13/7/2001, Calcagno, Rv. 220733; vedi anche Sez. 5, n. 736 del 12/2/1999, Rubino, Rv. 212882). Nel caso di specie, il giudice d’appello non ha valutato quali prove utili soltanto le dichiarazioni rese dall’imputata alla polizia giudiziaria spontaneamente, subito dopo la morte del marito seguita alla condotta dalla stessa posta in essere ed all’inutile ricovero in ospedale della vittima.

Invero, la sentenza impugnata ha sottolineato che il nucleo essenziale della ricostruzione dei fatti svolta dalla ricorrente e’ stato ribadito nell’interrogatorio reso dinanzi al pubblico ministero, il cui contenuto dichiarativo e’ stato ampiamente valutato dalla Corte d’Appello di Firenze, cosi’ come le circostanze di fatto emerse dalle attivita’ di indagine svolte dalla polizia giudiziaria subito dopo il ricovero del (OMISSIS), il referto medico e le ulteriori dichiarazioni in atti, anche del personale sanitario, nonche’, infine, le consulenze tecniche disposte sulla vittima per accertare le cause del decesso.

Peraltro, da un punto di vista generale, deve ricordarsi che l’inutilizzabilita’ e la nullita’, pur costituendo due fenomeni molto diversi di patologie afferenti agli atti delprocedimento, se attinenti ad una prova, non comportano, in ogni caso, alcun automatismo di annullamento della sentenza che tale prova viziata abbia tenuto presente nella propria motivazione, dovendo, invece, quest’ultima essere verificata, nella sua tenuta, secondo un test di “resistenza” della sua logicita’ e coerenza nel sostenere la decisione, test da ritenersi superato se, espungendone il valore probatorio, la motivazione rimanga egualmente idonea a fondare il convincimento di colpevolezza al di la’ di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, anche senza le dichiarazioni spontanee che la difesa ritiene inutilizzabili, le quali sono prive – come detto – di valore determinante nella decisione, risponde perfettamente ai necessari canoni di chiarezza, coerenza e logico sviluppo del ragionamento in fatto ed in diritto che hanno consentito ai giudici di secondo grado di decidere per l’infondatezza dell’appello e confermare la colpevolezza dell’imputata sia per il reato di violenza sessuale che per quello di omicidio preterintenzionale.

Del resto, anche a voler esaminare la censura quale vizio di motivazione, il Collegio ribadisce l’orientamento, confermato nuovamente in tempi recenti, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una criticita’ su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non puo’ comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla completezza e sulla globalita’ del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, M, Rv. 271227; conformi Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723).

Se queste sono le corrette linee di ragionamento sulla base delle quali il Collegio intende condurre l’analisi delle eccezioni difensive, queste ultime devono ritenersi infondate, poiche’ risultano irrilevanti, per i motivi gia’ esposti, non soltanto la questione circa l’utilizzabilita’ o meno delle dichiarazioni spontanee rese dalla ricorrente perche’ assunte in violazione dell’articolo 63 c.p.p., ma anche la doglianza riferita alla mancanza del requisito di spontaneita’ di esse.

Tuttavia, in ogni caso, anche a volerle analizzare nel merito, le eccezioni poste risultano di per se’ infondate.

Al riguardo deve premettersi che, sul tema della utilizzabilita’ nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni rese dall’indagato come persona informata sui fatti, rimane valido il canone di ragionamento fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16 del 21/6/2000, Tammaro, Rv. 216246.

In tale pronuncia, la Corte ha posto la distinzione tra inutilizzabilita’ fisiologica e ínutilizzabilita’ patologica della prova, avuto riguardo al giudizio abbreviato, che costituisce un procedimento “a prova contratta”, alla cui base e’ identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la “regiudicanda” sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine gia’ acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, cosi’ consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del “dibattimento”.

Tale negozio processuale di tipo abdicativo puo’ avere ad oggetto esclusivamente i poteri che rientrano nella sfera di disponibilita’ degli interessati, ma resta privo di negativa incidenza sul potere-dovere del giudice di essere, anche in quel giudizio speciale, garante della legalita’ del procedimento probatorio.

Ne consegue che, nel giudizio abbreviato, non rilevano ne’ l’inutilizzabilita’ cosiddetta fisiologica della prova (cioe’ quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, in virtu’ dei quali il giudice non puo’ utilizzare prove, pure assunte “secundum legem”, ma diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento secondo l’articolo 526 c.p.p., con i correlati divieti di lettura di cui all’articolo 514 c.p.p.), in quanto in tal caso il vizio-sanzione dell’atto probatorio e’ neutralizzato dalla scelta negoziale delle parti, di tipo abdicativo, ne’ le ipotesi di inutilizzabilita’ “relativa” stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale. Va, invece, attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell’inutilizzabilita’ cosiddetta “patologica”, inerente, cioe’, agli atti probatori assunti “contra legem”, la cui utilizzazione e’ vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare, nonche’ le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito.

Alla luce di tale ricostruzione dogmatica, non c’e’ dubbio che per le dichiarazioni contra se opera una regola di inutilizzabilita’ assoluta anche nel giudizio abbreviato, se assunte senza garanzie da chi doveva essere sentito sin da quel momento come indagato, dovendosi dare prevalenza al principio fondamentale di civilta’ giuridica adottato dal nostro ordinamento e sintetizzato nel brocardo nemo tenetur se detegere.

E’ stato, infatti, condivisibilmente affermato che l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni rese da chi sin dall’inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato e’ rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, pur se e’ stato disposto il giudizio abbreviato (Sez. 2, n. 34512 del 29/4/2009, Fornaro, Rv. 245226).

Cio’ perche’ la natura e rilevanza dei diritti che tutela la norma di cui all’articolo 63 c.p.p. sono tali da non tollerare di poter essere oggetto della negoziazione abdicativa nella quale si concreta la scelta del rito abbreviato, che possiede efficacia sanante solo rispetto alle inutilizzabilita’ fisiologiche, ma non comporta l’eliminazione delle illegalita’ intrinseche della prova per la violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti.

Il principio e’ coerente con le affermazioni della giurisprudenza di legittimita’ maggioritaria secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, anche se sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all’articolo 63 c.p.p., comma 1, (Sez. 2, ord. n. 30965 del14/7/2016, Di Giacomo, Rv. 267571; Sez. 5, n. 43508 del28/5/2014, Barba, Rv. 261078; Sez. 2, n. 283 del1/10/2013, dep. 2014, Palminio, Rv. 258105).

Tuttavia, tali affermazioni di principio subiscono una rilevante eccezione proprio nell’ipotesi di dichiarazioni spontanee rese ai sensi dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, in relazione alle quali la giurisprudenza maggioritaria indica, invece, l’utilizzabilita’ nel rito abbreviato.

Sez. 5, n. 13917 del 16/2/2017, Pernicola, Rv. 269598 ha di recente affermato, infatti, che, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili a fini di prova le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, perche’ l’articolo 350 c.p.p., comma 7, ne limita l’inutilizzabilita’ esclusivamente al dibattimento. La pronuncia interviene da ultima a confermare un orientamento ampiamente rappresentato nella giurisprudenza di legittimita’ (ex multis Sez. 2, n. 47580 del 23/9/2016, Martino, Rv. 268509; Sez. 5, n. 44829 del12/6/2014, Fabbri, Rv. 262192; Sez. 5, n. 18519 del20/2/2013, Cecchetti, Rv. 256236; Sez. 4, n. 6962 del14/11/2012, dep. 2013, Memoli, Rv. 254396; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279 che le ritiene utilizzabili pur se contenute in verbali di perquisizione o sequestro; Sez. 6, n. 29138 del 25/5/2004, D’Alise, Rv. 229457; Sez. 2, n. 37374 del 19/9/2003, Busa’, Rv. 227037), che sottolinea come tale conseguenza discenda non soltanto dalla lettera dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, ma anche dalla constatazione che la richiesta di rito speciale costituisce un’implicita rinuncia al dibattimento e quindi all’esame in contraddittorio della persona che ha rilasciato le dichiarazioni spontanee (Sez. 1, n. 40050 del 23/9/2008, Ponte, Rv. 241554); si rileva, altresi’, espressamente la loro utililizzabilita’ anche contro chi le rende (cfr. Sez. 4, n. 5619 del 4/12/2013, dep. 2014, Mastino, Rv. 258216).

A tale opzione maggioritaria, che ritiene l’utilizzabilita’ nel giudizio abbreviato delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato contra se, il Collegio aderisce, non senza sottolineare, peraltro, che essa e’ coerente con le affermazioni delle Sezioni Unite, svolte nella sentenza n. 1150 del 25/9/2008, dep. 2009, Correnti, Rv. 241884, e che, recentemente, si e’ sostenuta persino l’utilizzabilita’ in fase dibattimentale di esse, a determinate condizioni ed in presenza dell’accordo delle parti (cfr. Sez. 2, n. 26209 del 23/2/2017, Panetta, Rv. 270314).

Del resto, il riferimento alla inutilizzabilita’ limitata alla sola fase dibattimentale e’ assolutamente chiaro ed esplicito da parte dell’articolo 350 c.p.p., comma 7, e costituisce disciplina speciale rispetto a quella delle inutilizzabilita’ generali prevista dall’articolo 63 c.p.p., poiche’ altrimenti verrebbe meno anche la sua ragion d’essere; rimangono, pertanto, utilizzabili le dichiarazioni dell’imputato che liberamente abbia scelto di renderle senza garanzie alla polizia giudiziaria nelle fasi diverse da quella dibattimentale e, dunque, in quella delle indagini preliminari ed in quella che accerta la responsabilita’ nei riti a prova contratta, anch’essi fondati su una scelta personale e spontanea dell’imputato.

Tale assetto non collide neppure con gli indirizzi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che sinora ha motivato le sue pronunce in tale materia con riferimento a casi diversi di dichiarazioni in qualsiasi modo “sollecitate”, senza occuparsi di quelle che liberamente l’indagato scelga di effettuare (cfr. CEDU Navone ed altri c. Monaco del 2013; Stoycovic v. Francia e Belgio del 2011).

Deve darsi, atto, tuttavia, dell’esistenza di una tesi minoritaria, sinora rappresentata da due sole pronunce massimate, entrambe della stessa Sezione, che, invece, ritengono

applicabile il divieto assoluto di utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla persona che sin dall’inizio doveva essere sentita in qualita’ di imputato o di indagato, previsto dall’articolo 63 c.p.p., comma 2, anche alle dichiarazioni confessorie spontaneamente fornite alla polizia giudiziaria da chi si trova oggettivamente nella condizione di indagato (cfr. Sez. 3, n. 24944 del05/05/2015, Vergati, Rv. 264119; Sez. 3, n. 36596 del7/6/2012, Osmanovic, Rv. 253574).

Naturalmente, proprio per quanto sinora esposto, rimane differente in giurisprudenza il regime tra dichiarazioni spontanee e dichiarazioni sollecitate nell’immediatezza del fatto, alle quali ultime non si applica la regola dell’utilizzabilita’ in abbreviato giurisprudenzialmente dettata per le prime (cfr. tra le piu’ recenti massimate, cfr. Sez. 2, n. 3930 del 12/1/2017, Fiolo, Rv. 269206).

Tale valutazione, peraltro, come condivisibilmente affermato, spetta al giudice di merito, che deve accertare, anche d’ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, l’effettiva natura spontanea delle dichiarazioni rese, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Osmanovic, Rv. 253575; Cass. sez. 3 n. 2627 del 19/11/2013, dep. 2014, Cuberi, Rv. 258368).

Tanto premesso, il motivo di censura in esame risulta infondato poiche’ e’ stata ben evidenziata dalla sentenza impugnata la natura realmente spontanea delle dichiarazioni della ricorrente.

La Corte di merito argomenta in modo chiaro, plausibile e privo di manifeste illogicita’, le ragioni della ritenuta spontaneita’ delle dichiarazioni rese dall’imputata, agganciandole alla “naturale prosecuzione” di quanto ella stessa aveva gia’ riferito ai medici del pronto soccorso prima dell’intervento della polizia giudiziaria; si da’ atto, inoltre, di come non emerga in alcun modo che le dichiarazioni rese agli operatori di polizia con il carattere della “spontaneita’” siano state in realta’ indotte in qualche modo dagli investigatori.

I giudici d’appello motivano anche sulla consapevolezza, emersa costantemente dagli elementi di fatto esaminati, delle conseguenze della sua condotta da parte della ricorrente, la quale, dunque, anche sotto questo profilo appare in grado di aver operato una scelta consapevole e autonoma quanto alle dichiarazioni rese subito dopo il ricovero della vittima.

3. Quanto al secondo motivo proposto, riferito alla legittimazione delle parti civili (la sorella e le nipoti di (OMISSIS)), le quali non avrebbero avuto interesse ad agire in quanto da tempo non coltivavano piu’ alcun rapporto di frequentazione familiare con la vittima, deve egualmente rilevarsene l’infondatezza.

Sulla base di tale considerazione di fatto si deduce l’insussistenza di qualsiasi tipologia di danno esistenziale derivante ai citati familiari dalla perdita del loro congiunto, stante la mancanza di alterazioni nella loro quotidianita’ di vita.

Tuttavia, il motivo dimentica che la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte evidenziato come il diritto al risarcimento dei danni morali in caso di morte prescinda dalla valutazione di rapporti di convivenza (ovvero anche, ma non e’ rilevante nel caso di specie, dalla stessa parentela), poiche’ si ricollega alla perdita definitiva di un rapporto di affectio familiaris da cui deriva l’incisione dell’interesse all’integrita’ morale, ricollegabile all’articolo 2 Cost., letto in chiave di intangibilita’ della sfera degli affetti: una tale lesione comporta effetti di riparazione ex articolo 2059 c.c. (cfr. Sez. 4, n. 20231 del 3/4/2012, Piazze, Rv. 252683); ne’ rileva la frequenza dei tempi nei quali eventualmente si coltivi la relazione familiare affettiva (ed infatti, Sez. 4, n. 5471 del 14/1/2009, Haruni, Rv. 243633 ha riconosciuto il diritto ad agire costituendosi parte civile ai familiari di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nel nostro Stato, pur se essi risiedevano all’estero, dovendosi tutelare semplicemente la perdita morale derivante dalla morte del proprio congiunto a seguito di reato).

In sintesi, la ragione che fonda il diritto al risarcimento dei danni morali da morte conseguente a reato risiede nella perdita della relazione affettiva con la vittima, intesa come punto di contatto emotivo e sentimentale; a tale perdita si collega la lesione dell’integrita’ morale tutelata dall’articolo 2 Cost., senza che la relazione affettiva presupposta debba essere stata supportata da frequentazione o da condivisione, ancorche’ episodica, di momenti di vita, potendo, invece, sussistere un rapporto di affettivita’, soprattutto tra familiari, anche nel caso di scarsa o assente frequentazione con la vittima ovvero – come nel caso di specie – in ipotesi di conflittualita’ caratteriale o dissapori con essa, eventualita’, peraltro, non cosi’ rara nelle dinamiche intrafamiliari.

D’altra parte, la condanna generica al risarcimento dei danni, pronunciata dal giudice penale, non esige alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l’accertamento della potenziale capacita’ lesiva del fatto dannoso e della esistenza di un nesso di causalita’ tra tale fatto e il pregiudizio lamentato (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 45118 del 23/4/2013, Di Fatta, Rv. 257551; Sez. 6, n. 14377 del 26/2/2009, Giorgio, Rv. 243310; di recente, Sez. 4, n. 6380 del 20/1/2017, Regispani, Rv. 269132) e, nel caso, di specie, la Corte d’Appello ha sinanche revocato la provvisionale, proprio per lasciare alle sedi opportune la valutazione del danno eventuale da risarcire.

4. Il quarto motivo di ricorso affronta il tema dell’insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di cui all’articolo 584 c.p. e della configurabilita’, invece, nel caso di specie, di un’ipotesi di omicidio colposo, prospettazione gia’ avanzata in sede di appello da parte della difesa, che propone, pertanto, di riqualificare il fatto.

La motivazione dei giudici di secondo grado viene criticata poiche’ avrebbe confuso la volonta’ di provocare sofferenze al marito da parte dell’imputata con il dolo di percosse, sul quale la stessa Corte d’Assise d’Appello ritiene vi sia dubbio; dubbio ancor piu’ plausibile in una fattispecie come quella in esame in cui il rapporto tra i due coniugi era solito svolgersi con pratiche sessuali nelle quali il provocarsi dolore rappresentava una modalita’ consueta di “gioco erotico”.

Ebbene, sotto questo primo aspetto, deve rilevarsi che la motivazione dei giudici d’appello ha centrato il punto di valutazione che costituisce il discrimine tra la condotta di omicidio preterintenzionale e quella di omicidio colposo, e cioe’ la sussistenza del dolo di percosse.

E difatti, costituisce oramai orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimita’ e condiviso dal Collegio quello secondo cui, ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l’elemento psicologico consiste nell’aver voluto (anche solo a livello di tentativo) l’evento minore (percosse o lesioni) e non anche l’evento piu’ grave (morte), che costituisce solo la conseguenza diretta della condotta dell’agente.

Piu’ precisamente, l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non e’ costituito da dolo e responsabilita’ oggettiva ne’ dal dolo misto a colpa (ipotesi proposta da una parte della giurisprudenza in passato), ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’articolo 43 c.p. pone una valutazione ex lege quanto alla prevedibilita’ dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto, ritenendo l’assoluta probabilita’ che da una azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Sez. 5, n. 44986 del 21/9/2016, Mule’, Rv. 268299; Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012, dep. 2013, Palazzolo, Rv. 254386; Sez. 5, n. 40389 del 17/5/2012, Perini, Rv. 253357; Sez. 5, n. 35582 del 27/6/2012, Tarantino, Rv. 253536; Sez. 5, n. 13673 del 8/3/2006, Haile, Rv. 234552).

Elementi essenziali dell’omicidio preteintenzionale sono, pertanto, secondo l’espresso dettato normativo, “atti diretti” a percuotere e/o ferire; vale a dire, atti diretti ad esercitare una coazione fisica sulla persona (riconducibili alla previsione dell’articolo 581 c.p., ovvero a quella dell’articolo 582), che abbiano, come fine ultimo, l’inflizione di una sofferenza, sia essa – nelle percosse – una sensazione di dolore o di fastidio, ovvero – nelle lesioni – una menomazione, anche temporanea, dell’integrita’ fisica.

In ogni caso, e’ richiesta una violenta manomissione della fisicita’ del soggetto passivo, attuata contro la volonta’ di quest’ultimo, sicche’ l’elemento psicologico del reato di percosse o lesioni e’ dato dalla coscienza e volonta’ di tenere una condotta violenta, tale da cagionare alla vittima una sensazione di dolore (nelle percosse) o una malattia (nelle lesioni).

Un siffatto elemento psicologico – e precisamente la volonta’ di provocare (quantomeno) una sensazione di sofferenza e dolore – e’ stato ragionevolmente ritenuto dal giudice d’appello nel caso di specie, con motivazione congrua e convincente, priva di illogicita’ manifeste, rilevandosi come la condotta della ricorrente, per come riportata ampiamente e leggibile dalle sue stesse parole nell’interrogatorio garantito dinanzi al pubblico ministero, avesse avuto “intenti ritorsivi sul marito, per la rabbia conseguita alla delusione e umiliazione di aver scoperto che l’uomo preferiva una prostituta a lei”, altresi’ ubriacandosi e sperperando soldi in tal modo.

La Corte d’Assise d’Appello esclude, quindi, con esauriente motivazione, che la sodomizzazione fosse avvenuta nell’ambito di un rapporto consensuale, anche perche’ la stessa dinamica del fatto descritta dalla ricorrente nell’interrogatorio lascia pacificamente trasparire come i due coniugi non stessero avendo un rapporto sessuale. Invero, tutto si svolge in un contesto non gia’ di azioni rivolte alla ricerca del piacere sessuale, seppur estremo e con modalita’ violente, bensi’ entro il diverso ambito di una rivendicazione e ritorsione della (OMISSIS) nei confronti della vittima, cui vengono rimproverati i tradimenti recenti e la ricerca di rapporti con donne diverse.

La sodomizzazione, pertanto, costituisce l’epilogo di un litigio o, meglio, di un rimprovero livoroso che la ricorrente rivolge al marito, il quale, ubriaco ed incapace di autodeterminarsi, per quanto emerso dalle circostanze dei fatti anche al di la’ del racconto dell’imputata (vengono ripercorse in sentenza le testimonianze del personale sanitario intervenuto una prima volta nell’abitazione e che aveva gia’ visto le condizioni di menomante ubriachezza nelle quali versava (OMISSIS)), subisce la violenza estrema senza rendersi conto effettivamente di quanto ella gli stesse facendo e senza la possibilita’ effettiva di opporsi.

L’azione di evidente manomissione della persona – poiche’ tale deve ritenersi in se’ considerata la condotta in esame, consistita nell’introdurre nell’ano di un uomo un oggetto della lunghezza e della durezza di quello riferito in sentenza (un porta-rotoli in marmo di ben 30 cm) – configura senza dubbio, quantomeno, il reato di percosse nella sua materialita’ oggettiva, ma le sue modalita’ di realizzazione rafforzano, altresi’, anche gli elementi di riferibilita’ psichica del reato all’imputata, come ben evidenziato dal giudice d’appello, coniugandosi con i citati passaggi del racconto della (OMISSIS) dai quali inequivocabilmente si desume la sua volonta’ di infliggere una punizione e provocare dolore al marito, giammai quella di procurargli piacere sessuale.

A tal proposito la sentenza impugnata pone in risalto, come emerge dal complesso motivazionale e dalla deduzione logica contenuta a pag. 6, le ragioni predette dalle quali si evince in modo chiaro la sussistenza dell’elemento intenzionale del reato di cui all’articolo 581 c.p. e, dunque, la configurabilita’ del presupposto giuridico per ritenere il piu’ grave delitto di omicidio preterintenzionale.

La Corte d’Assise d’Appello focalizza la sua attenzione sulla volonta’ dell’imputata di fare del male al marito, di provocargli dolore per una sorta di rivalsa nei suoi confronti, attraverso il gesto di dominio sessuale della penetrazione anale, da lei abitualmente subita – come emerso dall’interrogatorio della stessa (OMISSIS) – e, questa volta, invece, inflitta, con la volonta’ di far pagare al marito le condotte scorrette nei suoi confronti e, in particolare, il tradimento con la prostituta di poche ore precedente ai fatti e del quale la ricorrente si era avveduta in modo pacificamente ammesso nel processo. Tanto cio’ e’ vero che la stessa sentenza riconosce alla ricorrente l’attenuante dello stato d’ira dovuto a fatto ingiusto della vittima, prevista dall’articolo 62 c.p., n. 2.

Quanto al dubbio attribuito ai giudici d’appello dalla difesa, deve sottolinearsi come esso non riguardi la sussistenza del dolo del reato di percosse, bensi’ la qualificazione del dolo del (diverso) reato di lesione come eventuale ovvero come intenzionale, laddove, invece, si afferma certamente provata la sussistenza dell’elemento psichico del reato di cui all’articolo 581 c.p., sufficiente di per se’ a costituire il presupposto giuridico descritto per la configurabilita’ dell’ipotesi di omicidio preterintenzionale dall’articolo 584 c.p..

Ne’ rileva la qualita’ del dolo se, come e’ stato condivisibilmente affermato, il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre anche quando gli atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582 c.p., dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale (ex multis Sez. 1, n. 40202 del 13/10/2010, Gesuito, Rv. 248438; Sez. 5, n.4237 del 11/12/2008, dep. 2009, De Nunzio, Rv. 242965).

Anche il tentativo di difesa della ricorrente, che riferisce di un consenso in qualche modo prestato dalla vittima alla pratica erotica poi rivelatasi fatale, e’ stato esaurientemente esaminato e logicamente ritenuto irrilevante dalla sentenza impugnata, la cui motivazione ha messo in evidenza il dato fattuale dell’impossibilita’ che un uomo nelle condizioni di ubriachezza e malore nelle quali versava (OMISSIS) potesse esprimere una qualsiasi forma di “valido consenso a quell’atto doloroso e potenzialmente lesivo”.

Tutti gli elementi di fatto analizzati dai giudici d’appello, pertanto, convergono nel senso della prova della volonta’ dell’imputata di provocare dolore e fare del male al marito, coerentemente alla giurisprudenza di legittimita’ relativa alla configurabilita’ del reato di percosse, che ricomprende ogni violenta manomissione dell’altrui persona (tra le tante, Sez. 5, n. 4272 del 14/9/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 265629), addirittura anche senza che da tale condotta derivi realmente una sensazione di dolore, essendo sufficiente che gli atti siano diretti a provocarla (Sez. 5, n. 38392 del 17/5/2017, Moraldi, Rv. 271122).

In definitiva deve ritenersi configurabile il reato di omicidio preterintenzionale nella condotta di chi, attraverso un gioco erotico di sodomizzazione, non gia’ diretto a provocare piacere sessuale, bensi’ posto in essere per infliggere un dolore o una punizione, al di fuori di un rapporto consensuale, provoca la morte della vittima come conseguenza della volonta’ di manomettere l’altrui persona in modo violento.

Tali conclusioni sono coerenti con la giurisprudenza che, proprio in ipotesi analoghe, ha escluso la sussistenza delreato di omicidio preterintenzionale qualora, alla luce delquadro probatorio, manchi il presupposto della volonta’ di provocare dolore mediante un gioco erotico e la pratica sia diretta solo a provocare piacere sessuale (cosi’, Sez. 5, n. 44986 del 2016, cit., che ha ritenuto la sussistenza di un’ipotesi di omicidio colposo in un caso di soffocamento provocato durante una rapporto sessuale).

Infine, la difesa mette in dubbio la continuita’ del nesso causale tra l’azione posta in essere dalla ricorrente e la morte della vittima, che sarebbe, invece, derivata dal rifiuto di questi di recarsi immediatamente in ospedale per sottoporsi alle cure necessarie, le quali, con buone probabilita’, lo avrebbero salvato.

Ebbene, la censura, poiche’ relativa a risultanze di fatto, non diversamente apprezzabili in sede di legittimita’, e’ inammissibile, essendo precluso al giudice della Corte di cassazione un riesame del merito della vicenda poiche’ la sua valutazione attiene esclusivamente al controllo della correttezza, congruita’ e logicita’ della motivazione (ex multis, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, successivamente, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonche’, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099 Sez. 6, n. 47204 del 7710/2015, Musso, Rv. 265482).

In ogni caso, i giudici d’appello, con motivazione convincente, chiariscono che dalle risultanze mediche risulta come lo sfondamento del retto della vittima fosse risultato di entita’ talmente grave da determinare in ogni caso la sua morte, anche se fossero stati praticati interventi chirurgici tempestivi, dato l’insorgere di complicanze funzionali irreversibili; del resto, si sottolinea come l’intervento medico sollecitato dalla (OMISSIS) al marito e da questi rifiutato fosse intervenuto solo molte ore dopo la sua azione violenta, sicche’ a nulla sarebbe valso, per la gravita’ di quanto era gia’ avvenuto.

Costituisce, poi, opzione condivisibile quella secondo cui, nell’omicidio preterintenzionale, l’omesso rispetto da parte della vittima delle cure e delle terapie prescritte dai sanitari non elide il nesso di causalita’ tra la condotta di percosse o di lesioni personali posta in essere dall’agente e l’evento morte, non integrando detta omissione un fatto imprevedibile od uno sviluppo assolutamente atipico della serie causale (Sez. 5, n. 35709 del 2/7/2014, Desogus, Rv. 260315).

Nel caso di specie, nessuna eliminazione del nesso di causalita’ puo’ conseguire dalla condotta di iniziale rifiuto di sottoporsi a ricovero e cure da parte della vittima.

La citata pronuncia n. 35709 del 2014 ha ben chiarito che l’articolo 41 c.p., comma 2 prevede che il nesso causale tra la condotta dell’agente e l’evento puo’ ritenersi interrotto solo quando le cause sopravvenute siano tali da essere state, per se’ sole, sufficienti a determinare l’evento, escludendo in tal modo il rapporto di causalita’ tra la condotta dell’imputato (fatto remoto) e l’evento stesso, il quale, a questo punto, si collega direttamente (e solo) al fatto piu’ recente.

La sentenza evidenzia che la norma, per quanto definita “di non facilissima lettura”, sia stata al centro di risalente e frequente dibattito giurisprudenziale che ha portato ad esiti interpretativi oramai indiscussi, in base ai quali vengono riconosciute come cause sopravvenute o preesistenti, da sole sufficienti a determinare l’evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell’imputato, sicche’ non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l’evento in sinergia con la condotta dell’imputato stesso, atteso che, venendo a mancare una delle due, l’evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/1/2010, Palazzolo, Rv. 246549; Sez. 5, n. 15220 del 26/1/2011, Trabelsi, Rv. 249967).

Il criterio logico utilizzato per giungere a tali conclusioni e’ quello della cd. verifica contro-fattuale e, pertanto, costituisce causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento anche quella che, pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell’imputato, agisce per esclusiva forza propria nella determinazione dell’evento stesso, in modo che la condotta dell’imputato, pur costituendo un antecedente necessario per l’efficacia delle cause sopravvenute, assume rispetto all’evento non il ruolo di fattore causale, ma di semplice occasione (Sez. 4, n. 6180 del 21/6/1989, Micciche’, Rv. 184166).

Non e’ certo questa l’ipotesi che si e’ verifica nel caso di specie.

E’ evidente, infatti, per quanto bene emerge dalla motivazione impugnata, che, venendo a mancare la condotta dell’imputata, nessuna esigenza di cura si sarebbe mai avuta e, pertanto, nessun rilievo ha, ai fini della configurabilita’ del reato, la condotta omissiva della vittima, ritenuta plausibilmente ininfluente rispetto alle conseguenze mortali derivanti dall’azione delittuosa che, in ogni caso, si sarebbero prodotte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma delDecreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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