Fallimento. Azione revocatoria e rimesse bancarie. Ai sensi dell’articolo 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realta’ effettuale, nonche’ la verita’ contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facolta’ di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validita’ ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti
Ordinanza 15 settembre 2017, n. 21475
Data udienza 7 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22810/2011 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 611/2011 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 10 maggio 2011;
Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 10 maggio 2011, ha parzialmente accolto il gravame proposto dal fallimento della (OMISSIS) s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva accolto la domanda di revocatoria fallimentare di talune rimesse affluite sul conto corrente intrattenuto dalla societa’ in bonis presso la (OMISSIS) s.coop.ar.l., poi divenuta (OMISSIS) s.p.a.
Ha ritenuto la corte d’appello che la contestazione sollevata dal fallimento, in relazione alla ritardata annotazione di taluni addebiti sul conto corrente della fallita, non costituisse domanda nuova, poiche’ non risultavano tramite detta eccezione indicate nuove rimesse revocabili.
Ha osservato poi il medesimo giudice del gravame come la circostanza che due delle rimesse oggetto di causa fossero costituite dall’accredito del ricavato di effetti presentati allo sconto – e poi tornati insoluti -, non determinava il venire meno della loro revocabilita’, trattandosi comunque di importi immediatamente disponibili per la correntista.
(OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo (OMISSIS) s.p.a. deduce violazione dell’articoli 345 c.p.c. e dell’articolo 1832 c.c., nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello ritenuto erroneamente che non costituisse domanda nuova, la contestazione sollevata dalla curatela in ordine alla tardiva annotazione di taluni addebiti sul conto corrente intrattenuto dalla societa’ fallita.
Con il secondo motivo assume violazione della L. Fall., articolo 67, degli articoli 1852, 1853, 1858 e 1859 c.c., nonche’ vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poiche’ il giudice di merito ha ritenuto come rimesse revocabili due anticipazioni su contratto di sconto di effetti poi tornati insoluti, che non hanno determinato alcun depauperamento del patrimonio della fallita.
Con il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 91 c.p.c., essendo stata ingiustamente condannata al pagamento delle spese del grado di appello.
2. Il primo motivo e’ fondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai sensi dell’articolo 1832 c.c., la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realta’ effettuale, nonche’ la verita’ contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facolta’ di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validita’ ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (Cass. 17/11/2016, n. 23421; Cass. 26/05/2011, n. 11626).
Dunque, avendo la curatela inteso eccepire l’erroneita’ della data in cui risultavano annotati taluni addebiti, con valuta antergata di qualche settimane o addirittura di mesi – senza muovere contestazioni di sorta in ordine alla validita’ ed efficacia delle singole operazioni -, la medesima avrebbe dovuto avanzare, fin dall’atto introduttivo, una domanda tesa ad accertare sotto il profilo contabile la corretta annotazione di tutte le poste attive e passive del conto corrente, ovvero, formulare comunque la relativa eccezione nel termine concesso alle parti processuali per precisare e modificare domande ed eccezioni, ex articolo 183 c.p.c. nel testo ratione temporis vigente, all’evidenza trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d’ufficio.
Ha errato, quindi, la corte d’appello nel ritenere che difettasse una eccezione nuova, solo perche’ la curatela fin dall’atto introduttivo del giudizio aveva indicato esattamente tutte le rimesse oggetto di revocatoria.
E invero, una volta divenuta rilevante la questione della data esatta degli addebiti a seguito della costituzione in giudizio della banca, che aveva dedotto l’esistenza di una apertura di credito in favore della correntista – e, quindi, reso rilevante il fatto storico del superamento del fido accordato, al fine di valutare la natura, solutoria o ripristinatoria, delle rimesse effettuate dalla correntista -, l’eccezione sollevata dalla curatela esclusivamente con riferimento alla annotazione di taluni addebiti sul conto corrente (in thesi erroneamente postergata), si palesava di sicuro tardiva, poiche’ formulata per la prima volta nel corso dell’istruttoria e, di conseguenza, parimenti inammissibile, ex articolo 345 c.p.c., doveva ritenersi il motivo di appello del curatore fallimentare fondato esclusivamente su una siffatta eccezione.
3. Accolto il primo motivo, restano assorbiti il secondo e il terzo.
4. Non essendo poi necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., la causa puo’ essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello proposto dal fallimento della (OMISSIS) s.p.a., poiche’ fondato su eccezione nuova tardivamente proposta nel corso del giudizio di primo grado; ne segue la condanna dell’appellante alla spese del relativo giudizio.
5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dal fallimento della (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo resa nel giudizio promosso contro (OMISSIS) s.coop.a.r.l., poi (OMISSIS) s.p.a.
Condanna il fallimento della (OMISSIS) s.p.a. al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Condanna il controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
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