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Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 41 del 3 gennaio 2013

 

Svolgimento del processo
O.V. chiedeva nei confronti della Radio dimensione suono spa l’emissione di un decreto ingiuntivo pari alle retribuzioni maturate dall’opzione esercitata in favore dell’indennità sostitutiva della reintegrazione fino all’effettivo pagamento della detta indennità. Contro il concesso decreto ingiuntivo proponeva opposizione la detta società ed il Tribunale di Roma con sentenza del 12.5.2006 accoglieva l’opposizione e revocava il d.i. opposto.
Sull’appello dell’O. la Corte di appello di Roma con sentenza del 21.5.2010 rigettava l’appello. In punto di fatto la Corte rilevava che era pacifico che l’O. era stato licenziato il 12.4.2001 e che controparte, resasi conto di aver violato la procedura disciplinare L. n. 300 del 1970, ex art. 7, aveva revocato il licenziamento con nuova contestazione disciplinare. L’O. aveva rifiutato la revoca e aveva esercitato il diritto di opzione il 10.5.2011 per l’indennità sostitutiva e tale indennità era stata pagata solo il 19.11.2002. In seguito a tali fatti l’O. aveva chiesto 5 mensilità per risarcimento del danno e 15 mensilità per l’indennità sostitutiva; domanda accolta con sentenza passata in cosa giudicato. Un successivo ricorso per risarcimento del danno era stato dichiarato improponibile sia in primo grado che in appello. Con un terzo ricorso, oggetto della presente controversia, si era chiesto il pagamento delle mensilità spettanti dall’opzione al momento del pagamento della relativa indennità. La Corte rilevava che si trattava di una fattispecie completamente diversa da quelle già esaminate, che le somme erano state richieste a titolo retribuivo nel d.i. opposto e non a titolo risarcitorio, che era stato lo stesso ricorrente a volere lo scioglimento del rapporto contestualmente al rifiuto della lettera di revoca. Inoltre la Corte, accedendo all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3775 /09, riteneva che con l’esercizio del diritto di opzione il rapporto doveva considerarsi ormai irreversibilmente estinto per cui non sarebbero configurabili ulteriori profili di danno.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’O. con tre motivi;
resiste controparte con controricorso che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato, cui ha resistito l’O. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, e dell’art. 1285 e ss..
La soluzione adottata dalla Corte territoriale era contrastante con l’orientamento prevalente della Corte di cassazione secondo il quale sussiste comunque, anche nel caso di esercizio di diritto di opzione, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni a titolo risarcitorio sino al momento in cui concretamente sia stata corrisposta l’indennità sostitutiva.
Il motivo appare fondato. Ritiene questa Corte di aderire all’orientamento prevalente (e comunque preferibile) della Corte di cassazione secondo il quale il danno da risarcire in caso di licenziamento illegittimo e di esercizio del diritto di opzione, va commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta (Cass. n. 24199/2009; Cass. n. 6342/2009, Cass. n. 6735/2010 e più di recente Cass. n. 3481/2012 e Cass. n. 15519/2012). Le ragioni anche di ordine “sistematico ” di questa soluzione interpretativa sono state molto efficacemente ricordate sin dalla decisione n. 24199/2009 secondo la quale “il sistema dell’art. 18 cit., si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo;

principio che Cass. n. 6342 del 2009 chiama “di effettività dei rimedi” e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex art. 429 c.p.c.. Il principio di effettività dei rimedi giurisdizionali, espressione dell’art. 24 Cost., significa per quanto qui interessa che il rimedio risarcitorio, ossia del risarcimento del danno sopportato dal lavoratore per ritardato percepimento dell’indennità sostitutiva ex art. 18 cit., deve ridurre il più possibile il pregiudizio subito dal lavoratore e, in corrispondenza, distogliere il datore di lavoro dall’inadempimento o dal ritardo nel l’adempiere l’obbligo indennitario … l’ammontare del risarcimento del danno da ritardo deve essere pari alle retribuzioni perdute, fino a che il lavoratore non venga effettivamente soddisfatto”. (cfr. anche Cass. n. 3481/2012). Pertanto per questa Corte (alla luce delle ricordate decisioni) non vi è dubbio che il rapporto con l’esercizio del diritto di opzione venga a sciogliersi e che, quindi, non sia ripristinabile ove il lavoratore ci ripensi, ma l’obbligo del risarcimento continua a sussistere, per evitare abusi e per rendere effettivo il ristoro delle conseguenze negative subite dall’illegittimo recesso, sino al momento di corresponsione in concreto della indennità.

In questa prospettiva ermeneutica il regime dell’opzione e la determinazione del danno risarcibile vengono persuasivamente collegati e saldati con il complessivo regime normativo di cui all’art. 18, ed ai valori sottesi alla disciplina garantistica statutaria, diretti a tutelare con strumenti processuali efficaci e tempestivi il diritto del lavoratore ad una idonea tutela (anche dal punto di vista risarcitorio e sotto il profilo della deterrenza) contro il licenziamento ingiustificato. Le ragioni che inducono a questa interpretazione, e che escludono che all’inadempimento dell’obbligo di pagare l’indennità sostitutiva possa conseguire soltanto la condanna a corrispondere interessi e rivalutazione ex art. 429 c.c.p., si fondano sull’esigenza, espressa anzitutto negli artt. 24 e 11 Cost., di garantire libertà, dignità e materiale sussistenza del prestatore di lavoro, affidate al datore dall’art. 36 Cost., si realizzino in concreto, senza che residuino spazi di possibile o probabile elusione.

Questa esigenza di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti di credito, e in particolare dei crediti risarcitori in caso di inadempimento, non è compatibile con un limite fisso (nella specie, quindici mensilità) all’ammontare del risarcimento, quando la condotta illecita, nella specie il licenziamento, leda interessi individuali di primario rilievo costituzionale, con danno progressivamente aggravato dal trascorrere del tempo. In questi casi la condanna non può essere soltanto volta verso il passato onde eliminare gli effetti della violazione già compiuta, ma deve guardare anche al futuro onde impedire che la violazione sia continuata. E’ significativa in proposito la più recente giurisprudenza costituzionale: di fronte ad un indennizzo previsto dalla legge (L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32) per violazione, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di ricostituire un rapporto illegittimamente interrotto, indennizzo fissato in misura “onnicomprensiva”, vale a dire insensibile alla prosecuzione indefinita della condotta omissiva, la Corte ha ritenuto la necessità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, che riferisca l’indennità “forfetizzata” soltanto al danno verificatosi fino alla sentenza del giudice ordinante il ripristino del rapporto ed implichi l’integrale risarcimento del danno permanente successivo (sent. n. 303 del 2012).

Indirizzo poi seguito dal legislatore nella L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 13. Nè ad evitare la sostanziale vanificazione della tutela giurisdizionale basterebbe il diritto del danneggiato a percepire gli interessi sulla somma a priori determinata, in ogni caso insufficiente a ristorare il “danno maggiore” di cui all’art. 1224, cpv., cod. civ. Non gioverebbe neppure il richiamo all’art. 429 c.c.p., che agli interessi aggiunge la rivalutazione e che è stato ritenuto applicabile non solo ai crediti retributivi ma anche a quelli risarcitori o indennitari (Cass. 6 luglio 1990 n. 7101, 12 agosto 1994, n. 7405, 29 maggio 1995, n. 5993, 9 novembre 2001 n. 13924). Per questi ultimi le finalità, di effettivo ristoro del danno presente e futuro a carico del creditore e di dissuasione del debitore a persistere nell’inadempimento, non solo sottraggono la materia al principio nominalistico proprio dei debiti di valuta ed all’onere della prova gravante sul creditore ai sensi dell’art. 1224 cpv., cit. ma – quando non si tratti di crediti di lavoro in senso stretto ossia retributivi – impongono a giudice di adeguare il risarcimento all’entità del danno anche attraverso lo strumento equitativo (art. 1226 c.c.). Occorre impedire che il datore di lavoro, dopo avere evitato il fine già illegittimamente perseguito, ossia l’espulsione del dipendente, minimizzi la conseguenza minore, ossia l’indennizzo, ritardandone sine die l’adempimento.
Le suddette finalità, in altre parole, richiedono di premere sull’obbligato affinchè adempia spontaneamente, ed è indicativo che parte della dottrina processualistica sostenga l’incostituzionalità dell’art. 614 bis c.c.p., prevedente la condanna punitiva per “ogni violazione o inosservanza successiva”, nella parte in cui esclude dalla previsione le controversie di lavoro subordinato o parasubordinato. Una tutela giurisdizionale effettiva contro il licenziamento illegittimo trova oggi riscontro anche sul piano dei valori e dei principi dello stesso ordinamento sovranazionale all’art. 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, certamente non direttamente applicabile alla fattispecie ex art. 51 della stessa Carta (non investendo la presente controversia una questione di diritto dell’Unione), ma che può certamente operare come fonte di “libera interpretazione” anche del dato normativo nazionale, stante il suo “carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti Europei” (Corte cost. n. 135/2002) e, quindi, in linea generale, operanti anche nei sistemi nazionali (sull’art. 30 della Carta cfr. Cass. 29678/2010; sul rilievo della Carta come fonte interpretativa cfr. Cass. n. 28658/2010, Cass. n. 7/2011,sul richiamo alla Carta anche in caso non di “diritto comunitario cfr. Corte cost. n. 93/2010, n. 81/2011, Corte cost. n. 31/2012). La soluzione prescelta rafforza, anche alla luce di principi comuni agli stati dell’Unione, la garanzia di un pronto ristoro del danno in favore del lavoratore e dissuade, come detto, il datore di lavoro da ritardi e dilazioni nel pagamento di una indennità dovuta per la lesione di un diritto fondamentale anche di matrice Europea (cfr. da ultimo Cass. n. 15519/2012 del 12.9.2012).

Pertanto spettavano le somme richieste a titolo risarcitorio essendo il diritto di opzione stato esercitato il 10.5.2001 ed essendo stata l’indennità risarcitoria stata corrisposta il 19.11.2002, ed avendo ricevuto in virtù di precedente sentenza passata in cosa giudicata solo 5 mensilità a titolo strettamente risarcitorio.
Con il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale che vanno esaminati congiuntamente si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, e la carenza motivazionale del provvedimento impugnato. Ha errato la Corte di appello nel rigettare la domanda anche perchè la somma era stata richiesta a titolo retributivo: le retribuzioni nel d.i. opposto erano state richiamate solo per parametrare la richiesta di condanna ed in ogni caso le conseguenze che derivano per il datore di lavoro da un recesso dichiarato ingiustificato sono fissate direttamente dalla legge che doveva essere, quindi, interpretata direttamente dal Giudice.
Come accennato in premessa va ricordato che la Corte di appello ha ritenuto infondata la pretesa dell’Oberi per due ragioni; in primo luogo perchè le somme (pari alle mensilità retributive intercorse tra il momento dell’esercizio del diritto all’opzione e quello di effettiva corresponsione della indennità sostitutiva) erano state richieste a titolo retributivo e non risarcitorio ed in secondo luogo perchè, anche a voler considerare la domanda come proposta a titolo risarcitorio, le somme stesse non spetterebbero optando la Corte territoriale per quell’indirizzo giurisprudenziale che ritiene che, con l’esercizio del diritto all’opzione, il rapporto si estingue e sono dovuti solo gli accessori sull’indennità sostituiva, se corrisposta in ritardo.
I motivi prima ricordati sono anch’essi fondati. Nel ricorso per decreto ingiuntivo riportato al motivo il riferimento al pagamento delle “retribuzioni” non appare così univoco da poter escludere che si tratti di un mero parametro per determinare il danno subito (parametro peraltro utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità prima richiamata). In ogni caso spettava al Giudice offrire la corretta qualificazione della domanda seconde le regole di diritto applicabili (cfr. Cass. n. 17761/2005) avendo comunque la parte richiamato la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5: per la ragioni prima evidenziate una corretta qualificazione della domanda avrebbe dovuto condurre all’accoglimento della stessa a titolo risarcitorio.
Pertanto non poteva escludersi la spettanza delle somme richieste solo perchè nella richiesta per decreto ingiuntivo ci si era riferiti in un passaggio, scarsamente rilevante anche sul piano interpretativo, alle retribuzioni.
Con il ricorso incidentale condizionato si è dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., dei principi sulla cosa giudicata e sul ne bi in idem e dell’art. 39 c.p.c.. Nel ricorso iscritto con r.n.g. n. 21012/2003 il ricorrente aveva già chiesto il pagamento delle mensilità di retribuzione sino alla valida risoluzione del rapporto, così come aveva fatto nel secondo ricorso proposto. La richiesta era quindi identica a quella poi formulata con la richiesta di decreto ingiuntivo.
Il motivo appare infondato in quanto risulta dalla stessa riproduzione delle conclusioni del ricorso iscritto con r.n.g. n. 21012/2003 che, come osservato dalla Corte di appello, non sono mai state richieste somme a titolo di risarcimento del danno pari alle retribuzioni dal momento dell’esercizio del diritto di opzione a quello di corresponsione dell’indennità sostitutiva, domanda che invece è stata proposta solo nel presente giudizio (e relativa al pagamento di una somma pari alle retribuzioni dal momento di esercizio del diritto di opzione del 10.5.2001 a quello di pagamento dell’indennità sostitutiva dei 19.11.2002, detratte le 5 mensilità già percepite in virtù di precedenza sentenza passata in cosa giudicata).
Pertanto la Corte: riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, non necessitando la controversia di approfondimenti istruttori, accoglie la domanda dell’O. così come formulata nella richiesta di decreto ingiuntivo e ricordata nel paragrafo precedente.
Sussistono giusti motivi, stante i contrasti giurisprudenziali anche per quanto riguarda quella di legittimità, per compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda, rigetta il ricorso incidentale.
Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 dicembre 2012.

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