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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2013 n. 491[1]


 Il differimento di pena per motivi di salute può giustificarsi solo con l’impossibilità di praticare utilmente in ambiente carcerario le cure necessarie in corso di esecuzione della pena, non certo per consentire al condannato di praticarle in modo più appropriato al di fuori dell’ambiente carcerario

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