Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza n. 27390 del 6 dicembre 2013

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 5864/2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, pronunciando sulle cause riunite promosse da G.S. con ricorsi in data 4-8-1999 e 11-12-2002 nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo s.p.a. (già Banca Intesa s.p.a., ex Banca Commerciale Italiana s.p.a.), in parziale accoglimento del primo ricorso dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato all’attore il primo febbraio 1999 e rigettava la domanda di cui al secondo ricorso (concernente l’impugnazione del successivo recesso comunicato con lettera del 26-4-2001, relativo a falsità di firme apposte per garanzia, a nome di tale P.E. nell’interesse di un cliente della Banca, a favore del quale era stata concessa un’apertura di credito), condannando quindi la Banca al pagamento di tutte le retribuzioni maturate (nella somma mensile indicata) dal primo licenziamento sino all’epoca del secondo recesso, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.

Il G., con ricorso del 10-10-2008, proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’annullamento del secondo licenziamento, con le pronunce consequenziali, lamentando l’insussistenza di tale secondo recesso in pendenza del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del primo licenziamento, la infondatezza del relativo addebito nonchè la violazione di principi di immodificabilità e di immediatezza della contestazione.
La società appellata si costituiva resistendo all’appello principale e proponendo appello incidentale, contestando la pronuncia di primo grado per la parte in cui aveva accolto la prima domanda, relativa al primo licenziamento, per violazione del principio dell’immediatezza.
La società sosteneva inoltre la piena legittimità del secondo licenziamento, in pendenza del giudizio sulla legittimità del primo, nonchè la sua piena efficacia, nel caso di annullamento del primo, e deduceva l’inammissibilità della eccezione di controparte circa la pretesa tardività del secondo recesso, per la prima volta formulata in appello, concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda o, in subordine, per il rigetto dell’appello principale.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 21-7-2010, rigettava l’appello principale e quello incidentale.
In sintesi la Corte territoriale confermava la illegittimità del primo licenziamento, per la tardività della contestazione del 25-6- 1998 e la infondatezza della contestazione del 26-11-1998 e la legittimità del secondo licenziamento.
In particolare su quest’ultimo la Corte rilevava che l’atto di coobbligazione del 2-12-1996, oggetto della contestazione, era proprio quello le cui tre sottoscrizioni furono disconosciute dalla P. nel giudizio di opposizione avverso il d.i. chiesto dalla Banca, disconoscimento peraltro confermato in questo giudizio dalla stessa P. sentita come teste (non risultando peraltro ciò contraddetto dalla relazione del c.t.u., nonostante la impropria denominazione di fideiussione e l’impreciso riferimento alla data successiva del Visto dell’atto stesso). La Corte infine rilevava la tardività e la infondatezza dell’eccezione relativa al ritardo della relativa contestazione.
Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto ricorso con due motivi.
La Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..
Con il primo motivo del ricorso principale il G. denuncia violazione della L. n. 300 del 1970, artt. 7 e 18, per aver la Corte di merito ritenuto del tutto valido, legittimo ed efficace il secondo licenziamento intimato con lettera del 26-4-2001, in pendenza del giudizio di primo grado avente ad oggetto l’impugnativa del primo licenziamento non ancora annullato dal Giudice del lavoro, senza tener conto che lo stesso andava ad incidere su un rapporto inesistente perchè non ancora costituito dalla sentenza di annullamento del primo recesso.
In particolare il ricorrente (richiamando le pronunce di questa Corte n. 5092/2001, 10394/2005 e 5125/2006) rileva che l’azione di annullamento del licenziamento ha natura costitutiva e pertanto fino all’eventuale sentenza di accoglimento e salvi gli effetti retroattivi di questa, il negozio produce regolarmente i suoi effetti, con la conseguenza che al licenziamento segue la cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore licenziamento intimato in corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo di ogni effetto per l’impossibilità di adempiere la sua funzione; nè la sentenza di annullamento fa acquisire allo stesso efficacia, operando la retroattività solo in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di volontà datoriali poste in essere quando il rapporto di lavoro era ormai estinto.
Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta vizio di motivazione sul punto, in sostanza non essendosi la Corte di merito preoccupata di specificare e motivare perchè la dichiarazione di annullamento debba come sua conseguenza costituire, attraverso un fictio juris e con efficacia retroattiva il rapporto di lavoro in ogni sua forma e dunque anche rispetto ai risvolti economici, contributivi e disciplinari.

Entrambi i motivi risultano infondati in base all’indirizzo più recente, ormai prevalente, affermato da questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere.
Come è stato affermato da Cass. 14-9-2009 n. 19770, “il licenziamento illegittimo intimato ai lavoratori ai quali sia applicabile la tutela reale non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato, determinando solamente una interruzione di fatto del rapporto di lavoro senza incidere sulla sua continuità e permanenza. Ne consegue che, ove venga irrogato un secondo licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno del primo provvedimento di recesso, i relativi effetti si produrranno solo nel caso in cui il precedente recesso venga dichiarato illegittimo“.
In specie come è stato precisato da Cass. 20-1-2011 n. 1244 e va qui ribadito, “in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sè astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (sulla ammissibilità di un nuovo licenziamento per altra causa o motivo, con efficacia condizionata all’eventuale declaratoria di illegittimità del primo, v. anche Cass. 23-12-2011 n. 28703, Cass. 4-1-2013 n. 106; sulla ammissibilità in linea generale anche di una rinnovazione del licenziamento v. Cass. 6-11- 2006 n. 23641, Cass. 6-3-2008 n. 6055, Cass. 19-3-2013).
In particolare, nel disattendere il precedente diverso indirizzo (ora invocato dal ricorrente) in base al quale, nell’area della stabilità reale, un secondo licenziamento, ove irrogato prima dell’annullamento del precedente licenziamento, sarebbe privo di effetto, in quanto interverrebbe su un rapporto non più esistente, questa Corte (v. Cass. n. 6055/2008, Cass. n. 1244/2011, citate) ha rilevato che tale impostazione non appare condivisibile poichè si limita a considerare solamente l’aspetto degli effetti caducatori della pronunzia di illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato motivo, enfatizzando il dato testuale della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1 (nel testo introdotto dalla L. n. 108 del 1990), a proposito della qualificazione di azione di annullamento dell’impugnazione del recesso per giusta causa o giustificato motivo (“il giudice, con la sentenza con cui… annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo…”), senza tenere conto del significato complessivo della norma. La norma, infatti, prevede che nel caso di annullamento del recesso disposto dal giudice per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, scattino a favore del lavoratore una serie di conseguenze favorevoli per il lavoratore (reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di un’indennità pari alla retribuzione di fatto che sarebbe maturata tra il licenziamento e la reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra licenziamento e reintegrazione) che postulano che il rapporto medio tempore sia continuato, seppure solamente de iure. In altre parole, non può negarsi che l’annullamento abbia natura costitutiva e che gli effetti della pronunzia abbiano effetto ex tunc; tuttavia, esso interviene in una situazione in cui il rapporto non è stato interrotto dal licenziamento (si veda in tal senso Corte Cost. 14.1.86 n. 7).
Del resto incisivamente è stato affermato che il licenziamento illegittimo non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato “determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel sinallagma a causa del rifiuto del datore di ricevere la prestazione stessa, sino a quando, a seguito del provvedimento di reintegrazione del giudice, non venga ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento” (Cass. 4.11.00 n. 14426).
Può ritenersi, dunque, che il licenziamento illegittimo, intimato a lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua continuità, assicurandone la copertura retribuiva e previdenziale, di modo che “il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato” (Cass. 1.3.05 n. 4261).

La continuità e la permanenza del rapporto rende quindi ammissibile l’irrogazione di un secondo licenziamento, chiaramente destinato ad operare solo in caso di annullamento di quello precedente (come nella fattispecie).
Così respinto il ricorso principale parimenti non merita accoglimento il ricorso incidentale di Intesa Sanpaolo s.p.a..
Con il primo motivo e con il secondo motivo, connessi fra loro, la ricorrente incidentale censura, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto la tardività della contestazione del 25-6-1998 relativa al primo licenziamento, nonostante la complessità degli accertamenti necessari e della struttura organizzativa della Banca.
Come questa Corte ha più volte affermato, “in tema di licenziamento per giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore; peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo, (v. Cass. 1-7- 2010 n. 15649, cfr. Cass. 6-10-2005 n. 19424, Cass. 15-5-2006 n. 11100).
Peraltro, come pure è stato precisato, “nell’ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l’illegittimità del licenziamento, (v. Cass. 13-2-2013 n. 3532).
Orbene, sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato che “nella fattispecie sin dall’esito (novembre 1997) della prima ispezione (iniziata nel settembre 1997) la Banca ebbe conoscenza di varie pratiche curate dal dr. G. nel settore creditizio in modo anomalo, comunque ritenute non rispondenti a regole interne organizzative, eppure si limitò a trasferire il dipendente da (OMISSIS) alla filiale di (OMISSIS)” e “nonostante i chiarimenti chiesti all’interessato e da costui forniti con lettera del 9-12- 1997, lasciò trascorrere un lungo lasso di tempo prima di avviare la contestazione di cui alla missiva del 25-6-1998, ciò che invece ben avrebbe potuto ragionevolmente fare già molto tempo prima.
Peraltro la Corte di merito ha altresì rilevato che il tempo trascorso non poteva essere giustificato nè dall’esigenza di controllare dettagliatamente tutte le pratiche curate dal dipendente sospette d’irregolarità, disponendo parte datoriale di elementi sufficienti per poter seriamente ipotizzare e quindi contestare formalmente gli addebiti rilevanti ai fini del possibile licenziamento, nè dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore avessero omesso di riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare, considerato anche che la prima lettera di contestazione proveniva direttamente dalla Filiale di Caserta (a differenza della seconda proveniente da Milano).
Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della ricorrente incidentale.
Con il terzo motivo la Banca lamenta omessa motivazione in ordine alla convertibilità del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, deducendo che “tanto nel corso del giudizio di primo grado, quanto nel corso di quello di appello” aveva eccepito che in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si fosse ritenuto violato nel caso di specie il principio di immediatezza, comunque ciò avrebbe dovuto comportare esclusivamente la conversione del licenziamento”.

Il motivo, oltre che generico e privo di autosufficienza (non specificando il ricorrente con quale atto ed in che modo abbia sollevato la relativa questione davanti ai giudici di merito) risulta altresì infondato.
Il requisito, infatti, della immediatezza della contestazione, elemento costitutivo del diritto di recesso, riguarda indifferentemente sia il licenziamento per giusta causa sia il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e di certo la sussistenza di quest’ultimo non deriva dalla mancanza del detto requisito, come sostiene la ricorrente incidentale (bensì dalla valutazione della gravità dell’inadempimento in relazione alla proseguibilità, provvisoria, del rapporto, durante il periodo di preavviso).
Con il quarto motivo la Banca lamenta omessa motivazione in merito alle mancanze “creditizie”, di cui alla citata prima contestazione del 25-6-1998.
Il motivo è del tutto infondato giacchè è evidente che la Corte di merito, avendo accertato e dichiarato la tardività di tale contestazione, correttamente ha ritenuto assorbito ogni ulteriore esame nel merito in ordine ai relativi addebiti.
Infine con il quinto motivo la ricorrente incidentale, sempre con riguardo al primo licenziamento, lamenta vizio di motivazione in relazione agli addebiti di cui alla seconda contestazione del 26-11- 1998, concernenti i periodi di assenza dal lavoro per malattia dal 31 luglio al 24 novembre 1998 e la pretesa insussistenza della sindrome ansioso depressiva addotta.
In particolare la Banca ribadisce la tesi della inattendibilità della certificazione medica e lamenta la mancata considerazione della natura e dell’entità della malattia, che è stata denunciata dal G. soltanto dopo aver ricevuto la prima contestazione disciplinare.
Anche tale motivo è infondato giacchè la Corte di merito sul punto ha rilevato che le certificazioni mediche addotte provenivano quasi tutte da struttura ospedaliera pubblica e che, in seguito, nemmeno sono risultate smentite dalle visite fiscali di controllo dell’INPS, che hanno confermato pure le diagnosi. La Corte ha altresì aggiunto che la datrice di lavoro, sulla quale incombeva l’onere probatorio circa la sussistenza dell’addebito, “nulla ha dimostrato, nemmeno a livello indiziario, per infirmare i documentati stati patologici ostativi alle prestazioni dovute”.
Tale motivazione risulta congrua ed esauriente e resiste alla censura della Banca.
Entrambi i ricorsi vanno così respinti e, in ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2013.

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