Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 9 dicembre 2013, n. 27470

Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 29 aprile 2002 il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione proposta da Z.R., nonché le altre domande dallo stesso avanzate, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ad istanza dalla S.n.c. Eurodetectives, per l’importo di quindici milioni di lire, oltre interessi e spese.
Il provvedimento monitorio si fondava sulla determinazione arbitrale con la quale lo Z. era stato dichiarato inadempiente al contratto stipulato con la predetta società e condannato, quindi, al risarcimento dei danni.
Veniva, in particolare, rigettata la tesi dell’opponente, secondo cui la decisione arbitrale era annullabile perché basata sulla circostanza, erroneamente e dolosamente rappresentata, che in assenza di una rinunzia dello stesso Z. , in favore del nuovo amministratore, alla licenza investigativa necessaria per lo svolgimento dell’attività della S.n.c. Eurodetectivesà, quest’ultima non avrebbe potuto ottenere la voltura della licenza stessa e non sarebbe stata in grado di operare.
1.1 – Avverso tale decisione proponeva appello lo Z. , ribadendo che sarebbero state erroneamente valutate le risultanze processuali, e che la determinazione arbitrale avrebbe dovuto essere annullata per errore o dolo.
1.2 – La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, affermando che, versandosi in tema di lodo irrituale impugnabile solo per errore essenziale o per dolo, la situazione di fatto valutata in sede arbitrale non era difforme dalla realtà.
Infatti alla Z. era stato addebitato l’inadempimento all’obbligo di consentire la voltura della licenza di investigatore privato, con conseguente pregiudizio per la società. Tale giudizio di responsabilità prescindeva dalla rappresentazione dell’impossibilità assoluta, per la società appellata, di ottenere la licenza investigativa senza la cooperazione del predetto. In altri termini, il pregiudizio preso in considerazione derivava non dalla impossibilità di conseguire la licenza investigativa, ma dal suo tardivo rilascio, comportante per la società un significativo periodo di inattività, a sua volta determinato dall’inadempimento dell’originario titolare della licenza.
1.2 – Per la cassazione di tale decisione lo Z. propone ricorso, affidato ad un motivo.
La società intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2 – Con unico e articolato motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, insufficiente e contraddittoria motivazione, errata interpretazione delle risultanze probatorie e dei fatti di causa”. In particolare, le considerazioni svolte dalla corte territoriale sarebbero fondate su un presupposto erroneo, costituito dal fatto che la licenza investigativa del ricorrente, “dallo stesso poi trasferita nell’ambito societario, nonostante la mancata richiesta di voltura da parte dello Z. .. è stata ugualmente volturata all’amministratore a lui subentrante, a fronte delle sola ed esclusiva richiesta proposta dalla società”. La Corte d’appello, ritenendo che all’Eurodetectives fosse stata rilasciata una nuova licenza, sarebbe in sostanza incorsa nello stesso errore attribuito agli arbitri, consistente nella falsa rappresentazione dell’impossibilità della voltura in assenza del consenso dello Z. .
2.1 – Il ricorso, che per molti versi rasenta l’inammissibilità, è infondato.
2.2 – Deve in primo luogo rilevarsi che la censura inerente alla violazione di non meglio specificate “norme di diritto”, a prescindere dall’esigenza o meno di indicare, ai fini della valida proposizione del motivo ai sensi dell’art. 630, primo comma, n. 3, c.p.c., le disposizioni normative che si assumono violate (cfr. la recente Cass. Sez. Un., 18 luglio 2013, n. 17555; v. anche Cass., 16 marzo 2012, n. 4233), è assolutamente carente sotto il profilo della necessità di una specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (cfr., per tutte, Cass., 26 giugno 2013, n. 16038). La prospettata violazione rimane, quindi, un mero “flatus vocis”, con conseguente inammissibilità, “in parte qua”, del ricorso.
2.3 – Il vizio motivazionale, a quanto è dato di comprendere, consisterebbe nell’omessa considerazione del dato inerente all’intervenuta voltura della licenza dello Z. in favore della nuovo amministratore della S.n.c. Eurodetectives, con conseguente conferma della decisione di primo grado – e, quindi, della validità del lodo – sulla base di un presupposto erroneo, consistente nell’impossibilità del rilascio della licenza senza il consenso del ricorrente.
2.4 – Le doglianze del ricorrente, ove non intese a ottenere, mediante la denuncia del vizio motivazionale, una diversa e più favorevole valutazione del merito della controversia, non consentita in sede di legittimità, non sono fondate.
La decisione impugnata – sia pure nell’ottica di una valutazione in ordine alla sussistenza o meno del vizio del consenso che avrebbe inficiato la determinazione arbitrale – ha focalizzato i termini logici e giuridici della questione, da un lato, nell’inadempimento dello Z. in merito all’obbligazione di assentire alla voltura della propria licenza di investigatore, e, dall’altro, nel danno derivato alla società “per il tempo inevitabilmente necessario per l’ottenimento di una nuova licenza in capo ad altra persona”.
In particolare, la corte territoriale ha espressamente escluso che “l’Eurodetectives abbia mai rappresentato agli arbitri l’impossibilità assoluta di ottenimento della licenza investigativa senza la cooperazione dello Z. , ma solo la maggiore difficoltà del conseguimento della licenza”.
2.5 – La questione dell’incidenza dell’inadempimento dello Z. rispetto al ritardo con il quale il nuovo amministratore, ottenuta la licenza, venne posto in grado di operare sembra nel ricorso affidata piuttosto a una rigorosa – ancorché frammentaria, come si vedrà – esegesi letterale della decisione impugnata, che non alla complessiva considerazione dell’intera motivazione. Ed infatti, se è vero che a un certo punto viene adoperata l’espressione “nuova licenza” (laddove la novità potrebbe essere riferita semplicemente alla diversità dei soggetti, senza con ciò escludere che sia intervenuta, in realtà, una voltura della precedente licenza”, è altrettanto vero che la corte territoriale ha espressamente precisato che “la decisione arbitrale, come correttamente ritenuto dal primo giudice, è stata basata solo sull’inadempimento dello Z. rispetto all’obbligo sancito nella clausola n. 7 dell’accordo intervenuto tra le parti e non sulla possibilità o meno della volturazione della licenza senza la sua collaborazione”, così dimostrando di aver preso in considerazione la circostanza il base alla quale il suindicato vizio motivazionale risulta dedotto.
2.6 – Deve per altro rilevarsi che lo stesso ricorrente, nel valorizzare il dato inerente all’intervenuta voltura della licenza “a fronte della sola ed esclusiva richiesta proposta dalla società”, mostra di ignorare, senza perciò contestarlo, l’elemento principale che, secondo la decisione impugnata, sorregge la determinazione arbitrale, costituito dal pregiudizio che l’inadempimento dello Z. ha arrecato, determinando il ritardo nel rilascio della licenza e, quindi, un lungo periodo di inattività, alla società Eurodetectives, mediante la mancata prestazione del consenso alla voltura della licenza stessa.
Sui termini logico-giuridici “inadempimento” – “danno da ritardo nell’ottenimento della licenza”, che il giudice del merito ha individuato come elementi fondanti, secondo la determinazione arbitrale, della responsabilità dello Z. , non incidono (così da privare il vizio motivazionale denunciato e, a ben vedere, lo stesso errore attribuito alla determinazione arbitrale, rispettivamente, dei caratteri di decisività e di essenzialità e riconoscibilità: su tale ultimo aspetto, cfr. Cass., 1 dicembre 2009, n. 25268) le modalità attraverso le quali la società ha ottenuto, con notevole ritardo, il rilascio della licenza, in quanto in entrambi i casi il relativo pregiudizio dipenderebbe dal rilevato inadempimento del ricorrente. Non è per altro contestato, né appare censurabile sotto il profilo logico-giuridico, il presupposto della decisione impugnata secondo cui il consenso dello Z. alla voltura della licenza, costituente l’oggetto della prestazione non adempiuta, avrebbe agevolato una sollecita definizione della pratica.
2.7 – In definitiva, la sentenza impugnata, nei margini ristretti dell’esame relativo alla verifica dei denunciati vizi del consenso della determinazione arbitrale, ha fornito una motivazione congrua ed adeguata, tale da resistere alle censure sollevate nel ricorso, che, pertanto, deve essere rigettato.
2.8 – Non si provvede in merito al regolamento delle spesse processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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