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La massima

Il pregiudizio non si pone come conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo del datore di lavoro, per cui non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare la illegittimità della condotta datoriale ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., anche con presunzioni, del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con detta condotta.

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza del 14 maggio 2013, n. 11527

…omissis…
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte d’appello correttamente valutato la gravità del comportamento datoriale, che “avrebbe dovuto trasferire altro lavoratore successivamente assunto invece di esso”, come richiesto di provare.

Il motivo è infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte, secondo cui in tema di trasferimento del dipendente, le disposizioni collettive possono integrare la disciplina dell’art. 2103 cod. civ. (avente riguardo soltanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive) attribuendo rilievo anche alle esigenze di ordine personale e familiare del lavoratore, ma resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso, da parte della predetta disciplina collettiva, che l’obbligo di valutare tali esigenze comporti procedure concorsuali o comparazioni fra le situazioni dei possibili destinatali del provvedimento di trasferimento, in quanto il datore di lavoro è obbligato a una scelta diversa solamente nel caso in cui le esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire siano particolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza (cfr. Cass. n. 16801/2002).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza per aver ritenuto non provato il diritto al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento e la dequalificazione sofferta presso l’unità di San Bonifacio e per averne, in violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., escluso la prova in via presuntiva del predetto danno non patrimoniale. Più in dettaglio, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento del danno cagionatogli dall’illegittimo demansionamento, poichè il suo inquadramento gli avrebbe consentito di condurre mezzi di portata di molto superiori rispetto a quello da ultimo affidatogli, successivamente al trasferimento e per i sette mesi durante i quali questo era durato.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente affrontato la questione osservando come il Tribunale avesse ritenuto da un lato provato che da mansioni di 3 livello super fossero state affidate, ad un certo punto e per la limitata durata del trasferimento, mansioni di livello 3; ha poi statuito che, incombendo su parte datoriale la prova dell’esatto adempimento e non avendo questa dimostrato una valida ragione per avere affidato allo S. mezzi che potevano essere condotti con un inferiore inquadramento, la prova della dequalificazione professionale doveva ritenersi raggiunta, aggiungendo, tuttavia, che “anche qui vale(va) il medesimo principio già utilizzato per il danno esistenziale da trasferimento”.

A maggior chiarimento del suo convincimento ha affermato che Inadempimento datoriale era stato già sanzionato con l’obbligo di corrispondere la medesima retribuzione prevista per il superiore inquadramento, mentre non poteva ritenersi connaturata alla violazione un danno risarcibile; sicchè in mancanza di apposita dimostrazione nulla poteva riconoscersi al lavoratore.

Così argomentando, la Corte territoriale si è uniformata ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale, in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale (da intendere come ogni pregiudizio, di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno) va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno (Cass. n. 29832/2008). Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. e art. 432 c.p.c., da parte della sentenza impugnata per avere escluso anche la liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’illegittimo trasferimento ed all’illegittimo demansionamento.

La censura è infondata se sol si considera che la normativa richiamata trova applicazione nel caso in cui il danno sia dimostrato nel suo verificarsi ma non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nella specie, la Corte d’appello, come appena osservato, ha escluso il diritto dello S. al risarcimento del danno perchè non lo ha ritenuto provato. Ne discende che non poteva liquidare in via equitativa un danno del quale non vi era prova.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova e di confessione sia giudiziale provocata mediante interrogatorio formale che spontanea (artt. 2697, 2730 e 2734 c.c., artt. 228 e 229 c.p.c.), da parte della impugnata sentenza, per avere ritenuto non provato il diritto del ricorrente alle differenze i retributive per le ore lavorate a titolo di straordinario nonostante la confessione sul punto del datore di lavoro. Con il sesto si denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto non provato il diritto del ricorrente alle differenze retributive per le ore lavorate a titolo di straordinario.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 11 del CCNL spedizione e trasporto merci per non avere la Corte territoriale, sempre in relazione allo straordinario, considerato le risultanze del foglio di registrazione del disco cronotachigrafo e/o degli altri documenti di viaggio e per non avere tratto argomenti di ulteriore prova dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di produrre i restanti dischi cronotachigrafici in suo possesso ed oggetto dell’ordine di esibizione impartitogli. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c., per non avere ritenuto che il doc. 6 di controparte – ad oggetto “dichiarazione S. in ordine al pagamento forfetario trasferta/straordinario” – era stato disconosciuto in sede di prima udienza del giudizio di primo grado, e che in merito allo stesso controparte non aveva avanzato alcuna istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e, “comunque sulla omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui respinge definitivamente la domanda retributiva del ricorrente sulla base delle risultanze del documento avversario”.

Con il nono motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1335 c.c. e/o del’art. 1418 c.c., comma 1 e/o del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 1 e art. 1346 c.c. e/o sulla omessa motivazione della sentenza impugnata circa una questione decisiva e controversa, per non avere la Corte d’appello ritenuta la nullità e/o l’invalidità e/o la inefficacia degli accordi di forfetizzazione delle indennità di trasferta e degli straordinari nè minimamente motivato sul punto.

Con il decimo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11, commi 9 e 10 CCNL spedizione e trasporto merci, e/o sulla omessa motivazione della sentenza impugnata circa una questione decisiva e controversa, per non avere la Corte d’appello ritenuto l’assoluta inefficacia delle dichiarazioni di compenso a forfait delle indennità di trasferta e degli straordinari, nè minimamente motivato sul punto.

Le censure, da trattarsi congiuntamente, riguardando pretese retributive, con particolare riferimento allo “straordinario” non possono trovare accoglimento, avendo la Corte territoriale dato conto delle sue determinazioni riguardanti le censure formulate dallo S. e reiterate in questa sede.

Invero, la Corte di merito, dopo avere osservato che lo S., su cui incombeva l’onere della prova ex art. 2697 c.c., riteneva di avere dimostrato il suo diritto, con la produzione dei cronotachigrafi, dei rapportini personali e tramite le testimonianze, è passata ad esaminare il valore probatorio da attribuire a detti elementi.

Anzitutto – ha rilevato il Giudice d’appello – quanto ai dischi cronotachigrafi, che peraltro erano stati prodotti in copia, occorreva evidenziare – in replica all’assunto del lavoratore -, che nessun onere parte appellata aveva di produrre gli originali e nessuna conseguenza di tipo processuale gli poteva perciò essere addebitata, essendo sufficiente il diconoscimento, nella specie effettuato, della conformità agli originali, per svilirne la valenza.

Peraltro – ha soggiunto la Corte -, gli indicati dischetti, non essendo “lo specchio esatto della quantità del lavoro prestato, poichè riproducono meccanicamente i momenti di accensione e spegnimento del mezzo sul quale montano”, rimessi alla volontà dell’autista, che ben può “lasciare acceso il mezzo andare a giocare a carte o dormirvi dentro”, non sono sufficienti, da soli – senza, cioè, che le loro risultanze siano corroborate da elementi diversi e concordanti – a fornire la prova della quantità di prestazione, ancor meno se prodotti in copia e se la controparte li abbia formalmente disconosciuti.

Così argomentando, la Corte territoriale si è posta in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore, e quindi dello straordinario eventualmente svolto da tale dipendente, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall’art. 2712 cod. civ., nè dell’effettuazione del lavoro, e dell’eventuale straordinario, nè dell’effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch’essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall’interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell’esercizio dei propri poteri istruttori. Tale giudice, accertata, alla stregua degli elementi suindicati, l’effettuazione della prestazione lavorativa (ordinaria o straordinaria), può invece desumere dalle memorizzazioni emergenti dai dispositivi anzidetti le specifiche entità delle prestazioni lavorative, anche a titolo di straordinario, eventualmente ricorrendo, per la determinazione del relativo corrispettivo, ad eventuali accertamenti tecnici e salva, in ipotesi di perdurante incertezza al riguardo, la possibilità di procedere in via equitativa ai sensi dell’art. 432 cod. proc. civ. (Cass. n. 16098/2001).

Nè – prosegue la Corte territoriale – elementi a sostegno della validità delle risultanze dei dischi cronotachigrafi potevano essere utilizzati i rapportini giornalieri, trattandosi di documenti a loro volta compilati dalla parte che intende avvalersene, e quindi inidonei a costituire prova in suo favore; e se era vero che il datore di lavoro non li aveva mai contestati, era altrettanto vero che non ne aveva mai tenuto conto alcuno, come affermato da entrambe le parti. Nè ausilio di alcun tipo veniva dalle prove testimoniali assunte, posto che nessun teste aveva saputo riferire gli orari di lavoro dello S., sicchè non poteva ritenersi raggiunta prova alcuna della effettuazione dello straordinario, e tale nemmeno con l’ausilio dei conteggi, inutilizzabili, in quanto elaborati sulla base delle dichiarazioni dello stesso S..

Neppure era esatto quanto sostenuto dal lavoratore, secondo cui non occorreva attardarsi sulla prova fornita poichè parte datoriale aveva riconosciuto lo straordinario nella misura da lui indicata, considerato che sin dalla memoria di costituzione la ditta aveva contestato gli orari di lavoro denunciati dall’appellante, ed anzi aveva affermato che non li conosceva e che avendo convenuto un pagamento forfettario di trasferta e straordinario se ne era sempre disinteressata. Pertanto, anche se risultava ammesso, per quanto non di diretta conoscenza, che S. aveva effettuato dello straordinario, era stato anche affermato l’effettuazione di adeguato pagamento.

Osserva la Corte che l’iter argomentativo del Giudice a quo risulta immune dalle censure formulate, assorbendo, peraltro, ogni ulteriore doglianza.

Devesi, in proposito, rammentare, costituendo specifico motivo di gravame, unitamente a quello ricondotto al vizio di violazione di legge, che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n.13045/97) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) – non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Per quanto procede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2013

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