L’articolo 31 del Dpr 761/1979, che vincola la corresponsione della cosiddetta indennità De Maria all’equiparazione del personale universitario a quello sanitario, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, ha conservato la sua efficacia sino al contratto 2002-2005 per il personale del comparto università. La norma, a ogni modo, «non comporta l’applicazione di un’equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi dirigenziali».
Sentenza 8 marzo 2018, n. 5510
Data udienza 8 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28496-2012 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), Direttore Generale pro tempore, in persona del elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio;
UNIVERSITA’ STUDI ROMA LA SAPIENZA, in persona del Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3548/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/06/2012 R.G.N. 370/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 3548/2012, ha respinto l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del locale Tribunale, che aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza intesa ad ottenere la corresponsione delle differenze stipendiali tra il trattamento economico in godimento e quello spettante ai sensi del CCNL 1998/2001 del personale universitario e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, articolo 1 corrispondente a quello dei dirigenti sanitari non medici (9 livello) del Servizio sanitario nazionale.
2. Il (OMISSIS), dipendente dell’Universita’ La Sapienza e dislocato presso l’ (OMISSIS), aveva rivendicato l’indennita’ stabilita dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 31 (c.d. indennita’ De Maria) in virtu’ della formale equiparazione alla categoria della Dirigenza sanitaria, in quanto inquadrato nella categoria D1 a decorrere dal gennaio 2001 e nella categoria D2 dal gennaio 2004.
3. Nel respingere il gravame, la Corte di appello ha osservato che, in relazione ai fatti dedotti in giudizio, l’equiparazione era regolata non gia’ dal D.I. 9 novembre 1982, che aveva individuato le corrispondenza del personale in servizio presso l’Universita’ e quello delle allora Unita’ sanitarie locali, ma dalla contrattazione collettiva e precisamente dall’articolo 51 del C.C.N.L. 1998/2001. Richiamato l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, secondo cui le corrispondenze tra personale Usl e personale universitario hanno carattere rigido e non dinamico e che i mutamenti introdotti dalla contrattazione collettiva in relazione al personale Asl non sono suscettibili di riflettersi in modo automatico sul personale dell’Universita’, necessitando di appositi atti di recepimento, la Corte territoriale ha ritenuto che l’inquadramento dell’appellante nella categoria D, avvenuto in virtu’ della progressione verticale ottenuta a seguito di concorso interno, provenendo egli dalla posizione C4, non poteva comportare il riconoscimento dell’appartenenza ad piu’ elevato livello, in difetto dello svolgimento di mansioni corrispondenti al superiore livello dirigenziale. Solo l’effettivo svolgimento di mansioni proprie dell’inquadramento rivendicato avrebbe potuto fondare il riconoscimento del diritto azionato, ma nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, cosi’ come nell’atto d’appello, non vi era alcuna allegazione delle mansioni effettivamente svolte dal (OMISSIS), il quale si era limitato a richiamare una attestazione dalla quale risultava che aveva svolto mansioni di coordinatore tecnico, ma si trattava di una attestazione priva di descrizione del contenuto delle mansioni espletate.
4. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’Universita’ degli studi di Roma La Sapienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, del D.I. 9 novembre 1982 e dell’articolo 51 CCNL del comparto Universita’ 1998/2001, censura la sentenza per errata interpretazione delle fonti che regolano la corrispondenza tra livelli retributivi del personale sanitario e universitario.
2. Il secondo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa lo svolgimento di mansioni da area tecnico-scientifica da parte ricorrente, non avendo la Corte d’appello provveduto ad una completa disamina degli elementi di prova allegati agli atti. In particolare, erano stati trascurati: a) il documento n. 8 in data 26 ottobre 93 con cui l’Amministrazione resistente aveva dichiarato l’idoneita’ del ricorrente ad un profilo tecnico-scientifico; b) il documento n. 12, da cui risultava l’attivita’ di tutoraggio e l’attivita’ didattica svolta dal ricorrente e la sua partecipazione a congressi e a progetti scientifici; c) i documenti nn. 10 e 11 relativi a due colleghi, titolari della medesima posizione, che avevano ottenuto il decreto di inquadramento richiesto.
3. Il terzo motivo denuncia contraddittorieta’ della motivazione, per avere fatto un improprio richiamo di un precedente giurisprudenziale concernente l’onere di parte ricorrente di allegare e dimostrare i profili caratterizzanti delle mansioni e della qualifica rivendicata, mentre l’oggetto del giudizio era del tutto diverso. Il (OMISSIS) non aveva chiesto l’inquadramento in un qualifica superiore, ma il riconoscimento dell’equiparazione ai fini retributivi al personale sanitario svolgente le medesime mansioni sulla base della tabella di equiparazione prevista D.I. del 1982.
4 Preliminarmente, quanto alle legittimazione passiva dei convenuti, vi e’ giudicato interno in merito alle relative statuizioni: risulta dalla sentenza impugnata che il Giudice di primo grado ebbe a rigettare le relative eccezioni proposte dall’Universita’ e dalla Azienda Policlinico e non risulta che tale statuizione di primo grado abbia formato oggetto di appello incidentale da parte delle convenute. Tanto premesso, il ricorso e’ fondato nei limiti che seguono.
5. Giova svolgere un breve cenno di ordine ricostruttivo alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di questa Corte, chiamata piu’ volte ad affrontare analoghe questioni di diritto (v. in particolare, Sezioni Unite n. 9279 del 2016 e Sezioni Unite n. 8521 del 2012).
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