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Testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2013 n. 22789[1]

 

Le modalità di assegnazione in cura dei pazienti debbono rispettare criteri oggettivi di competenza, oltre che di equa distribuzione del lavoro, e risulterebbe peraltro in contrasto coi principi fondamentali dell’ordinamento, tra cui in primis il diritto alla salute dei cittadini, se sulle oggettive competenze e capacità dovesse prevalere il criterio di equa ripartizione del lavoro tra i chirurghi.

Del resto la decisione della Corte di merito si è congruamente basata sull’ampia documentazione ivi richiamata (verbali operatori degli anni 2000-2003) e sulle deposizioni testimoniali, da cui è emerso in primo luogo che il numero di interventi mensili, nel reparto dove pacificamente lavorava la ricorrente, era esiguo (circa tre interventi al mese pro capite) e che molti colleghi della ricorrente risultavano avere eseguito lo stesso numero di interventi, e taluni anche di meno.

 

 


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/10/no-al-demansionamento-per-il-chirurgo-trasferito-al-pronto-soccorso.html

 

 

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