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All’atto del conferimento di nuovi incarichi ai ricorrenti non veniva attribuita la maggiorazione del 35% della retribuzione di cui al comma 9 dell’articolo 40 del CCNL.
Tanto premesso, dopo avere richiamato il contenuto delle disposizioni convenzionali in questione, la Corte d’Appello affermava che il comma 8, del citato articolo 40, aveva lo scopo di garantire il mantenimento del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, sub specie di retribuzione di posizione, goduto in relazione al precedente incarico nell’ipotesi specifica di perdita dell’incarico stesso a seguito di ristrutturazione aziendale.
2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il (OMISSIS), prospettando quattro motivi di impugnazione.
3. Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimita’ dell’udienza pubblica.
5. Con le memorie, in particolare, il ricorrente contestava l’eccezione sollevata dai lavoratori con il controricorso di sussistenza di giudicato interno; i controricorrenti hanno insistito sulla sussistenza di altra sentenza della Corte d’Appello che avrebbe deciso con gli stessi principi analoga fattispecie, e che sarebbe stata richiamata nella sentenza di appello oggetto del presente ricorso con statuizione che, non essendo stata impugnata, costituirebbe giudicato interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di giudicato esterno e di giudicato interno sollevata con il controricorso.
I lavoratori eccepiscono il giudicato esterno atteso che gli stessi emolumenti per un diverso arco temporale sarebbero stati riconosciuti con precedente sentenza della Corte d’Appello n. 1223/09, depositata il 30 novembre 2009.
Eccepiscono il giudicato interno in relazione ai principi enunciati dalla Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1223/09, richiamata dalla sentenza di appello n. 7106 depositata il 20 settembre 2013, senza che tale statuizione sia stata censurata con il presente ricorso per cassazione, passando cosi’ in giudicato.
2. L’eccezione non e’ fondata.
2.1. Non sussiste nella specie giudicato esterno tra le due pronunce attesa la mancata coincidenza dei rapporti giuridici in esame.
Si legge nella sentenza n. 1223/09 (pag. 3 della citata sentenza di appello) “entrambi gli appellati hanno rivendicato per il periodo 1 gennaio 1998 (limitato dal giudice dal 30 giugno 1998) – 31 luglio 2001 il pagamento della maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’articolo 40, comma 9, del CCNL della dirigenza sanitaria 1998-2001”. Sempre nella suddetta sentenza si legge che con atto del 2 agosto 2001 al (OMISSIS) e alla (OMISSIS) venivano conferiti incarichi diversi da quelli ricoperti in precedenza, essendo intervenuta Delib. 14 febbraio 2001, n. 156 di azzeramento completo degli incarichi.
Quindi, con riguardo al presente giudizio, le statuizioni della sentenza n. 1223/09, non riguardano solo un diverso arco temporale, come assumono i ricorrenti, ma incarichi diversi, in ordine ai quali veniva chiesta l’applicazione dell’articolo 40, comma 9, CCNL (che recita: Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendono – secondo l’atto aziendale – piu’ strutture complesse – per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato e’ prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminato dal comma 10), rispetto agli incarichi ricoperti nel periodo oggetto del presente giudizio (agosto 20012006), in ordine ai quali veniva chiesta l’applicazione dell’articolo 40, comma 8 (che recita: Nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sara’ conferito, ai sensi degli articoli 28 e 29, un altro incarico di pari valore economico).
La Corte d’Appello con la sentenza n. 1223/09, chiamata a riconoscere l’indennita’ di posizione ex articolo 40, comma 9, nel suddetto arco temporale 1998 – 31 luglio 2001, accoglie la domanda perche’ afferma che la corresponsione di tale indennita’ era stata riconosciuta dall’Azienda con proprie determinazioni. Rileva, quindi, solo ad abundantiam, che cio’ era in linea con il disposto dell’articolo 40, comma 8, del CCNL, limitandosi a richiamarne, in parte, il contenuto, senza procedere ad alcun vaglio delle ricadute applicative nella specie.
2.2. Non sussiste, altresi’, giudicato interno.
Nella sentenza di appello oggetto del ricorso per cassazione in esame, si fa riferimento alla sentenza della medesima Corte d’Appello di Roma n. 1223/09, depositata il 30 novembre 2009, divenuta irrevocabile, affermando: “Osserva la Corte che – a prescindere dal fatto che il mantenimento di tale maggiorazione e’ gia’ stato accertato per il periodo immediatamente precedente a quello per cui e’ giudizio con sentenza n. 1223/09 divenuta irrevocabile – l’interpretazione della norma collettiva proposta nell’atto di gravame non puo’ essere recepita”.
Il tenore della suddetta affermazione e il successivo sviluppo dell’iter argomentativo logico giuridico pongono in evidenza che la Corte d’Appello, con la sentenza oggetto del presente ricorso per cassazione, ha deciso la questione sottopostagli con un distinto e autonomo ragionamento decisorio rispetto alle statuizioni della precedente sentenza.
E’ la stessa Corte d’Appello ad escludere, con l’espressione “a prescindere”, che la sentenza di appello richiamata e gli argomenti nella stessa enunciati, costituiscano ratio decidendi della controversia in esame, procedendo il giudice di secondo grado ad una autonoma statuizione sulla questione devolutagli, con la conseguenza che il riferimento alla sentenza n. 1223/09 non doveva essere impugnato per cassazione.
Il giudice di appello, infatti, nella sentenza 7106/2013, afferma di seguito, dopo aver riportato il motivo di appello e il contenuto dell’articolo 40 del CCNL: “Non v’e’ dubbio che la norma in esame regolamenta specificamente il trattamento retributivo accessorio nella specifica voce della retribuzione di posizione ed il comma 8 ha lo scopo di garantire il mantenimento del trattamento economico, ivi compreso quello accessorio – sub specie retribuzione di posizione – goduto in relazione al precedente incarico nell’ipotesi di perdita dell’incarico medesimo a seguito di ristrutturazione disposta dall’azienda.
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