Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 giugno 2017, n. 14176

Si al licenziamento del lavoratore che ha superato il periodo di comporto. La richiesta per allungare i tempi del beneficio di un’aspettativa non retribuita va supportata con un certificato che dimostri lo stato di inabilità temporanea.

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 7 giugno 2017, n. 14176

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente

Dott. CURCIO Laura – rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. LORITO Matilde – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26924-2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta in atti;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 3050/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2014 r.g.n. 8013/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2017 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 4.7.2012 che aveva respinto la domanda di (OMISSIS) con la quale la lavoratrice, dipendente (OMISSIS) in qualita’ di assistente di volo, aveva chiesto che venisse dichiarata l’illegittimita’ del licenziamento comunicatole il 10.9.2010 per superamento del periodo di comporto, con le conseguenti statuizioni di cui all’articolo 18 Sd L.

2) La (OMISSIS) aveva lamentato l’erroneita’ della sentenza di primo grado che non aveva ritenuto la tardivita’ del recesso avvenuto dopo due mesi dal comporto e neanche l’illegittimita’ di tale licenziamento per violazione dell’articolo 14 del CCNL del settore, non avendo concesso la datrice di lavoro un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, pur in presenza di una sua richiesta inviata in data 15.6.2010, unitamente al certificato attestante la chiusura della malattia e la permanenza dello stato di inidoneita’ al lavoro, come previsto dalla norma collettiva.

2) La Corte territoriale, partendo dall’esame dell’articolo 14 del CCNL, ha ritenuto che la norma collettiva prevede, per il lavoratore che intenda beneficiare dell’aspettativa non retribuita, un onere di documentare lo stato di inabilita’ temporanea mediante un certificato dell’istituto medico legale dell’Aeronautica militare, certificato non presentato dalla (OMISSIS), la quale neanche successivamente alla asserita richiesta di aspettativa, aveva fatto pervenire tale documentazione.

3) La Corte poi, pur ritenendo assorbente tale considerazione, ha ritenuto che la lavoratrice non avesse neanche provato l’invio della raccomandata contenente la domanda di aspettativa, prova che non poteva essere offerta attraverso la testimonianza di cui la lavoratrice aveva chiesto l’ammissione,essendo generiche le circostanze oggetto della testimonianza.

4) Ha infine escluso la Corte la tardivita’ del licenziamento perche’ comunicato dopo tre mesi dal superamento del comporto, dovendosi contemperare piu’ fattori con riferimento al contesto delle circostanze significative di ciascuna fattispecie concreta, che nel caso in esame vedeva la societa’ priva di conoscenza sulle condizioni di salute della lavoratrice.

5) Ha proposto ricorso per Cassazione la (OMISSIS), affidata a due motivi, seguito poi dal deposito di memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) SPA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

6) Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione articolo 101 c.p.c., comma 2 in relazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Corte territoriale assegnato alle parti termine per contraddire su una questione rilevata d’ufficio e posta a base della sentenza impugnata; questione individuata nelle considerazioni secondo cui l’articolo 14 ccnl pur prevedendo una facolta’ del lavoratore di chiedere un periodo continuativo di aspettativa non retribuita, giustificato dalla permanenza dello stato di inabilita’ temporanea certificato dall’IML fino ad un massimo di 12 mesi, avrebbe previsto un onere di documentare tale permanenza dello stato di inabilita’, ostativo all’operare della domanda di aspettativa. Secondo la ricorrente si tratterebbe di una “sentenza a sorpresa “nulla ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 per non aver concesso alle parti termine per deposito di memorie.

7) Il motivo e’ inammissibile e comunque infondato. Inammissibile perche’ violativo del principio di autosufficienza, in quanto la ricorrente non trascrive tutta la norma di cui all’articolo 14 del CCNL, ma solo parte del n. 3, ultimo capoverso, cosi’ da non consentire un’esame completo e sistematico della disciplina della fattispecie, esclusivamente di fonte contrattuale, dell’aspettativa non retribuita. Infondato perche’ nel caso in esame la Corte non ha posto a fondamento della decisione una questione che ha rilevato d’ufficio, cadendo quindi in un error in procedendo, ma semplicemente ha fornito un’interpretazione della norma contrattuale ex articolo 1362 c.c., secondo cui la volonta’ dei contraenti sarebbe quella di subordinare il riconoscimento di un periodo continuativo massimo di 12 mesi di aspettativa non retribuita alla permanenza dello stato di inabilita’ temporanea certificata da IML, tesi interpretativa peraltro proposta dalla societa’ sin nella memoria di costituzione di primo grado, come si ricava nella parte trascritta da (OMISSIS) nel controricorso.

8) Ma ancora non puo’ dirsi neanche che la Corte abbia posto a fondamento della propria decisione solo tale questione, atteso che ha comunque aggiunto una seconda distinta motivazione, sorretta da autonoma ratio decidendi, sia pure ritenendola a completamento della prima definita assorbente: la mancata prova dell’invio della domanda di aspettativa, che (OMISSIS) aveva negato di aver ricevuto.

9) con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 344, 414 n.4 e 5 e 420 e 437 c.p.c. in relazione ad articolo 360, comma 1, n. 4, per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale su un fatto decisivo, consistente nell’invio della raccomandata alla societa’ unitamente al certificato medico del 15.6.2010, quest’ultimo pacificamente ricevuto da (OMISSIS). In particolare lamenta la ricorrente che non sia stato ammesso il capitolo di prova in cui si deduceva che nella la raccomandata inviata alla societa’ in data 17.6.2001 la (OMISSIS) aveva inserito non solo l’ultimo certificato medico del 15.6.2010, ma anche la domanda di aspettativa non retribuita. Rileva la ricorrente che la datrice di lavoro non aveva mai negato la ricezione del certificato medico.

10) Anche tale motivo e’ infondato. La Corte distrettuale ha adeguatamente motivato sull’inidoneita’ della prova richiesta, di carattere decisivo secondo la prospettazione della parte appellante, rilevando come tale prova fosse generica, perche’ non sufficientemente specificate le modalita’ e le circostanze di luogo e di tempo in cui sarebbe avvenuta la spedizione a cui la teste avrebbe assistito, essendo limitato il capitolo di prova soltanto alla conferma dell’invio alla societa’ “in data 17.6.2010 del certificato medico del 15.6.2010, unitamente alla domanda di aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 14, u.c. del ccnl sezione B per gli assistenti di volo”.

11) La mancata ammissione della testimonianza non ha comportato alcuna violazione delle norme processuali indicate. Proprio in fattispecie analoga di mancata ammissione da parte del giudice di merito di prova testimoniale a conferma del testo di un documento non reperito in atti, si e’ espressa questa corte, ritenendo che il mancato esercizio da parte del giudice di appello, del potere discrezionale di ammettere una prova testimoniale non puo’ essere sindacato in sede di legittimita’, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell’articolo 356 c.p.c., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Cfr Cass. 29/03/2007 n. 7700, Cass. n. 8/02/2012 n. 1754).

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con condanna della ricorrente, soccombente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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