Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 ottobre 2016, n. 20048

Giustificato il licenziamento del lavoratore che all’interno dell’azienda insulta un collega e gli mette le mani all’altezza del collo anche se non stringe

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 6 ottobre 2016, n. 20048

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22024-2013 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S. C. P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/05/2013, R.G. N. 155/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 207/2013, depositata 118 maggio 2013, la Corte di appello di Firenze respingeva il gravame di (OMISSIS) e confermava la sentenza del Tribunale di Lucca, che ne aveva rigettato la domanda volta ad accertare la illegittimita’ del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla (OMISSIS) S.c.p.a. a seguito di un episodio, verificatosi il (OMISSIS), di aggressione verbale, poi trascesa a vie di fatto, nei confronti di un collega.

La Corte, richiamate le testimonianze assunte e ricostruito l’episodio, osservava come le risultanze di causa dessero conferma di una serie di offese verbali rivolte dall’appellante al collega (OMISSIS) in un luogo di lavoro e alla presenza di altri colleghi e di una successiva fase di aggressione fisica, consistita nell’avere ostacolato l’uscita dalla stanza del (OMISSIS) ponendo le mani all’altezza e in prossimita’ del collo dello stesso, pur senza stringerlo. Su tali premesse di fatto la Corte considerava che la gratuita’ della minaccia fisica, realizzata a conclusione di una serie di offese verbali nelle circostanze di tempo e di luogo accertate, era di evidente gravita’ e tale da giustificare la misura estrema applicata dal datore di lavoro, trattandosi di condotta incompatibile con il necessario affidamento datoriale nella correttezza dei rapporti che il dipendente deve mantenere nell’ambito lavorativo per garantire un ambiente di lavoro sereno e, quindi, funzionale all’organizzazione di impresa.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’ (OMISSIS) con unico motivo; la societa’ ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, articoli 1 e 3 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento, mentre nel caso concreto i fatti, cosi’ come accertati dalla Corte di appello, non avrebbero potuto integrare ne’ la fattispecie di cui all’articolo 2119 c.c. ne’ quella del giustificato motivo soggettivo, dovendo essere qualificati come inadempimento non “notevole”.

2. Il ricorso non puo’ essere accolto.

6. Si tratta di valori ampiamente e da tempo radicati nella societa’ e in quell’insieme di convinzioni, abitudini e atteggiamenti, che ne forma in un dato tempo la coscienza generale, cosi’ da giustificare la specificazione che della clausola generale ed elastica risulta compiuta nella concreta vicenda dedotta in giudizio.

7. Peraltro la correttezza dell’operazione sussuntiva cosi’ svolta dalla Corte di appello non risulta neppure adeguatamente censurata con il motivo in esame.

7.1. In particolare, a fronte delle considerazioni svolte in sentenza e di cui sub 3.3, non risulta formulata dal ricorrente una censura specifica, essendosi egli limitato ad una riduzione della portata dell’episodio contestato e cioe’ ad una critica che, da una parte, sembra prescindere dal non piu’ sindacabile accertamento in fatto compiuto dalla Corte di appello (con gli esiti delineati sub 3.2) e, dall’altra, senza misurarsi con il baricentro logico e giuridico della decisione, trascura la pur necessaria deduzione di un disallineamento, rispetto ai modelli comportamentali generalmente riconosciuti e approvati, degli elementi ritenuti, invece, dal giudice di merito idonei a integrare il parametro normativo.

7.2. Deve, pertanto, ribadirsi l’orientamento, per il quale l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, e’ sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica, basata su una semplice contrapposizione, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realta’ sociale (eass. n. 5095/2011).

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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