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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 ottobre 2013 n. 22728[1]

 

E’ esatto il rilievo della Corte di merito per la quale il credito invocato non era temporalmente ed eziologicamente connesso alla cessazione del contratto d’appalto e che dalla stessa motivazione del licenziamento non emergeva alcun collegamento causale tra lo stesso ed il contratto d’appalto intercorso tra le società appellate, essendo anche mancata la prova che il recesso fosse stato una conseguenza obbligata della cessazione del contratto d’appalto.

La questione della natura giuridica dell’indennità spettante a titolo di mancato preavviso del licenziamento, che il ricorrente ritiene essere retributiva al fine di sostenere la tesi della sua riconducibilità ai trattamenti per i quali è prevista la responsabilità solidale del committente e dell’appaltatore nel contratto d’appalto di opere o di servizi, ai sensi dell’art. 29, comma 2°, del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, non scalfisce la validità della ratio decidendi sulla quale riposa l’impugnata sentenza, vale a dire la mancanza della prova dell’esistenza di un nesso causale tra il recesso e l’appalto atto a giustificare l’applicabilità nella fattispecie del suddetto regime di responsabilità


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/sentenzeDelGiorno/2013/10/licenziamento-no-alla-solidarieta-del-committente-se-lappalto-e-terminato.html

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