Il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l’esigenza dell’osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro
Sentenza 4 dicembre 2017, n. 28974
Data udienza 11 luglio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente
Dott. CURCIO Laura – Consigliere
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15829-2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7083/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2014 R.G.N. 34/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Napoli con sentenza depositata il 17/11/2014 confermava la pronuncia resa dal Tribunale della stessa sede con cui era stata rigettata la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. volta a conseguire la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatole in data 11/2/2010.
Nel pervenire a tali conclusioni il giudice del gravame rimarcava che la lettera di contestazione era da ritenersi tempestiva, in quanto formulata entro un mese dalla denuncia dei comportamenti illeciti ascritti alla dipendente – consistiti nella indebita concessione di numerosi esoneri dall’obbligo di pagamento fatture, anche in favore di se stessa – la cui specifica descrizione era contenuta in una lettera anonima pervenuta alla azienda; cio’ in considerazione della assenza di alcun obbligo a carico di quest’ultima, di mantenere sotto controllo l’operato dei propri dipendenti in ragione delle ampie dimensioni della propria struttura organizzativa. All’esito dello scrutinio del quadro probatorio delineato in prime cure, rilevava che l’atto di incolpazione aveva rinvenuto positivo riscontro e, considerata la entita’ e gravita’ degli illeciti commessi, proporzionata era da ritenersi la sanzione espulsiva irrogata.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la (OMISSIS) affidato a cinque motivi. Resiste la societa’ intimata con controricorso illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..
Il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7 e articolo 24 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si deduce l’erroneita’ della esegesi delle disposizioni da parte del giudice del gravame, che in presenza di un ampio lasso temporale, avrebbe posto sostanzialmente a carico del lavoratore, l’onere di dimostrare la correttezza dell’operato, in violazione del principio secondo cui “l’incolpazione ritardata, siccome pregiudizievole al diritto dell’incolpato di difendersi, si traduce nella illegittimita’ del conseguente licenziamento”.
2. Con il secondo e terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2607 c.c. nonche’ dell’articolo 240 c.p.p. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Ci si duole del peso probatorio attribuito dalla Corte di merito alla lettera anonima, che non rientrerebbe nell’ambito delle prove documentali dotate di rilievo processuale e che in sede penale, non puo’ essere acquisita ne’ utilizzata, salvo che costituisca corpo del reato o provenga dall’imputato.
3. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c., ribadendo che la Corte distrettuale avrebbe posto a carico della parte lavoratrice, l’onere di dimostrare la motivazione dei tabulati a distanza di ben quattro anni dalla verificarsi dei fatti oggetto di contestazione.
4. I motivi, che possono congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche connesse, risultano modulati sulla precipua nozione di tempestivita’ della contestazione nonche’ sulla salvaguardia del diritto di difesa del lavoratore incolpato, e connotati dall’ulteriore critica in ordine al non corretto governo delle prove in appello con riferimento all’utilizzo delle lettere anonime.
Essi vanno disattesi per quanto di seguito esposto.
[…segue pagina successiva]
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