Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 gennaio 2018, n. 24. Per le sanzioni lavorative legate al mancato rispetto dell’orario giornaliero e quindi contro lo sfruttamento dei prestatori si deve applicare la disciplina prevista dal regio decreto legge n. 692/1923 e non quella disposta dall’articolo 18-bis del Dlgs 66/2003

Per le sanzioni lavorative legate al mancato rispetto dell’orario giornaliero e quindi contro lo sfruttamento dei prestatori si deve applicare la disciplina prevista dal regio decreto legge n. 692/1923 e non quella disposta dall’articolo 18-bis del Dlgs 66/2003.

Sentenza 3 gennaio 2018, n. 24
Data udienza 4 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 20449-2012 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LECCO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
Nonche’ da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricoricorrente e ricorrente incidentale –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LECCO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1055/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/09/2011 R.G.N. 1441/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28.9 – 29.10.2011, la Corte d’appello di Milano, decidendo sull’impugnazione proposta dal Ministero del Lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva rideterminato la sanzione irrogata a (OMISSIS), con ordinanza-ingiunzione opposta, per reiterata violazione della norma relativa al riposo minimo giornaliero di 11 ore dei dipendenti nel periodo settembre 2004 – ottobre 2006, ha riformato parzialmente la gravata decisione, determinando nuovamente la sanzione in Euro 13.620,00.
Nel contempo, la stessa Corte ha respinto l’appello incidentale del (OMISSIS) volto a sentir dichiarare l’esistenza di una deroga contrattuale all’osservanza del precetto normativo sul rispetto del riposo minimo giornaliero. Ha spiegato la Corte che la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18-bis non poteva essere applicata per ogni singola violazione in quanto occorreva tener conto della proporzione della stessa rispetto alla gravita’ del comportamento oggetto di contestazione.
Per la cassazione ricorre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Provinciale del Lavoro di Lecco con un motivo.
Resiste con controricorso il (OMISSIS), il quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato ad un motivo.
Le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con un solo motivo del ricorso principale si denunzia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis, comma 4, assumendosi che la parte sanzionatoria di tale norma, pur non commisurata nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa al numero delle giornate e dei lavoratori, trovava comunque applicazione con riferimento alla singola condotta datoriale da perseguire, cioe’ quella che non consentiva la fruizione dei periodi di riposo a ciascun lavoratore coinvolto ed in relazione a ciascun periodo considerato (giorno o settimana). Pertanto, secondo la difesa erariale, e’ errato, in quanto non rispettoso della “ratio” della norma, il criterio adottato dalla Corte d’appello, ossia quello di applicare una sanzione per lavoratore, graduandola tra minimo e massimo edittale a seconda del numero delle violazioni.
2. Col controricorso incidentale, dedotto per violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articoli 4 e 8, del Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis, comma 4 e articolo 17, articolo 112 c.p.c., nonche’ dell’articolo 50 CCNL UNEBA (Unione nazionale istituzioni ed iniziative di assistenza sociale) siglato il 27.5.2004, ci si duole del mancato riconoscimento della liceita’ della condotta contestata all’Associazione al servizio degli anziani “ONLUS” da parte della Direzione provinciale del lavoro di Lecco e sanzionata con l’ordinanza – ingiunzione opposta, oltre che dell’entita’ della sanzione applicata, ritenuta ingiustificata.
Invero, secondo tale assunto difensivo, non si era considerato che la summenzionata norma del contratto collettivo del 27.5.2004, intervenuto tra le associazioni di categoria rientranti nella citata previsione normativa del D.Lgs n. 66 del 2003, articolo 17 nello stabilire che le lavoratrici ed i lavoratori avevano diritto ad un riposo giornaliero di’ undici ore ogni ventiquattro ore, non aveva previsto che le ore di riposo dovessero essere consecutive, lasciando in tal modo intendere che la volonta’ delle parti contraenti era quella di derogare, come loro facolta’ contemplata dallo stesso decreto legislativo, al dettato normativo generale, al fine dí introdurre una disciplina piu’ rispondente alle realta’ ed alle esigenze aziendali e, quindi, non irrazionale.
Inoltre, se per un verso i giudici d’appello avevano ritenuto che la sanzione prevista dal Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articolo 18 bis, comma 4, non poteva essere applicata, nella versione allora vigente, per ogni singola violazione, d’altro canto i medesimi giudici avevano escluso che la violazione della norma verificatasi con riferimento a piu’ rapporti di lavoro potesse costituire un’unica violazione, finendo con l’affermare, in modo contraddittorio, che era comunque giustificata l’applicazione di una sanzione per ogni lavoratore che non avesse potuto godere del previsto riposo, con la conseguenza che la rideterminazione della sanzione si rivelava arbitraria. Invece, alla stregua della L. n. 689 del 1981, articolo 8 avrebbe dovuto essere considerato che chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu’ violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu’ grave, aumentata sino al triplo.

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