Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 aprile 2017, n. 8597

Costituisce occasione di lavoro che fa aumentare il premio assicurativo Inail a carico delle imprese anche la morte del dipendente che viene punto da un insetto mentre esegue una manovra con un camion ed è colto da shock anafilattico

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 3 aprile 2017, n. 8597

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5588/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 842/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/11/2010 R.G.N. 1317/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nell'(OMISSIS) (OMISSIS), lavoratore alle dipendenze della (OMISSIS) s.p.a., mentre era alla guida di un’autobetoniera, fu colpito da uno shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne provoco’ la morte. A seguito dell’infortunio, l’Inail con provvedimento del 5/12/2007 comunico’ alla societa’ datrice di lavoro l’aumento del tasso di premio applicabile per l’anno 2008, pari al 127 x 1000, mentre per l’anno 2007 il tasso applicato era stato dell’81 x 1000.

2. La societa’ si rivolse al Tribunale di Vercelli, chiedendo il ricalcolo del premio applicato per l’anno 2008, senza che si tenesse conto dell’infortunio mortale e il tribunale accolse la domanda.

3. Proposto appello dall’istituto assicuratore, con sentenza pubblicata in data 19/11/2010, la Corte d’appello di Torino ha accolto l’impugnazione e ha rigettato la domanda della societa’. A fondamento della sua decisione ha affermato che l’evento mortale, pur essendo stato determinato dal caso fortuito, con assenza di ogni responsabilita’ da parte dell’imprenditore, non esclude l’occasione di lavoro essendo l’infortunio connesso alle modalita’ di svolgimento dell’attivita’ lavorativa, con la conseguente legittimita’ del provvedimento adottato dall’istituto assicuratore.

4. Contro la sentenza la (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione sostenuto da un unico complesso motivo. L’Inali resiste con controricorso. Le parti depositano memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico articolato motivo la societa’ censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 2, nonche’ per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume infatti che per giurisprudenza costante l’occasione di lavoro sussiste solo quando l’attivita’ lavorativa esponga il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalita’ dei cittadini o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attivita’, e non essendo per contro sufficiente che l’infortunio avvenga in luogo o nel tempo di lavoro. Sotto il profilo del difetto motivazionale rileva che la Corte, dopo aver escluso ogni responsabilita’ del datore di lavoro e ricondotto l’infortunio al caso fortuito, ha ritenuto rilevanti le condizioni di tempo e di luogo in cui esso si era verificato, senza considerare che il rischio di essere punti da un insetto incombe su chiunque si trovi in un qualsiasi ambiente, compreso l’abitacolo di un automezzo.

2. Il ricorso e’ infondato.

3. Per la normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivati dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi “in occasione di lavoro” (secondo la esplicita previsione dell’articolo 2 cit.) e quindi non solo quelli riconducibili al rischio “tipico” della specifica lavorazione, ma anche quelli derivanti da caso fortuito ed, in alcune ipotesi, quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto (cfr. Corte Cost. 2 marzo 1991, n. 100 e 3 ottobre 1990, n. 429).

4. Si e’ cosi’ affermato che, nell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’I.N.A.I.L., anche gli oneri cosiddetti indiretti (Cass. 2155 del 1992, 11145 del 1992, 550 del 1993, 12659 del 1992, 2023 del 1995, 4036 del 1995), per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purche’ tali eventi siano ricompresi nell’ambito di tutela stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Cass. 29 maggio 1996, n. 4953; Cass. 2 giugno 1998, n. 5408).

5. La corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi su richiamati ed ha adeguatamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente l’occasione di lavoro, sottolineando come l’evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si sia verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attivita’ di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso piu’ difficile difendersi dall’insetto. Si tratta di un accertamento di fatto congruo ed esaustivo, insindacabile in questa sede, non ravvisandosi i vizi motivazionali lamentati con il ricorso.

6. In forza di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.

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