Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 novembre 2016, n. 24270

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo, l’attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla data di intimazione del licenziamento fino all’esercizio del diritto di opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, non comprende l’indennità sostitutiva delle ferie non godute, né i permessi per riduzione mensile dell’orario di lavoro (r.o.l.), attesa la loro natura sia risarcitoria che retributiva, che spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in servizio effettivo, abbia svolto la propria attività nel corso di tutto l’anno senza fruirne, in quanto il dipendente licenziato, nel periodo intercorrente tra il recesso e l’esercizio dell’opzione per l’indennità, si trova in una situazione, sia pure forzata, di “riposo”; analogo ragionamento vale per il riposo domenicale o le festività infrasettimanali

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 29 novembre 2016, n. 24270

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12839-2014 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9489/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/201 r.g.n. 3368/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14/11/2013, la Corte di Appello di Roma, in accoglimento dell’impugnazione proposta da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS), revocava il provvedimento monitorio con cui alla societa’ era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 33.037,75. L’importo era comprensiva delle retribuzioni maturate e non corrisposte nell’intervallo di tempo intercorso tra la data in cui il lavoratore – giudizialmente reintegrato a mente della L. n. 300 del 1970, articolo 18 – aveva esercitato il diritto di opzione, ed il momento in cui detta indennita’ era stata corrisposta, nonche’ degli emolumenti spettanti a titolo di ferie, festivita’ e ROL dal di’ del licenziamento sino al pagamento della indennita’ sostitutiva della reintegra.

Per la cassazione di tale sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Ha resistito la societa’ con controricorso illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, commi 4 e 5.

Si critica la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha disconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni maturate e non corrisposte nell’intervallo di tempo intercorso tra la data in cui era stato esercitato il diritto di opzione ed il momento in cui detta indennita’ era stata corrisposta.

Si sostiene che la tesi accreditata dai giudici dell’impugnazione, secondo cui l’esercizio del diritto di opzione determinerebbe una interruzione dell’obbligo di pagamento delle retribuzioni, e’ smentita dal principio affermato da questa Corte, secondo cui, poiche’ il sistema delineato dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 si fonda sul principio della effettivita’ dei rimedi, l’obbligo di reintegra si estingue non gia’ al momento dell’esercizio del diritto di opzione, ma solo in seguito all’effettivo pagamento della relativa indennita’.

La censura deve ritenersi ammissibile, perche’ risponde ai paradigmi indicati nell’articolo 366 c.p.c., recando gli elementi indispensabili per una ricognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, e formulando una adeguata illustrazione delle critiche alla sentenza impugnata.

Essa si palesa, tuttavia, priva di pregio, per i motivi di seguito esposti.

Rinviene infatti applicazione il principio di diritto espresso dalle Sezioni unite di questa Corte n. 18353 del 2014, in base al quale: “Ove il lavoratore illegittimamente licenziato in regime di c. d. tutela reale – quale e’ quello, nella specie applicabile ratione temporis, previsto dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, nel testo precedente le modifiche introdotte con la L. 28 giugno 2012, n. 92 – opti per l’indennita’ sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facolta’ prevista dall’articolo 18 cit., comma 5, il rapporto di lavoro si estingue con la comunicazione al datore di lavoro di tale opzione senza che permanga, per il periodo successivo in cui la prestazione lavorativa non e’ dovuta dal lavoratore ne’ puo’ essere preteso dal datore di lavoro, alcun obbligo retributivo, con la conseguenza che l’obbligo avente ad oggetto il pagamento di tale indennita’ e’ soggetto alla disciplina della mora debendi in caso di inadempimento, o ritardo nell’adempimento, delle obbligazioni pecuniarie del datore di lavoro, quale prevista dall’articolo 429 c.p.c., comma 3, salva la prova, di cui e’ onerato il lavoratore, di un danno ulteriore”.

A tale principio di diritto – al quale la Sezione lavoro si e’ pienamente conformata (cfr. Cass. n. 25679 del 2014, nn. 1169, 3237, 9479 e’ n. 18098 del 2015, nonche’ nn.5573, 17099 del 2016) – il Collegio intende dare continuita’.

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, commi 4 e 5 e degli articoli 2119 e 2120 c.c..

Si lamenta che la Corte territoriale abbia denegato il diritto all’indennita’ ferie, festivita’ e r.o.l. (riduzione orario lavoro), maturati dal di’ del licenziamento sino all’effettivo pagamento dell’indennita’ sostitutiva della reintegra ed al trattamento di fine rapporto sia sulle retribuzioni dovute in detto periodo, sia sull’indennita’ sostitutiva della reintegra. Anche detto secondo motivo, pur ammissibile, deve essere respinto.

Valgono, in proposito, le considerazioni gia’ espresse in relazione alla prima censura, con la ulteriore precisazione che, per costante giurisprudenza di questa Corte, cui si intende dare continuita’, riguardo alla indennita’ sostitutiva delle ferie e dei permessi con cui viene normalmente fruita la riduzione mensile dell’orario di lavoro (R.O.L.) prevista dai contratti collettivi – le quali che secondo alcune pronunce partecipano di una natura sia retributiva che risarcitoria (Cass. n.20836 del 2013, Cass. n.19303 del 2004) – spettano unicamente nel caso in cui il lavoratore, essendo in effettivo servizio, abbia svolto la propria attivita’ lavorativa nel corso di tutto l’anno, senza fruire del riposo annuale e dei permessi per R.O.L. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5092 del 2001; Cass. n. 13953 del 2000).

Siffatto presupposto non ricorre con riferimento al lavoratore licenziato, il quale nel periodo di tempo intercorrente tra il licenziamento e la reintegrazione (ovvero all’esercizio del diritto di opzione) conseguente all’annullamento di questo, si trova in una situazione, sia pure forzata, di “riposo” dall’attivita’ lavorativa, per cui nella ricostruzione “de iure” del rapporto nel periodo intermedio ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 non possono essergli riconosciute indennita’ legate necessariamente al mancato “riposo”, analogo ragionamento valendo del resto per il riposo domenicale o per le festivita’ infrasettimanali (vedi sul punto Cass. 8/7/2008 n.18707).

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso e’ respinto.

Le spese seguono la soccombenza nella misura in dispositivo liquidata.

Infine si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *