Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 marzo 2018, n. 7839.
La tempestivita’ della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dell’astratta percettibilita’ o conoscibilita’ dei fatti stessi.
La tempestivita’ della contestazione e del licenziamento, poi, la cui “ratio” riflette l’esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell’attuazione dei rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessita’ dell’organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, cosi’ come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente. In sostanza, il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti.
Sentenza 29 marzo 2018, n. 7839
Data udienza 9 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1843-2016 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 752/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 11/11/2015 R.G.N. 663/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per inammissibilita’ in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Firenze, confermando l’ordinanza pronunciata ai sensi della L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 57, dichiarava la legittimita’ del licenziamento intimato a (OMISSIS) dalla (OMISSIS) S.p.A. con lettera del 14.4.2014.
2. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 5.11.2015 11.11.2015 (nr. 752 del 2015), respingeva il reclamo proposto dal lavoratore e confermava la legittimita’ dell’atto di recesso.
Per quello che rileva in questa sede, la Corte territoriale, richiamati i principi di buona fede e correttezza, escludeva che la contestazione nel 2014 di fatti commessi tra il (OMISSIS) potesse ritenersi tardiva; cio’ in quanto, se alcuni fatti erano piu’ risalenti nel tempo, altri risultavano prossimi alla determinazione datoriale di accertamento e contestazione che faceva seguito al reclamo di un terzo; il controllo ispettivo, cioe’, astrattamente eseguibile anche prima, non aveva rappresentato, nel passato, un adempimento esigibile in ragione del vincolo fiduciario cui era improntato il rapporto di lavoro, mentre lo era divenuto in prossimita’ della contestazione quando, denunciati determinati episodi, si era reso necessario un approfondimento capillare e complesso.
In merito, poi, alla sussistenza delle condotte contestate ed alla loro idoneita’ ad integrare una giusta causa di recesso, la Corte di merito osservava come gia’ solo quelle pacifiche tra le parti fossero tali da pregiudicare irrimediabilmente la relazione fiduciaria connessa al rapporto controverso.
In particolare, lo era l’intestazione fittizia di carte prepagate da parte del ricorrente e la destinazione dei relativi importi al cliente Claudio Caprini (parente del dipendente), trattandosi di un artificio specificamente e dolosamente diretto a consentire ad un soggetto, di cui era nota al lavoratore la condizione di fallito e debitore della banca, di disporre di denaro (in misura peraltro non modesta) con pregiudizio dell’istituto di credito e di eventuali altri creditori; artificio di cui il (OMISSIS) (lavoratore) era pienamente responsabile anche ove alla sua ideazione e realizzazione avesse concorso il direttore di filiale, non essendo stato indotto alla condotta contestata da un ordine del superiore.
Lesivo del vincolo fiduciario era, altresi’, il comportamento di retrodatazione degli importi delle retribuzioni, che pregiudicava l’interesse patrimoniale della banca e, del pari, era stata realizzato con artificio; anche in questo caso, la Corte distrettuale osservava come la responsabilita’ di altri colleghi (nella specie, i materiali esecutori della retrodatazione) non attenuasse la gravita’ dei fatti, di cui il (OMISSIS) era richiedente e beneficiario.
3. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a 4 motivi, al quale ha resistito con tempestivo controricorso (OMISSIS) S.p.A.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2109 c.c. e articolo 112 c.p.c..
Secondo il lavoratore, la Corte territoriale sarebbe incorsa in un vizio di ultrapetizione, violando, altresi’, il giudicato interno, nella parte in cui avrebbe preso in considerazione, nell’ambito della motivazione, profili di responsabilita’ esclusi dal giudice di primo grado e non oggetto di appello da parte della societa’.
5. Il motivo e’ inammissibile e, comunque, infondato.
La censura, in parte qua, in quanto attinente ad un vizio di attivita’ del giudice, andava veicolata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, come error in procedendo e non come error in iudicando; occorre anche rilevare, a prescindere dal rilievo formale, che e’ assente, nell’illustrazione del motivo, qualsiasi riferimento alla nullita’ della decisione derivante dal vizio denunciato (cfr. Cass, sez. un., 17931 del 2013).
Decisivo il rilievo esposto, osserva comunque la Corte che i fatti di cui alla “(OMISSIS)” sono stati valutati dai giudici di merito ai soli fini dell’esame dell’eccezione di tardivita’, oggetto del gravame, nel loro accadimento fenomenologico e non da un punto di vista disciplinare, sicche’ e’ da escludere sia il denunciato vizio di ultrapetizione che di violazione del giudicato interno.
6. Con il secondo motivo, parte ricorrente denuncia – ai sensi degli articoli 3 e 5 c.p.c. – la violazione della L. n. 300 del 1970, articolo 7, degli articoli 1175, 1375, 2119 e 2698 c.c..
Parte ricorrente critica l’impianto argomentativo della sentenza laddove, sia pure con motivazione articolata, giunge all’affermazione di tempestivita’ della contestazione; la sentenza della Corte di appello, infatti, trascura il dato oggettivo e decisivo consistente nel fatto che tutte le operazioni contestate avevano dato luogo, nell’immediatezza, ad altrettante segnalazioni di forzatura del sistema; la sentenza, quindi, ha omesso di esaminare che il titolare della filiale aveva l’obbligo di eseguire i controlli SIC a fine giornata lavorativa; che tali controlli implicavano la visione e la verifica del supporto cartaceo che presidia ogni operazione contabile, specie di quelle forzate, cioe’ eseguite in difformita’ dei canoni ordinari; che i controlli SIC del titolare della filiale venivano visualizzati in tempo reale anche dall’Ufficio Controlli che ha sede nella centrale operativa piu’ vicina (nella fattispecie, presso l’Ufficio di (OMISSIS)) e che, pertanto, tutte le operazioni contabili elettroniche rilevate dal sistema erano suscettibili di dare avvio al procedimento disciplinare e cio’ a partire dalla prima di esse: l’incasso dell’assegno di (OMISSIS) il 29.3.2012.
In ogni caso, la sentenza omette di considerare il lasso di tempo intercorso tra la conclusione dell’indagine ispettiva e la formale contestazione disciplinare (quasi quattro mesi) oggettivamente idonea a violare il principio di tempestivita’ e, in via di derivazione, le previsioni di cui agli articoli 1175 e 1375 e 2110 c.c..
7. Il motivo, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, e’ infondato.
Deve muoversi dal principio ripetutamente affermato da questa Corte e qui condiviso secondo cui la tempestivita’ della contestazione deve essere valutata partendo dal momento dell’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dell’astratta percettibilita’ o conoscibilita’ dei fatti stessi (Cass. nr. 10356 del 2016; nr. 26304 del 2014; nr. 25070 del 2013; nr. 23739 del 2008; nr. 21546 del 2007).
La tempestivita’ della contestazione e del licenziamento, poi, la cui “ratio” riflette l’esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell’attuazione dei rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessita’ dell’organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la valutazione dei fatti contestati, cosi’ come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente (ex plurimis, Cass. nr. 20121 del 2015; nr. 9903 del 2015; nr. 1247 del 2015; nr. 20823 del 2013; nr. 20719 del 2013).
In sostanza, il datore di lavoro deve procedere alla formale contestazione dei fatti addebitabili al lavoratore dipendente non appena ne venga a conoscenza e gli stessi appaiano ragionevolmente sussistenti.
La Corte di merito non si e’ discostata da tali principi, poiche’ ha affermato che il datore di lavoro era venuto a conoscenza dei fatti addebitati soltanto a seguito di una complessa indagine ispettiva, attivata contestualmente alla presentazione di un reclamo (nel maggio 2013) da parte di un terzo.
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