cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro
sentenza 29 gennaio 2014, n. 1925

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
ha pronunciato la seguente:SENTENZA
sul ricorso 22715-2011 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 824/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 27/10/2010 R.G.N. 789/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Catania (OMISSIS) impugnava il licenziamento per giusta causa irrogatogli, previa sospensione cautelare, in data 14.05.02 da (OMISSIS) s.p.a., di cui era stato dipendente con mansioni di custode di un autoparco. Assumendo che il primo e piu’ grave dei due addebiti contestati – aver consentito ad estranei l’accesso all’autoparco, da cui gli stessi avevano asportato un natante sottoposto a sequestro giudiziario – non risultava provato nella sua materialita’, chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
2.- Accolta la domanda, ordinata la reintegra ed il risarcimento del danno nella misura di 12 mensilita’, proposto appello principale da (OMISSIS) per i profili risarcitori ed appello incidentale da Catania Multiservizi per l’esistenza della giusta causa, la Corte d’appello di Catania con sentenza del 27.10.10 accoglieva l’impugnazione del datore di lavoro e rigettava la domanda.
La Corte, riaperta l’istruttoria, escuteva alcuni testimoni indicati dal datore di lavoro ma non sentiti in primo grado e, scrutinando preliminarmente l’appello incidentale, sulla base delle risultanze istruttorie testimoniali e documentali riteneva sussistenti entrambi gli addebiti, sia il primo piu’ grave gia’ indicato, sia il secondo consistente nell’essere venuto a diverbio con un collega di lavoro (tale (OMISSIS)) e di averlo colpito. Considerato che il comportamento del (OMISSIS) si poneva in radicale contrasto con i fondamentali obblighi deontologici del lavoratore subordinato, riteneva sussistente la giusta causa e, assorbito il ricorso principale, rigettava la domanda.
4.- Propone ricorso per cassazione (OMISSIS); risponde con controricorso (OMISSIS) s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Il ricorrente premette che per i fatti oggetto di causa egli era stato denunziato all’A.G. dall’Azienda e che di conseguenza era stato tratto a giudizio con l’imputazione di avere: a) con minacce e violenza obbligato il suo collega di lavoro, incaricato di pubblico servizio in quanto anch’egli custode del bene sottoposto a sequestro, a non denunziare all’Azienda il fatto che segue; b) in concorso con altri, sostituito il natante sequestrato ed assegnato alla sua custodia con la carcassa di altro scafo simile, non intervenendo per impedire l’evento, nonostante il fatto fosse avvenuto in sua presenza. Il processo si era concluso con sentenza del Tribunale penale di Catania del l.10.04, divenuta irrevocabile, con cui il (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, era stato assolto perche’ il fatto non sussiste.
6.- Tanto premesso, con il ricorso si deducono tre motivi.
6.1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce che circa i fatti in questione e’ intervenuto un giudicato ai sensi dell’articolo 2909 c.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 324 c.p.c., nel senso che nel processo penale non si e’ raggiunta prova alcuna circa la colpevolezza del (OMISSIS) e, dato che i fatti contestati in sede penale sono identici a quello indicati nella lettera di contestazione dell’addebito disciplinare, il giudice non avrebbe potuto procedere a nuovo accertamento, cosi’ procedendo a diversa ricostruzione dell’episodio. La Corte avrebbe dovuto, invece, dare atto che il predetto non era stato autore dei fatti contestati e trarne le dovute conseguenze sul piano della legittimita’ del licenziamento.
6.2.- Con il secondo ed il terzo motivo e’ contestata la mancanza di prova circa la giusta causa di licenziamento sotto il duplice profilo della violazione di legge (articolo 2697 c.c., comma 1, e articolo 2702 c.c., della Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 1 e 5, degli articoli 115 e 116 c.p.c.) e della carenza di motivazione. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dato credito alla testimonianze dei due testi escussi nel giudizio di appello in forza delle dichiarazioni accusatorie rese dal (OMISSIS) in loro presenza, mentre dette dichiarazioni – pur verbalizzate – non avevano reale efficacia accusatoria, non avendo costui sottoscritto il relativo verbale.
1.- Deve premettersi che la sentenza assolutoria del Tribunale penale di Catania sopra menzionata, pur conosciuta dalla Corte di appello, non fu presa in adeguata considerazione in quanto ritenuta non definitiva, atteso che la copia prodotta in atti non recava alcuna attestazione al riguardo. La copia allegata al ricorso ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, reca, invece, la dichiarazione di esecutorieta’ e, pertanto, ai sensi dell’articolo 650 c.p.p. e’ da considerare irrevocabile.
In risposta al primo motivo di impugnazione, va, pertanto, individuato il rilievo che la sentenza assume nel presente giudizio, tenendo conto che i fatti per i quali il (OMISSIS) era stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale penale sono pressoche’ gli stessi per i quali e’ stato irrogato il licenziamento e che la sentenza in questione reca l’affermazione che a carico dell’odierno ricorrente e del coimputato non esiste prova sufficiente, ma solo un indizio di reita’ che tuttavia non consente la condanna. La conclusione cui giunge il giudicante e’, dunque, che “non e’ certa la sostituzione del bene affidato in custodia al (OMISSIS), non essendo certo neppure che lo scontro verbale e fisico tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) sia effettivamente conseguenza della volonta’ del primo di impedire al secondo la denunzia del furto…”, per cui l’assoluzione e’ pronunziata ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2.
8.- Tanto premesso e passando all’esame del gia’ menzionato primo motivo, deve rilevarsi che la disciplina introdotta dal codice di procedura penale del 1988 privilegia l’autonomia di ciascun processo e la piena cognizione da parte di ciascun giudice, civile o penale, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione, atteso che nel nuovo codice di procedura penale non e’ riprodotta la disposizione dell’articolo 3, comma 2, del codice abrogato, che, per il caso fosse esercitata l’azione penale per reato la cui cognizione era destinata ad influire sulla decisione della controversia civile, disponeva la sospensione del processo civile (v. tra le tante Cass. 25.3.05 n. 6478 e 10.8.04 n. 15477). Ai sensi dell’articolo 652 c.p.p. (nell’ambito del giudizio civile di danni) e dell’articolo 654 c.p.p. (nell’ambito di altri giudizi civili) il giudicato penale di assoluzione e’ idoneo a produrre effetti preclusivi nel giudizio civile – quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso ed a condizione che vi sia coincidenza delle parti tra il giudizio penale e quello civile, nel senso che non soltanto l’imputato ma anche il responsabile civile e la parte danneggiata abbiano partecipato al processo penale – solo quando contenga un effettivo, specifico e concreto accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilita’ di attribuire questo all’imputato, e non anche quando l’assoluzione sia determinata dall’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l’attribuibilita’ di esso all’imputato (v. Cass. 11.02.11 n. 3376, Cass. 09.03.10 n. 5676, Cass. 30.10.07 n. 22883, Cass. 20.9.06 n. 20325 e Cass. 9.06.05 n. 12134).
Il giudice civile, nel procedere in modo autonomo alla rivalutazione del fatto e del materiale probatorio, non puo’ tuttavia ritenere del tutto ininfluente la sentenza penale, dovendo pur sempre tener conto all’atto del giudizio dell’esito dell’attivita’ istruttoria ritualmente espletata nel corso del processo penale (Cass. 13.09.12 n. 15353 e Cass. 24.02.04 n. 3626).
9.- Nel caso di specie la Corte d’appello, pur senza avere la consapevolezza dell’irrevocabilita’ della sentenza penale, da luogo ad un risultato valutativo della responsabilita’ lavoristica del (OMISSIS) che non contrasta con i principi appena indicati.
Il giudice penale era pervenuto alla formula il fatto non sussiste ai sensi dell’articolo 530 c.p.p., comma 2, rilevando che i testi addotti dal pubblico ministero (tali (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente amministratore delegato e responsabile del servizio custodia della societa’ datrice di lavoro) erano inidonei a provare l’accusa in quanto chiamati a riferire su circostanze di contenuto accusatorio conosciute non per scienza diretta, ma per il racconto ricevutone di tale (OMISSIS), collega di lavoro dell’incolpato (a sua volta, secondo l’incolpazione, rimasto vittima del comportamento minaccioso posto in essere dal (OMISSIS)). Costui, chiamato a sua volta a testimoniare, per un motivo strettamente processuale si era avvalso della facolta’ di non rispondere e, pertanto, aveva privato di riscontro fattuale le dichiarazioni degli altri due testi.
La Corte d’appello di Catania, nel procedere ad autonoma valutazione del comportamento del (OMISSIS), ha sentito come testi i responsabili della societa’ (non solo il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), ma anche tale (OMISSIS), direttore generale della societa’) che avevano ricevuto il racconto del (OMISSIS), per il quale il (OMISSIS) aveva consentito l’accesso di estranei nell’area dell’autoparco, consentendo loro di caricare il natante su un camion e di portarlo via, cosi’ sottraendolo alla custodia. La stessa Corte, inoltre, ha svolto autonome attivita’ istruttorie, non compiute dal giudice penale, quali l’acquisizione di copia del verbale redatto e sottoscritto dai predetti alla presenza del (OMISSIS) (ma da quest’ultimo non firmato), l’escussione a teste dell’ispettore della polizia municipale (OMISSIS) (che affido’ al (OMISSIS) il natante sotto sequestro) e l’acquisizione di fotografie riproducenti il natante affidato in custodia e quello (diverso) rinvenuto in un secondo momento. All’esito di questa attivita’ istruttoria la Corte e’ pervenuta alla convinzione che il (OMISSIS) avesse effettivamente posto in essere l’addebito contestato e che il suo comportamento integrasse gli estremi della giusta causa.
Tale complessa attivita’ e’ pienamente rispondente ai requisiti evidenziati dalla sopra indicata giurisprudenza, in quanto, tenendo in debito conto il contenuto della sentenza penale, ha superato le considerazioni dubitative ivi effettuate dal giudice, essenzialmente fondate su considerazioni di carattere procedurale, e, sulla base di autonoma istruttoria, ha proceduto a valutazione del comportamento del lavoratore licenziato.
Il primo motivo di ricorso deve essere, dunque, rigettato perche’ infondato.
10.- Patimenti sono infondati i motivi secondo e terzo, da trattare in unico contesto, con i quali si contesta il risultato valutativo del giudice, assumendosi che la prova della responsabilita’ non sarebbe stata raggiunta per l’inattendibilita’ dei testi escussi in secondo grado.
La Corte d’appello considera esplicitamente attendibili tutti i testi, formulando al riguardo un giudizio di merito logicamente articolato e come tale non censurabile in sede di legittimita’. L’accertamento e’, inoltre, sostenuto da ulteriori considerazioni logiche del tutto congrue nascenti dalla concatenazione degli elementi di fatto acquisiti in istruttoria. Le censure mosse con i due mezzi di impugnazione, peraltro dirette essenzialmente alla contestazione del giudizio di fatto, sono pertanto infondate.
11.- In conclusione, infondati tutti i motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’, come di seguito liquidate, seguono la soccombenza.
10.- I compensi professionali vanno liquidati in euro 3.000 sulla base del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, tab. A-Avvocati, con riferimento a due delle fasi previste per il giudizio di cassazione (studio della causa e introduzione del giudizio) ed allo scaglione del valore indeterminabile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in euro 100 (cento) per esborsi ed in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre Iva e cpa.

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