Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 agosto 2017, n. 20496

La contribuzione figurativa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attivita’ lavorativa, gia’ coperta da contribuzione effettiva, e cio’ anche nel rispetto del principio di carattere generale desumibile dal R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 38, relativa all’inammissibilita’ di una doppia copertura assicurativa per lo stesso periodo lavorativo (Cass., 21 marzo 1998, n. 3010). Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non puo’ che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento

Sentenza 29 agosto 2017, n. 20496
Data udienza 6 aprile 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28121/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2419/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2010 R.G.N. 607/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione;

adito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), dipendente dell’Atac fino all’1/8/1995, esponeva che aveva usufruito del pensionamento anticipato Decreto Legge n. 501 del 1995, ex articolo 4, conv. in L. n. 11 del 1996, e che lâEuroËœInps aveva erogato una pensione in misura inferiore al dovuto non avendo imputato il beneficio della maggiorazione di sette anni di cui all’articolo 4 citato alla quota di pensione riferita all’anzianita’ contributiva maturata al 31/12/94.

Chiedeva, pertanto, davanti al Tribunale di Velletri il ricalcolo della pensione con condanna dell’Inps a pagare le differenze.

Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale – dato atto che la pensione degli autoferrotranvieri era costituita dalla somma di un quota maturata fino al 31/12/1992 con aliquota fissa di rendimento pari a2,50, di altra quota dall’1/1/93 al 31/12/1994 con lo stesso coefficiente e infine della quota relativa al periodo successivo all’1/1/1995 soggetta all’aliquota di rendimento del 2%- ha ritenuto corretto il criterio di calcolo esposto dal pensionato per la quantificazione della prestazione fondato sull’imputazione della maggiorazione contributiva alla quota di pensione riferita all’anzianita’ contributiva maturata al 31/12/1994. Secondo la Corte detto beneficio consisteva in un vero e proprio incremento dell’anzianita’ contributiva o anagrafica del beneficiario (cd bonus) e non un semplice accredito di contribuzione figurativa e che inoltre non poteva essere imputato alla quota di pensione corrispondente all’anzianita’ successiva all’1/1/1995, come preteso dall’Inps, in quanto la norma prevedeva testualmente che i programmi di prepensionamento fossero predisposti sulla base dell’anzianita’ maturata al 31/12/1994.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un motivo. Resiste il pensionato con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Inps denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 414 del 1996, articolo 3, del Decreto Legge n. 501 del 1995, articolo 4, conv in L. n. 11 del 1996.

Rileva che si trattava di stabilire se chi ha avuto accesso alla pensione anticipata di vecchiaia abbia diritto alla commisurazione della pensione con l’accredito figurativo di cui ha beneficiato nella parte di contribuzione immediatamente precedente al 31/12/1994,oppure se il calcolo debba essere effettuato collocando l’accredito figurativo nella parte di contribuzione successiva a tale data come indicato dall’Inps e con il relativo coefficiente di rendimento del 2%.

Deduce che la maggiorazione contributiva costituiva contribuzione figurativa concessa per accedere al pensionamento anticipato e che,infatti, la base contributiva di 35 anni, necessaria per sorreggere il calcolo, non poteva che essere data dalla somma della contribuzione effettiva e della contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa, per pacifico principio generale, veniva infatti imputata al periodo nel quale era collocato l’evento a copertura del quale essa era posta. Nella fattispecie i contributi non potevano che essere successivi al 31/12/94 in quanto fino a quella data esisteva la contribuzione effettiva e l’approvazione del piano era necessariamente successivo, ne’ potendosi farsi luogo a sovrapposizione di periodi contributivi; che, prima del 31/12/94, non vi erano periodi contributivi vuoti e che nella specie l’incremento era utile anche ai fini della misura del trattamento pensionistico.

Il ricorso e’ fondato.

Questa Corte (cfr Cass. n 10946/2016) ha affermato il principio in base al quale “in caso di pensionamento anticipato del personale dipendente da imprese pubbliche di trasporto previsto dal Decreto Legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito nella L. 5 gennaio 1996, n. 11, la maggiorazione contributiva prevista dall’articolo 4 L. cit. deve essere imputata alla quota di pensione maturata successivamente al 31/12/1994 e, pertanto, ad essa deve essere applicata l’aliquota annua di rendimento del 2% prevista dalle disposizioni in vigore a tale momento, e non invece l’aliquota del 2,5% applicabile sulla contribuzione maturata fino al 31/12/1994”.

Nella citata sentenza si e’ cosi’ argomentato:

1. L’articolo 4 del Decreto Legge citato, sotto la rubrica “Pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario”, per la parte che interessa, cosi’ prevede: 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d’intesa con le organizzazioni sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianita’ e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianita’ contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell’eta’ anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potra’, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di eta’ pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda”.

La L. n. 724 del 1995, all’articolo 17 (“Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni), cosi’ dispone:.”Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell’assicurazione predetta, per le anzianita’ contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.

2. Trattandosi di pensionamento avvenuto nel 1995 per la determinazione della pensione dell’assicurato trova applicazione il sistema di calcolo cosiddetto retributivo, il quale prende a base due parametri, l’anzianita’ contributiva e la retribuzione pensionabile. Ai sensi del Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 414, articolo 3, comma 3, per le pensioni di vecchiaia, invalidita’ specifica e anzianita’ del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al Fondo di previdenza, l’importo della pensione e’ determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente all’importo relativo alle anzianita’ contributive acquisite nel Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto anteriormente al 1 gennaio 1996, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente presso il soppresso Fondo che resta a tal fine confermata in via transitoria; b) della quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita’ contributive acquisite presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 1 gennaio 1996, calcolato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

3. La quota determinata secondo le regole del Fondo e’, a sua volta, ripartita in tre quote: a) fino al 31 dicembre 1992 con un coefficiente di rendimento del 2,50%; b) dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre 1994, con lo stesso coefficiente del 2.50%; c) dal 1 gennaio 1995 fino al 31 dicembre 1995, col coefficiente di rendimento del 2%.

4. La contribuzione figurativa prevista dall’articolo 4 al fine di consentire il prepensionamento deve essere collocata nella quota c), con coefficiente del 2%. Tale interpretazione della normativa risponde alla lettera e alla ratio della norma.

a) Dal punto di vista letterale, la norma fissa al 31/12/1994 l’anzianita’ contributiva dei singolo dipendente che intende accedere alla procedura di pensionamento anticipato e che costituisce il presupposto per la predisposizione del piano di prepensionamento da valere per il triennio successivo: tale anzianita’ contributiva (o l’eta’ anagrafica), diviene poi oggetto di maggiorazione, ai fini del conseguimento della pensione anticipata di anzianita’ o di vecchiaia, in misura non superiore a sette anni. La norma prevede altresi’ (comma 10, ultima parte) che questa maggiorazione non potra’ in nessun caso essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento del requisito dell’eta’ pensionabile previsto dalle norme dei fondo e in vigore al tempo della presentazione della domanda. Da cio’ e’ agevole dedurre che e’ ben possibile che la cessazione del rapporto di lavoro avvenga in un momento successivo al 31 dicembre 1994, – come peraltro e’ pacificamente avvenuto nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro e’ cessato il 31/7/1995, – con l’unico limite che la maggiorazione non potra’ essere superiore al periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e quella di conseguimento dell’eta’ pensionabile prevista dalle norme dei Fondo ed in vigore al momento della presentazione della domanda.

b) Dal punto di vista della ratio legis, lo stesso incipit dell’articolo 4, comma 1, rende evidente che il suo scopo e’ stato infatti quello di incentivare il pensionamento anticipato dei lavoratori addetti al pubblico trasporto, nel contesto di un processo di riorganizzazione e risanamento del settore: si e’ dunque previsto un incentivo al prepensionamento attraverso l’accredito di una contribuzione figurativa in relazione ad un’anzianita’ virtuale, al fine di accelerare la maturazione del diritto a pensione (in tal senso, Cass. 12 gennaio 2007, n. 515; Cass., 10 gennaio 2007, n. 252; Cass., 8 maggio 2004, n. 8787; Cass.,24 novembre 2003, n. 17823 e n. 17822).

c) Ne discende che la contribuzione figurativa va collocata temporalmente nel momento successivo all’effettiva cessazione dell’attivita’ lavorativa, gia’ coperta da contribuzione effettiva, e cio’ anche nel rispetto del principio di carattere generale desumibile dal R.Decreto Legge n. 1827 del 1935, articolo 38, relativa all’inammissibilita’ di una doppia copertura assicurativa per lo stesso periodo lavorativo (Cass., 21 marzo 1998, n. 3010). Allo stesso modo, la disciplina normativa applicabile a tale contribuzione non puo’ che essere, in difetto di una disposizione contraria, quella in vigore al momento del suo accreditamento, ossia nel caso in esame, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che e’ pacificamente successivo al 31/12/1994. Questa opzione, peraltro, non si pone in pregiudizio delle ragioni del lavoratore, il quale se avesse continuato a lavorare senza beneficiare del prepensionamento avrebbe visto applicato il coefficiente del 2% a tutta la contribuzione successiva al 31/12/1994.

La Corte d’appello di Roma non si e’ attenuta a detti principi avendo considerato corretta l’imputazione della maggiorazione contributiva alla quota di pensione riferita all’anzianita’ contributiva maturata al 31/12/2004.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

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