Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 agosto 2017, n. 20499

La comunicazione anticipata da parte del datore della notizia che il rapporto di lavoro sarebbe cessato per limiti di età, non può essere considerata come un licenziamento, viene dunque meno il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso.

Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20499
Data udienza 16 maggio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. PICONE Valeria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4877-2012 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio nell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 258/2011 della CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 10/02/2011 R.G.N. 803/2008.

RILEVATO

che con sentenza in data 13 gennaio 2011 la Corte d’Appello di Roma, rigettando l’appello proposto da (OMISSIS) S.p.A., ha confermato la decisione del Tribunale che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della societa’ e condannato la stessa a corrispondere al lavoratore la complessiva somma di Euro 5.028,4 a titolo di indennita’ per mancato preavviso, oltre accessori e rifusione delle spese di lite;

che avverso tale decisione (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese (OMISSIS) con controricorso notificato il 21 marzo 2012.

CONSIDERATO

che, confermando la decisione di primo grado, il giudice d’appello ha condiviso l’orientamento del Tribunale, che aveva ritenuto nulla la clausola del CCNL che consentiva alla societa’ di risolvere il rapporto di lavoro al compimento dell’eta’ pensionabile del dipendente senza corresponsione dell’indennita’ di preavviso, statuendo che l’indennita’ fosse comunque dovuta, anche se decurtata dell’importo corrispondente al periodo di dieci giorni, per essere stato comunicato il recesso dieci giorni prima che il ricorrente raggiungesse il limite di eta’ contrattualmente previsto;

che (OMISSIS) S.p.A. ha dedotto, con i primi tre motivi, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2118 e 2119 c.c., dell’articolo 48 CCNL del 16 aprile 2003, della L. n. 108 del 1990, articolo 4 nonche’, con il quarto, la violazione della L. n. 604 del 1966, articolo 6 e 8 della L. n. 300 del 1970, articolo 18;

che primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto involgenti le medesime norme sotto diversi profili;

che la Corte territoriale ha ritenuto nullo per contrasto con norma inderogabile l’articolo 48 comma 4 del CCNL Ferrovie del 16 aprile 2003, secondo cui nel caso di compimento dei limiti di eta’ e di servizio la risoluzione del rapporto avviene senza obbligo per l’azienda di dare preavviso o di erogare la corrispondente indennita’ sostitutiva;

che la societa’ ricorrente ritiene che l’inderogabilita’ dell’articolo 2118 c.c. debba ritenersi limitata al diritto di entrambe le parti di recedere dal rapporto di lavoro, per contrasto con l’articolo 1373 c.c. e vada, invece, esclusa per la parte dell’articolo 2118 c.c. che prevede, in caso di recesso, un obbligo di preavviso;

che (OMISSIS) S.p.A. sostiene, inoltre, la piena validita’ della disposizione contrattuale collettiva per la espressa previsione di una condizione di favore per il dipendente, non potendo interpretarsi come rinunzia preventiva del lavoratore al diritto di esercitare l’opzione del proseguimento del rapporto di lavoro fino al raggiungimento della massima eta’ contributiva;

che nell’ambito dei rapporti di natura privatistica, in assenza dell’esercizio del diritto di opzione da parte del lavoratore di cui al Decreto Legge 22 dicembre 1981, n. 791, articolo 6 – che si inserisce in un regime contrattuale complessivamente di maggior favore – non ricorre l’ipotesi cui alla L. 11 maggio 1990, n. 108, articolo 4, comma 2, secondo cui le disposizioni di cui alla L. n. 300 del 1970, articolo 18 si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, che abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi del Decreto Legge n. 791 del 1981, articolo 6 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 54 del 1982 (in questi termini, Cass. n. 1743 del 2017);

che, nella specie, con lettera del 5 novembre 2003 (sottoscritta per ricevuta il 1 dicembre), la societa’ ricorrente ha comunicato a (OMISSIS) che “il suo rapporto di lavoro con la societa’ (OMISSIS) S.p.A. verra’ risolto ai sensi dell’articolo 48.4 del CCNL delle Attivita’ Ferroviarie per limiti di eta’ e di servizio con decorrenza 11 dicembre 2003 (ultimo giorno di lavoro 10/12/2003) e questa Corte, in fattispecie sostanzialmente analoghe alla presente, in diverse occasioni ha ritenuto che la comunicazione del datore di lavoro di collocamento a riposo del dipendente, in forza della clausola contrattuale di automatica risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta’, non integra una ipotesi di recesso datoriale, ma si estrinseca esclusivamente nella volonta’ del datore di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto in sede di autonomia negoziale (Cass. n. 27425 del 2014; Cass. n. 4187 del 2013; Cass. n. 22427 del 2004; Cass. n. 137 del 2003);

che secondo tale impostazione, per conseguenza, non compete al lavoratore il diritto all’indennita’ sostitutiva del preavviso;

che deve quindi ritenersi che la mera comunicazione datoriale in data 11 dicembre 2003 di collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento del limite di eta’ non puo’ interpretarsi come comunicazione di licenziamento;

che, nella specie, il datore di lavoro, per ragioni di maggior chiarezza e sicurezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, ha comunicato anticipatamente al dipendente che il rapporto sarebbe cessato ai sensi dell’articolo 48 del CCNL per limiti di eta’ e di servizio, ma tale comunicazione non puo’ reputarsi espressione di un licenziamento, come ritenuto invece, dal giudice di appello, non essendo individuato alcun elemento diverso ed ulteriore rispetto al mero richiamo del meccanismo risolutivo previsto dalla clausola collettiva e connesso al raggiungimento dell’eta’ pensionabile;

che, quindi, dovendo escludersi la configurabilita’ nella comunicazione inviata dalla societa’ ricorrente di un atto di’ recesso datoriale viene meno il diritto alla indennita’ sostitutiva del preavviso, difettando le finalita’ sottese alla disposizione di cui all’articolo 2118 c.c. individuabili, da un lato, nell’esigenza di impedire che il lavoratore si trovi improvvisamente e contro la sua volonta’ di fronte ad un immotivato recesso datoriale e, per conseguenza, versi in una imprevista situazione di disagio economico, e, dall’altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso disponga di un tempo adeguato per fronteggiare la cessazione del rapporto di lavoro e di organizzare la propria esistenza nell’imminenza di essa anche mediante ricerca ella cessazione del rapporto di lavoro (in questi termini, Cass. n. 1743 del 2017).

che il quarto motivo concernente la natura del termine decadenziale previsto per l’impugnazione del licenziamento illegittimo dalla L. n. 604 del 1966, articolo 4, comma 2, deve ritenersi assorbito, non vertendosi in tema di licenziamento, bensi’ di cessazione del rapporto per cause legate a dati obiettivi e prevedibili quale il raggiungimento dell’eta’ pensionabile;

che, quindi, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata;

che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, talche’ la causa va decisa nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda proposta dal (OMISSIS);

che gli esiti dei giudizi di merito che hanno deciso la controversia in senso difforme alla decisione di questa Corte, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso. Assorbito il quarto. Cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da (OMISSIS). Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.La comunicazione anticipata da parte del datore della notizia che il rapporto di lavoro sarebbe cessato per limiti di età, non può essere considerata come un licenziamento, viene dunque meno il diritto all’indennità sostitutiva di preavviso.

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