cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 28 gennaio 2016, n. 1595

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11275/2013 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1432/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 04/01/201 r.g.n. 976/2006 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/10/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) adiva il Tribunale di Ragusa e premetteva di aver lavorato alle dipendenze della s.r.l. (OMISSIS) a partire dal 12/1/2004 con qualifica di autista di 3 livello del C.C.N.L. del settore edilizia ed orario di 45 ore settimanali e di essere stato licenziato con lettera del 17 maggio 2006, a seguito di contestazione disciplinare con la quale gli si addebitava di aver assunto un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti dell’amministratore della societa’. Assumeva che il recesso era illegittimo per assenza di giusta causa e che inoltre egli era rimasto creditore di somme a titolo di compenso per lavoro straordinario, indennita’ di maneggio denaro e differenza contrattuale.

Chiedeva pertanto dichiararsi nullo, illegittimo od inefficace il licenziamento e condannarsi la societa’ al risarcimento del danno materiale e morale, da quantificarsi in via equitativa, oltre al pagamento delle ulteriori spettanze rivendicate ed accessori.

Il Tribunale annullava il licenziamento, ritenendo difettare la proporzione tra addebito e sanzione, e condannava la societa’ al risarcimento del danno pari a tre mensilita’ di retribuzione, oltre accessori. Rigettava le altre domande.

La Corte d’appello di Catania con sentenza n. 1432/2012 depositata il 4 gennaio 2013, giudicando sugli appelli proposti da entrambe le parti, in riforma della sentenza impugnata rigettava tutte le domande proposte da (OMISSIS) e lo condannava a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 4.500, 00 per il primo grado e euro 3.960,00 per il secondo, oltre IVA e CPA.

In merito al licenziamento, la Corte territoriale argomentava che dalle testimonianze escusse era risultato confermato che il (OMISSIS) in data 4 maggio 2006 avesse avuto una discussione con l’amministratore della societa’, durante la quale aveva proferito frasi offensive e minacciose (fra cui “io ti distruggo”, “ti spacco il fondoschiena”). Riteneva che la condotta integrasse gli estremi dell’insubordinazione e dell’offesa al datore di lavoro e come tale apparisse idonea a minare l’elemento fiduciario, costituendo grave negazione del dovere di diligenza di cui all’articolo 2104 c.c., commi 1 e 2, anche tenuto conto del contesto nel quale era maturato l’episodio, preceduto dalle legittime rimostranze dell’azienda per non avere il dipendente prontamente informato la direzione aziendale di un asserito infortunio sul lavoro. Aggiungeva che la condotta contestata era espressamente contemplata dall’articolo 100, comma 3, lettera a), del contratto collettivo di categoria, che prevedeva l’insubordinazione e le offese verso i superiori quale mancanza meritevole della sanzione disciplinare del licenziamento in tronco.

In merito al compenso per lavoro straordinario, la Corte argomentava che, a fronte della prova fornita dal datore di lavoro di avere retribuito il lavoro straordinario tutti i mesi mediante compensi fuori busta (ad eccezione di un periodo di assenza per malattia e di un periodo di sospensione cautelare dal servizio), il (OMISSIS), che non aveva riferito tale circostanza, neppure aveva fornito la prova di aver svolto lavoro straordinario in misura superiore a quella retribuita, ne’ erano sufficienti i pochi dischi cronotachigrafi agli atti. Inoltre nessuno dei testi escussi aveva lavorato a fianco del ricorrente nell’arco temporale fra le ore 7 e le 17 e quindi, tenendo conto della giurisprudenza in tema di attivita’ discontinue, non risultava che fosse stato effettivamente superato il limite di 40 ore settimanali fissato convenzionalmente.

Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la (OMISSIS) s.r.l., che ha depositato anche memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come primo motivo di ricorso, il (OMISSIS) deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., degli articoli 246 e 252 c.p.c., nonche’ omessa, contraddittoria e illogica motivazione e lamenta che la Corte d’appello abbia fondato la propria ricostruzione dei fatti esclusivamente sulle testimonianze rese dal fratello e dal figlio dell’amministratore della societa’, l’uno socio e l’altro dipendente della s.r.l. (OMISSIS), senza considerarne l’incapacita’ e l’inattendibilita’.

2. Come secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 2119 c.c., ed il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte di merito, laddove ha ravvisato una violazione dell’elemento fiduciario nella condotta addebitata – peraltro erroneamente ricostruita – senza tener conto degli elementi concreti inerenti la natura del singolo rapporto di lavoro, la mansione affidata ed il grado di affidabilita’ richiesto al lavoratore; nel caso, essendo il lavoratore inquadrato come autista di 3 livello, l’elemento fiduciario era attenuato.

3. Come terzo motivo, deduce la violazione del principio di proporzionalita’ della sanzione disciplinare, la violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, ed il vizio di motivazione. Lamenta che la Corte siciliana non abbia motivato in ordine alla presunta correttezza del procedimento disciplinare, nonche’, sotto il profilo sostanziale, abbia violato il principio di proporzionalita’ del provvedimento, trascurando il clima di rapporti difficili nel quale la vicenda si era inserita.

4. Come quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., e dell’articolo 2697 c.c., ed il vizio di motivazione e lamenta che la Corte d’appello abbia rigettato le domande proposte per ottenere la corresponsione dei crediti maturati a titolo di lavoro straordinario ed altre indennita’, considerato che le ricevute che ha valorizzato in motivazione erano prive di qualsiasi riferimento idoneo a dimostrare a quali ore di lavoro straordinario si riferissero, riportando solo la data dell’asserito pagamento.

Lamenta inoltre che la Corte abbia ritenuto che, trattandosi di attivita’ lavorativa discontinua, sarebbe stato onere del ricorrente provare la consistenza del lavoro svolto, non potendo attribuirsi esaustiva rilevanza al fatto che altri dipendenti vedessero il ricorrente iniziare la giornata lavorativa alle ore 7 e fare rientro alle 17, considerato che anche in caso di lavoro discontinuo egli era comunque obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza lavoro per ogni richiesta o necessita’; la soluzione della Corte finirebbe anche per determinare una lesione del diritto costituzionalmente garantito ad una retribuzione sufficiente ed adeguata alla quantita’ e qualita’ del lavoro svolto, ed inoltre apparirebbe riduttiva la valutazione dei dischetti cronotachigrafi in quanto nessun onere di allegazione incombeva sul lavoratore che non ne era in possesso.

5. Come quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, nonche’ omessa, contraddittoria e illogica motivazione, laddove la Corte territoriale ha liquidato le spese del processo senza tener conto della complessita’ della materia del contendere, ma soprattutto non esplicitando nemmeno in che modo aveva applicato i criteri cui diceva di doversi riferire, giungendo ad una condanna onerosissima per il lavoratore (oltre euro 10.000 considerando Iva e c.p.a.).

6. Il ricorso non e’ fondato.

Quanto al primo motivo, non sussisteva in primo luogo alcuna incapacita’ a testimoniare in capo al socio della s.r.l. (OMISSIS) in virtu’ del legame con la societa’. E difatti, da tempo questa Corte ha chiarito che ben possono essere assunti come testimoni, in una causa tra una societa’ di capitali – che ha una personalita’ distinta da quella dei soci – ed un terzo i soci della societa’ stessa, che non sono legittimati ad intervenire in giudizio (Cass. n. 2393 del 29/08/1963).

6.1. Non sussiste inoltre con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti alcun principio di necessaria inattendibilita’ connessa al vincolo di parentela o coniugale, siccome privo di riscontri nell’attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall’articolo 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 248 del 1974, l’attendibilita’ del teste legato da uno dei predetti vincoli non puo’ essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilita’, per la sola circostanza dell’esistenza dei detti vincoli con le parti (ex plurimis, Cass. n. 1109 del 20/01/2006 n. 12365 del 24/05/2006, n. 17630 del 28/07/2010). Soluzione che a maggior ragione deve valere per i dipendenti di una delle parti.

6.2. Cio’ posto, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi (cosi’ da ultimo tra le tante Cass. n. 22065 del 2014, Cass. n. 27197 del 2011), sicche’ il motivo si traduce nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di causa, inammissibile in questa sede, considerato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’ non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, tanto piu’ nei limiti stringenti imposti ratione temporis dalla formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede come quinto motivo di ricorso per cassazione l'”omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.

7. Neppure il secondo e terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

7.1. In primo luogo, la censura appare inammissibile laddove non viene specificato se sia stato proposto nel giudizio d’appello un motivo di gravame relativo alla correttezza del procedimento disciplinare che la Corte non avrebbe esaminato.

7.2. Inoltre, non viene censurata la ratio decidendi secondo la quale la proporzionalita’ della sanzione risulterebbe dalla valutazione che ne hanno fatto le parti collettive nella previsione dell’articolo 100, comma 3, lettera a), del CCNL, che sanziona l’insubordinazione o le offese verso i superiori con il licenziamento in tronco, sicche’ comunque anche accogliendo i due motivi, il risultato decisorio resterebbe immutato.

7.3. In merito in generale all’idoneita’ dell’inadempimento a costituire giusta causa di risoluzione del rapporto, occorre poi ribadire che la giusta causa di licenziamento, cosi’ come il giustificato motivo, costituiscono una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realta’ da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con disposizioni (ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la loro disapplicazione e’ quindi deducibile in sede di legittimita’ come violazione di legge. L’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, e’ quindi sindacabile in cassazione, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realta’ sociale (Cass. n. 8367 del 2014, Cass. n. 5095 del 2011).

7.4. Nel caso in esame, la censura non evidenzia quali sarebbero gli “standards” dai quali la Corte d’appello si sarebbe discostata, ma pare piuttosto finalizzata a rivalutare le risultanze istruttorie in ordine ai fatti contestati, per ridimensionarne la rilevanza sul piano disciplinare rispetto a quanto ritenuto nella sentenza di merito.

7.5. In virtu’ di costante giurisprudenza di questa S.C., peraltro, per giustificare un licenziamento disciplinare i fatti addebitati devono rivestire il carattere di grave violazione degli obblighi del rapporto di lavoro, tale da lederne irrimediabilmente l’elemento fiduciario; la relativa valutazione deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla qualita’ del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensita’ dell’elemento intenzionale o di quello colposo (cfr., per tutte, Cass. n. 25608/2014 e 7394/2000).

7.6. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto la motivazione ha esaminato piu’ aspetti, riguardando sia la condotta minacciosa ed ingiuriosa in se’, che il contesto dei rapporti nei quali si e’ inserita, che la sua valutazione nel codice disciplinare.

In tal senso, quindi, la motivazione non e’ censurabile sotto l’aspetto della violazione di legge, ne’ del vizio di motivazione.

8. Il quarto motivo e’ infondato.

La Corte d’appello ha applicato il corretto principio secondo il quale il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, e’ altresi’ tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova (v. in tal senso, Cass. n. 3714 del 16/02/2009). Ha quindi ritenuto che nel caso la prova non fosse stata fornita, con motivazione che ha tenuto conto delle emergenze istruttorie e che risulta incensurabile in questa sede di legittimita’ (per i motivi gia’ esplicitati nel punto 6.2. che precede).

8.1. Neppure tale prova risulta essere stata fornita con riferimento ai principi che disciplinano il lavoro discontinuo. E difatti, in tale contesto il criterio distintivo tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattivita’, computabile, invece, a tali fini, consiste nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, puo’ disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se e’ costretto a rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel secondo, pur restando inoperoso, e’ obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessita’. (Cass. n. 5023 del 02/03/2009). Sicche’ il lavoratore che chieda il compenso per lavoro straordinario e’ tenuto a dedurre e dimostrare la ricorrenza della seconda delle ipotesi contemplate, il che nel caso non risulta essere stato fatto.

9. Anche l’ultimo motivo e’ infondato.

La condanna alle spese costituisce esito normale della soccombenza del lavoratore ex articolo 91 c.p.c..

9.1. Inoltre, il motivo si limita ad una generica denuncia della mancanza di motivazione in merito al rispetto della tariffa professionale richiamata dalla Corte di merito e di violazione della stessa, ma non specifica, in contrasto con il principio di autosufficienza e di necessaria idoneita’ della censura a conseguire una riforma della sentenza gravata, gli errori che sarebbero stati commessi dal giudice, ne’ precisa le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate, cosi’ risultando inammissibile (cosi’ ex aliis Cass. n. 18190 del 16/09/2015).

10. Segue il rigetto del ricorso.

L’esito alterno dei giudizi di merito in ordine alla legittimita’ del licenziamento giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

10.1. In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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