Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 gennaio 2017, n. 2010

La pa può recedere dal rapporto di lavoro al compimento della massima anzianità contributiva. Non esiste un diritto a restare in servizio fino ai 70 anni per il dipendente in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 26 gennaio 2017, n. 2010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20483-2015 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE, DELLA PESCA MEDITERRANEA – AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 656/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 21/05/2015 R.G.N. 138/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Palermo, in accoglimento del reclamo proposto ex lege n. 92 del 2012 dall’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca, ha ritenuto ammissibile l’opposizione del predetto Assessorato avverso la ordinanza pronunciata, all’esito della fase sommaria, dal Tribunale di Termini Imerese, con la quale era stata dichiarata la illegittimita’ del licenziamento intimato a (OMISSIS) il 19 febbraio 2014, sul presupposto della sussistenza del diritto del dipendente, in possesso dei requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, a rimanere in servizio sino al compimento del settantesimo anno di eta’.

2 – La Corte territoriale ha osservato che la Legge Regionale Sicilia n. 10 del 15 maggio 2000 ha disposto una radicale modificazione dell’organizzazione regionale e ha previsto per ciascun assessorato, dotato di soggettivita’, macroaree dipartimentali, che costituiscono, nella articolazione del ramo dell’ente, le strutture operative di massima dimensione. La tabella allegata alla richiamata legge regionale ha attribuito alla Azienda Regionale Foreste Demaniali la qualifica di dipartimento e cio’, evidentemente, ha determinato la abrogazione implicita della Legge Regionale n. 18 del 1950, con la quale erano state attribuite alla predetta Azienda la personalita’ giuridica e la legittimazione a stare in giudizio.

Aveva, pertanto, errato il Tribunale nel ritenere che l’Assessorato non fosse legittimato a proporre opposizione, L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 51 avverso la ordinanza con la quale era stata accolta la domanda di trattenimento in servizio proposta dal (OMISSIS).

3 – Nel merito la Corte ha ritenuto non condivisibile la interpretazione del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, comma 4, fatta propria dal Tribunale, perche’ la norma non conferisce un diritto soggettivo potestativo al dipendente, il quale puo’ essere trattenuto in servizio solo se ottenga il consenso del datore di lavoro.

4 – Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi. L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale, della Pesca Mediterranea – Azienda Regionale Foreste Demaniali – e’ rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo (OMISSIS) denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione Legge Regionale Sicilia n. 18 del 1950, articolo 2, comma 1, e della Legge Regionale Sicilia n. 10 del 2000, articolo 4”. Evidenzia che la legge regionale del 2000 non ha inteso abrogare la L. n. 18 del 1950, articolo 2 che aveva conferito la personalita’ giuridica alla Azienda Regionale Foreste Demaniali, ma ha solo perseguito lo scopo di equiparare l’Azienda stessa all’Assessorato quanto alla necessaria distinzione fra indirizzo politico e gestione amministrativa. L’opposizione ed il reclamo dovevano, pertanto, essere proposti dalla Azienda, in persona del suo direttore generale.

1.2 – Il secondo motivo, formulato sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, commi 1, 4 e 20 convertito in L. n. 214 del 2011. Rileva, in sintesi, il ricorrente che la norma, in quanto finalizzata ad incentivare il lavoratore alla continuazione dell’attivita’ lavorativa, attribuisce un vero e proprio diritto soggettivo al trattenimento in servizio anche ai soggetti che abbiano maturato la massima anzianita’ contributiva.

2 – Il primo motivo e’ infondato.

La Legge Regionale 11 marzo 1950, n. 18, articolo 2 disciplinante l’ordinamento dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana, stabiliva che l’Azienda ” con personalita’ giuridica…ha gestione autonoma a tutti gli effetti…” ed e’ ” alle dipendenze dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste, ferma rimanendo la vigilanza di competenza dell’Assessorato delle Finanze”.

Con la L. n. 10 del 2000 la Regione Sicilia ha dettato una nuova disciplina della organizzazione degli uffici della amministrazione regionale e, dopo aver previsto all’articolo 2 la attribuzione delle funzioni di indirizzo politico al Presidente della Regione ed ai singoli Assessori, all’articolo 4 ha stabilito che “le strutture operative della Regione sono aggregate, per funzioni omogenee nella Presidenza della Regione e in assessorati…” e si articolano “in strutture di massima dimensione, strutture di dimensione intermedia, denominate aree e servizi, ed unita’ operative di base” (articolo 4, comma 1). Il comma 2 precisa che ” le strutture di massima dimensione sono in sede di prima applicazione quelle di cui alla tabella A allegata alla presente legge”, tabella che, quanto alla organizzazione dell’assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste, prevede la articolazione in quattro dipartimenti denominati: dipartimento regionale degli interventi strutturali, dipartimento regionale degli interventi infrastrutturale, dipartimento regionale delle foreste, dipartimento regionale azienda foreste demaniali.

La sentenza impugnata ha fornito una corretta e condivisibile interpretazione della normativa sopra richiamata, rilevando che la trasformazione della Azienda in dipartimento regionale ha fatto venir meno la autonomia della azienda stessa, divenuta articolazione dell’assessorato, e, quindi, ha determinato la abrogazione per incompatibilita’ della L. n. 18 del 1950, articolo 2.

2.1 – Non si puo’ sostenere che, in realta’, il legislatore regionale ha solo perseguito l’obiettivo di imporre all’Azienda la necessaria separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa.

La richiamata L. n. 10 del 2000, articolo 1 prevede fra i destinatari dell’intervento normativo anche “enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione” e stabilisce per detti enti l’obbligo di adottare appositi regolamenti di organizzazione, finalizzati ad adeguare il loro ordinamento ai nuovi principi generali richiamati nel medesimo articolo 1.

Ne discende che, se il legislatore regionale avesse voluto solo perseguire l’obiettivo indicato dal ricorrente, pur conservando alla Azienda la personalita’ giuridica e la piena autonomia, non avrebbe avuto bisogno di inserire la Azienda stessa fra i dipartimenti che compongono l’Assessorato, poiche’ l’obbligo di conformazione al principio di separazione discendeva gia’ dalla previsione contenuta nel richiamato articolo 1.

2.2 – Alle considerazioni che precedono si deve poi aggiungere che questa Corte ha esteso alla Regione Sicilia il principio secondo cui, quanto alla costituzione in giudizio dello Stato, “la ripartizione in diversi rami amministrativi rileva dal punto di vista della legittimazione passiva, come onere per i terzi di esatta individuazione, ma non sotto il profilo della legittimazione attiva, sempreche’ l’Amministrazione sia costituita a mezzo dell’Avvocatura dello Stato” (Cass. 6 giugno 2013 n. 14315 che richiama in motivazione Cass. S.U. 23.2.1995 n. 2080 e Cass. 9 giugno 1978 n. 2905). Si e’ evidenziato, infatti, che, pur considerando la peculiarita’ dell’apparato amministrativo della Regione Siciliana, deve essere valorizzato il momento unificante rappresentato dalla costituzione dell’Avvocatura dello Stato, la quale espleta una funzione di patrocinio riferibile a ciascuna delle articolazioni amministrative regionali.

3 – Parimenti infondato e’ il secondo motivo, con il quale il ricorrente ribadisce la tesi della configurabilita’ di un diritto soggettivo al “proseguimento dell’attivita’ lavorativa” fondato sul Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 2, comma 4 convertito dalla L. n. 214 del 2011.

Detta norma, nel dettare nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, prevede che “Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e’ liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche’ della gestione separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 26, la pensione di vecchiaia si puo’ conseguire all’eta’ in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attivita’ lavorativa e’ incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’eta’ di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita…”.

La Corte territoriale ha correttamente osservato che la norma ha valore meramente programmatico e non fa sorgere il diritto alla prosecuzione del rapporto che prescinda dalla volonta’ di una delle parti.

A detto rilievo si deve aggiungere che il legislatore ha espressamente richiamato “i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza” ed al comma 20 ha precisato che “con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1 gennaio 2012″…”l’attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 72….tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo”.

Per i rapporti di impiego pubblico contrattualizzato l’istituto del trattenimento in servizio resta disciplinato dalla normativa di settore che questa Corte ha piu’ volte interpretato, escludendo la configurabilita’ di un diritto soggettivo del dipendente, in relazione alle richieste presentate in epoca successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 2008 (Cass. 9 giugno 2016 n. 11859; Cass. 7 ottobre 2013 n. 22790).

Invero la previsione del mantenimento in servizio oltre i limiti di eta’ per il collocamento a riposo risale al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, (norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 3) che all’articolo 16 (prosecuzione del rapporto di lavoro) stabiliva per il settore del pubblico impiego che “E’ in facolta’ dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta’ per il collocamento a riposo per essi previsti”.

Successivamente e’ intervenuto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, emanata in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitivita’, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria, che nel capo 2 (contenimento della spesa per il pubblico impiego) del titolo 3 (stabilizzazione della finanza pubblica) contiene la norma di cui all’articolo 72, concernente il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Universita’, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonche’ gli enti di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 70, comma 4, prossimo al compimento dei limiti di eta’ per il collocamento a riposo. Tale norma, al comma 7, disciplina l’ipotesi della domanda di trattenimento in servizio, stabilendo che “Al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 16, comma 1, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: In tal caso e’ data facolta’ all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi.”.

La stessa disposizione, piu’ volte modificata, ha previsto la possibilita’ per le amministrazioni pubbliche di recedere dal rapporto al compimento della massima anzianita’ contributiva (si rimanda sul punto a Cass. nn. 11595/2016; 18099/2016; 18723/2016 ed alla ricostruzione del quadro normativo ivi contenuta).

Infine il legislatore e’ nuovamente intervenuto con il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 1 convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha dettato “disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni” ed a tal fine ha disposto la abrogazione del richiamato articolo 16, facendo salvi i soli trattenimenti in servizio gia’ in atto alla data di entrata in vigore del decreto.

Nell’ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, quindi, il legislatore ha perseguito l’obiettivo di realizzare proprio attraverso il pensionamento dei dipendenti in possesso dei necessari requisiti sia “il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni” (Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, comma 20), sia il ricambio generazionale (Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 1).

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, dallo stesso si ricava l’insussistenza del diritto fatto valere dal ricorrente.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. La mancata costituzione dell’intimato esime dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/incidentale, a norma del cit. articolo 13, comma 1-bis

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