Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 25 novembre 2014, n. 25015

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19809/2013 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), gia’ elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1097/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21/08/2012 r.g.n. 1115/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale inammissibilita’ e in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di quella stessa sede, rigettava la domanda di (OMISSIS), proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS), d’impugnativa del licenziamento intimatogli dalla predetta societa’ per giusta causa.
A fondamento del decisum la Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, riteneva, quanto al primo addebito – consistente nella contestazione di aver scaraventato contro il collega (OMISSIS) una scrivania ubicata nel magazzino e nel rifiuto di assisterlo dopo averlo colpito con il tavolo – che il fatto era stato ammesso dal (OMISSIS) sia pure limitatamente al solo lancio del tavolo essendo,invece, confermato nella sua integrita’ dal (OMISSIS). Tale fatto, secondo la Corte territoriale, era dotato d’intrinseca gravita’ comportamentale che deponeva sfavorevolmente in merito alla correttezza e regolarita’ del rapporto di lavoro. D’altro canto, sottolineava la predetta Corte la condotta tenuta dal (OMISSIS) era stata tale da determinare una indubbia prospettazione quanto meno eventuale di aggressione alla persona.
Relativamente all’altro addebito, concernente l’allontanamento dal posto di lavoro senza alcuna giustificazione quando gli era stato demandato il controllo su personale esterno, rimarcava la Corte territoriale, che tale comportamento confermava ulteriormente la mancanza della volonta’ del lavoratore di ottemperare alla disciplina aziendale.
Avverso questa sentenza il (OMISSIS) ricorre in cassazione sulla base di tre censure.
Resiste la societa’ intimata che, in via preliminare, deduce l’inammissibilita’ del ricorso per violazione del termine di cui all’articolo 327 c.p.c..
La societa’ deposita, altresi’, memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente va disattesa la questione d’inammissibilita’, sollevata da parte resistente, del ricorso per cassazione in quanto notificato oltre il termine di cui all’articolo 327 c.p.c., atteso che dal timbro apposto a tergo della richiesta di notifica, di cui al ricorso per cassazione, emerge che l’atto e’ stato consegnato in data 2 agosto 2013 all’Ufficiale giudiziario per la notifica e, quindi, entro il termine previsto dalla richiamata norma di rito e tanto tenuto conto che la sentenza impugnata risulta depositata in data 21 agosto 2012 (Cfr. Cass. 30 maggio 2013, n. 13640 secondo cui laddove non venga esibita la ricevuta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, articolo 109, la prova della tempestiva consegna all’ufficiale giudiziario dell’atto da notificare puo’ essere ricavata dal timbro, ancorche’ privo di sottoscrizione, da questi apposto su tale atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformita’ al vero di quanto – da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’articolo 116, comma 1, n. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica citato, fanno fede fino a querela di falso).
Infatti a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione di un atto del processo civile si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento del compimento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Cfr. per tutte Cass. 11 gennaio 2007 n.390 e Cass. 30 maggio 2013 n. 13640 cit.).
Con il primo motivo del ricorso, deducendosi violazione dell’articolo 246 c.p.c., in relazione alla Legge n. 604 del 1966, articolo 5, e all’articolo 2119 c.c., comma 1, 1 periodo, e alla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, si sostiene che erroneamente la Corte territoriale non ha tenuto conto dell’incapacita’ a testimoniare del lavoratore (OMISSIS) avendo questi un interesse a partecipare al giudizio.
La censura e’ inammissibile.
Secondo giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte qualora una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’, per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518).
Nella specie la questione di cui al motivo di censura in esame non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del richiamato principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio precedente ha dedotto la questione.
Conseguentemente il motivo in discussione e’ inammissibile.
Ne’ puo’ sottacersi che questa Corte ha sancito il principio secondo il quale l’interesse che determina l’incapacita’ a testimoniare ai sensi dell’articolo 246 c.p.c., e’ solo quello giuridico, che comporta una legittimazione litisconsortile o principale ovvero secondaria ad intervenire in un giudizio gia’ proposto da altri controinteressati. Tale interesse, pertanto, non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone (come, nella causa relativa alla legittimita’ del licenziamento, la persona aggredita dal lavoratore licenziato) puo’ avere a che la controversia sia decisa in un certo modo (Cass. 5 gennaio 1994 n.32 e Cass. 3 ottobre 2007 n. 20731).
Con la seconda critica, denunciandosi violazione dell’articolo 32 lettera B) c.c.n.l. Autotrasporti e Logistica del 2000 in relazione all’articolo 7 della Legge n. 300 del 1970, e dell’articolo 39 Cost., si sostiene che la Corte di Appello non ha preso in considerazione, le declaratorie contrattuali che prevedono per i fatti contestati una sanzione non espulsiva.
La censura e’ inammissibile. Valgono in proposito le osservazioni gia’ svolte in occasione dell’esame del precedente motivo atteso che parte ricorrente pur allegando di aver proposto la questione di cui trattasi sin dal giudizio di primo grado non ha indicato in quale atto ed in quali termini ha prospettato la stessa.
Con l’ultima censura, prospettandosi violazione dell’articolo 2119 c.c., in relazione alla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, si sostiene che la Corte del merito ha erroneamente valutato l’elemento soggettivo ed in particolare si critica la sentenza impugnata per non aver la Corte del merito valutato le circostanze in cui e’ stata commessa la mancanza.
Il motivo e’ infondato.
La Corte territoriale, invero, ha valutato l’elemento soggettivo, sottolineando la ridotta capacita’ di autocontrollo nell’ambiente lavorativo e soprattutto l’intenzionalita’ del comportamento.
Per il resto si tratta di un accertamento di fatto che in quanto non investito da specifica censura ex articolo 360 c.p.c., n. 5, si sottrae al sindacato di questa Corte.
Il ricorso in conclusione va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
Si da atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali liquidate in euro 100,00 per esborsi ed euro 3000,00 per competenze oltre accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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