Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 maggio 2017, n. 13190

Anche l’impugnativa del licenziamento della lavoratrice madre è soggetto al termine di impugnazione per il quale vale la data di spedizione dell’impugnativa e non quella di ricezione

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 25 maggio 2017, n. 13190

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29671-2015 proposto da:

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L. (gia’ (OMISSIS) S.R.L.), P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7348/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/10/2015 R.G.N. 2910/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 21 ottobre 2015, la Corte d’Appello di Roma, chiamata a pronunziarsi in sede di reclamo L. n. 92 del 2012, ex articolo 1, comma 58, confermava la decisione del Tribunale di Roma e rigettava la sola domanda ad essa devoluta in sede di gravame delle due proposte da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.r.l., gia’ (OMISSIS) S.r.l., domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimita’ del licenziamento intimatole in costanza del periodo di interdizione per maternita’ nell’ambito di un rapporto che” formalizzato sulla base di successivi contratti a progetto, doveva ritenersi di fatto costituito a tempo indeterminato nei confronti della predetta Societa’.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto decorso il termine di decadenza dall’azione di impugnazione giudiziale del licenziamento decorrendo questo dalla data di spedizione dell’impugnativa stragiudiziale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la (OMISSIS) affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso la Societa’.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 6, L. n. 183 del 2010, articolo 32, Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54 e dell’articolo 1422 c.c., deduce l’inapplicabilita’ alla fattispecie del licenziamento della lavoratrice madre del termine di decadenza dell’impugnativa del medesimo.

La violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, articolo 6, in una con l’articolo 1334 c.c. e articoli 4, 24 e 111 Cost., e’ predicata nel secondo motivo con riferimento alla decorrenza del successivo termine di decadenza per l’avvio dell’azione giudiziaria che si assume dover essere individuato non dalla data di spedizione ma da quella di ricezione dell’impugnativa stragiudiziale.

Entrambi i motivi si rivelano infondati, dovendosi ritenere, da un lato,la correttezza del rilievo della Corte territoriale per cui, alla stregua della formulazione letterale della L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 2, secondo la quale la disposizione di cui al primo comma della stessa norma, che prevede l’inefficacia dell’impugnazione del licenziamento se questa non e’ seguita entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso, si applica in tutti i casi di invalidita’ del licenziamento ed, altresi’, in base alla ratio sottesa alla norma medesima, da individuarsi nella certezza dei rapporti giuridici, anche il licenziamento della lavoratrice madre e’ soggetto al termine di decadenza dall’esercizio dell’azione giudiziaria, dall’altro, l’esattezza del criterio di computo del termine medesimo che assuma quale dies a quo la data di spedizione dell’impugnativa del licenziamento e non quella di ricezione della stessa, in conformita’ all’orientamento a riguardo espresso da questa Corte con la pronuncia n. 5717/2015, ma gia’ desumibile, ricorrendo la medesima ratio, dalla precedente pronunzia resa da questa Corte a sezioni unite, la n. 8830/2010, che indica nella data di spedizione dell’impugnativa del licenziamento il dies ad quem del termine per l’esercizio di tale facolta’.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ nei confronti della sola parte costituita, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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