È da ritenersi insussistente la responsabilità del datore di lavoro nella causazione del sinistro ogniqualvolta, pur avendo egli provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione nonché ad impartire specifiche istruzioni sull’uso degli stessi, la condotta del lavoratore abbia assunto il carattere dell’assoluta imprevedibilità

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro
sentenza 24 ottobre 2016, n. 21389

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MACIOCE Luigi – Presidente
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere
Dott. TRIA Lucia – Consigliere
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18047/2012 proposto da:
(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CRISPIANO C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 63/2011 della CORTE D’APPELLO LECCE – SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 05/09/2011 R.G.N. 380/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Taranto respingeva il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti del comune di Crispiano diretto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dall’infortunio sul lavoro subito in data 17.8.1999 mentre, in qualita’ di dipendente addetto ai servizi giardini, procedeva al taglio di un ramo di un albero. Con sentenza depositata il 5.9.2011 la Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pronunciando sul gravame proposto dal ricorrente, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo imprevedibile la condotta tenuta dal dipendente.
Per la cassazione della sentenza ricorre il (OMISSIS) affidandosi a due motivi. Il Comune resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con due motivi, il ricorrente, in relazione all’articolo 360, comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 2087 c.c., con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 386, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 10, nonche’ vizio di motivazione. Assume che erroneamente la Corte territoriale ha considerato imprevedibile l’uso della scala da parte del dipendente, perche’ – nonostante l’intervento fosse stato programmato mediante uso di veicolo dotato di cestello elevatore – la scala (peraltro sfornita di cinture di sicurezza) era pur sempre una dotazione che era stata fornita al (OMISSIS). La Corte ha, inoltre, trascurato la situazione di pericolo creatasi a seguito del ritardo dell’arrivo, sul luogo dell’intervento, del carrello elevatore.
2. – Il ricorso non merita accoglimento.
La Corte territoriale, con valutazione di merito di apprezzamento delle risultanze processuali, ha accertato che il lavoratore, che aveva subito l’infortunio nel corso dell’operazione di taglio di un ramo pericolante, era stato istruito dai suoi superiori – in occasione di apposita riunione sulle modalita’ di svolgimento dell’operazione (tramite “sky work” comunale, munito di cestello elevatore), da effettuarsi il giorno 17.8.1999 alle ore 8,00. Ha, poi, aggiunto che la segnalazione della pericolosita’ dell’albero era pervenuta dalla Polizia municipale in data 11.8.1999 (ossia 6 giorni prima del programmata intervento di taglio) e che nel corso della riunione tenuta il 16.8.1999 erano state specificamente concordate le modalita’ di taglio del ramo pericolante, circostanze che facevano ritenere abnorme ed imprevedibile l’iniziativa autonoma del (OMISSIS) di procedere – in attesa dell’arrivo del veicolo comunale munito di cestello elevatore – mediante l’uso della scala, anche a fronte di una segnalazione di pericolosita’ risalente nel tempo che non connotava, quindi, l’intervento di particolare urgenza.
Immune da vizi logici e’ quindi la pronuncia della Corte d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il datore di lavoro non sia responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore per aver omesso di fornire determinate misure di sicurezza al dipendente, in quanto, pur non assumendo valore esimente per l’imprenditore l’eventuale concorso di colpa del lavoratore, puo’ configurarsi un esonero da responsabilita’ per il datore di lavoro quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormita’ e dell’assoluta inopinabilita’. L’eventuale colpa del lavoratore, dovuta ad imprudenza, negligenza o imperizia, non elimina quella del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente un semplice concorso di colpa del lavoratore per interrompere il nesso di causalita’.
Ma, nella specie, la Corte d’appello ha valutato che la condotta del (OMISSIS) era configurabile come imprevedibile e assolutamente anomala.
Come altresi’ confermato in ricorso, il lavoratore aveva ricevuto specifiche direttive sulle modalita’ del taglio del ramo, taglio che doveva eseguirsi tramite “sky work” comunale, munito di cestello elevatore, dotazione che garantiva l’osservanza delle norme di sicurezza per il compimento di tale operazione da effettuarsi ad una altezza considerevole (4 metri circa), allorche’, inopinatamente, in attesa dell’arrivo dell’automezzo comunale, il (OMISSIS) decise di salire sulla scala per effettuare il taglio.
Deve, dunque, ritenersi corretta, in quanto conforme ai principi enunciati in materia da questa Corte di legittimita’ (v. Cass. nn. 4980/2006; Cass. 9689/2009, Cass. 19494/2009; Cass. 4656/2011; Cass. 536/2013; Cass. 8861/2013; 12562/2014) la decisione che ha ritenuto insussistente la responsabilita’ del datore nella causazione del sinistro, dal momento che lo stesso aveva provveduto a fornire, a mezzo dei suoi preposti, i necessari mezzi di protezione correttamente calibrati in considerazione dell’intervento da effettuare (taglio di ramo a circa 4 metri) nonche’ ad impartire specifiche istruzioni sull’uso degli stessi e che, rispetto al puntuale assolvimento di tutti questi obblighi, la condotta del lavoratore aveva assunto il carattere dell’assoluta imprevedibilita’.
Va, poi, osservato con specifico riguardo al secondo motivo di impugnazione – che deve essere ugualmente disatteso – che la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza di una situazione di urgenza tale da richiedere l’immediato intervento del taglio dell’albero (in attesa dell’arrivo dell’automezzo comunale) in considerazione della segnalazione di pericolosita’ risalente nel tempo (11.8.1999 rispetto all’intervento del 17.8.1999).
3. Alla stregua delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti in considerazione della natura delle parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

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